Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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attribuiti poteri decisionali autonomi, non è invece infondato dare una interpretazione<br />
estensiva ai poteri <strong>del</strong> Consiglio stesso purché essi non esulino dall’ambito<br />
<strong>del</strong>la cooperazione o <strong>del</strong>lo stimolo alla determinazione <strong>di</strong> scelte altrui.<br />
Al Consiglio possono però essere assegnati anche compiti più incisivi <strong>di</strong><br />
quelli <strong>di</strong> mera proposta e parere; la legislazione regionale precedente alla<br />
riforma <strong>del</strong> Titolo V si era ispirata al mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la Conferenza Stato-Regioni,<br />
prevedendo talune ipotesi <strong>di</strong> intesa tra la Regione e gli organi <strong>di</strong> rappresentanza<br />
degli enti locali. Con riguardo alla possibilità <strong>di</strong> stipulare intese, il<br />
dettato costituzionale non sembra infatti porre ostacoli al riguardo, le quali<br />
potrebbero rappresentare l’epilogo <strong>del</strong>le attività <strong>di</strong> concertazione tra enti locali<br />
e Consiglio regionale.<br />
Con riguardo all’intervento nel ricorso alla Corte costituzionale, ferma<br />
restando la competenza <strong>del</strong>la Giunta in or<strong>di</strong>ne alla <strong>del</strong>ibera dei ricorsi (in base<br />
alla legge n. 87 <strong>del</strong> 1953), gli Statuti possono prevedere proce<strong>di</strong>menti che<br />
sul punto assegnino al Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali compiti consultivi o<br />
propositivi per rispondere all’esigenza <strong>di</strong> dare tutela costituzionale all’autonomia<br />
degli enti locali 24 . La stessa esigenza <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>l’autonomia degli enti<br />
locali si realizza attraverso la possibilità riconosciuta al Consiglio <strong>del</strong>le autonomie<br />
locali <strong>di</strong> ricorrere all’organo <strong>di</strong> garanzia statutaria regionale.<br />
Alcuni compiti sono attribuiti al Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali <strong>di</strong>rettamente<br />
da fonti statali. Ci riferiamo, in particolare, alla legge 5 giugno 2003, n.<br />
131, cosiddetta legge La Loggia, recante “Disposizioni per l’adeguamento <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>namento<br />
<strong>del</strong>la Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”<br />
nella quale vi sono due <strong>di</strong>sposizioni inerenti il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali.<br />
In primo luogo, la facoltà ex art. 9, comma secondo, <strong>di</strong> proporre al presidente<br />
<strong>del</strong>la Regione <strong>di</strong> promuovere ricorsi attinenti alla tutela degli interessi<br />
degli enti locali.<br />
La stessa legge prevede il coinvolgimento <strong>del</strong> Cal anche in relazione all’attività<br />
che la Corte dei conti è chiamata a svolgere per verificare il rispetto degli<br />
equilibri <strong>di</strong> bilancio, funzionale al rispetto <strong>del</strong> patto <strong>di</strong> stabilità interno e dei<br />
vincoli posti dall’Unione europea da parte <strong>del</strong>la Regione e degli enti locali 25 .<br />
24 Cfr. legge n. 131 <strong>del</strong> 2003.<br />
25 Così stabilisce l’art. 7, comma ottavo: «La Corte dei conti, ai fini <strong>del</strong> coor<strong>di</strong>namento<br />
<strong>del</strong>la finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri <strong>di</strong> bilancio da parte <strong>di</strong> Comuni, Province,<br />
Città metropolitane e Regioni, in relazione al patto <strong>di</strong> stabilità interno ed ai vincoli derivanti<br />
dall’appartenenza <strong>del</strong>l’Italia all’unione europea. Le sezioni regionali <strong>di</strong> controllo <strong>del</strong>la<br />
Corte dei conti verificano, nel rispetto <strong>del</strong>la natura collaborativa <strong>del</strong> controllo sulla gestione, il<br />
perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi statali o regionali <strong>di</strong> <strong>principio</strong> e <strong>di</strong> programma,<br />
secondo la rispettiva competenza, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali ed il funzionamento<br />
dei controlli interni e riferiscono sugli esiti <strong>del</strong>le verifiche esclusivamente ai consigli<br />
degli enti controllati. Resta ferma la potestà <strong>del</strong>le Regioni a Statuto speciale, nell’esercizio<br />
<strong>del</strong>la loro competenza, <strong>di</strong> adottare particolari <strong>di</strong>scipline nel rispetto <strong>del</strong>le suddette finalità».<br />
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