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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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tra gli esecutivi <strong>del</strong>la Regione, da un lato, e degli enti locali, dall’altro; era<br />

– d’altronde – quanto avvenuto nella gran parte <strong>del</strong>le Regioni che avevano<br />

istituito organi misti presieduti dal Presidente <strong>del</strong>la Giunta regionale.<br />

Se invece, al contrario, la Regione avesse deciso <strong>di</strong> affiancare l’organo al<br />

Consiglio regionale, in questo caso esso si sarebbe configurato come una<br />

sorta <strong>di</strong> “seconda camera regionale” con la possibilità <strong>di</strong> partecipare al proce<strong>di</strong>mento<br />

legislativo regionale; in tal caso, però, sarebbe venuto meno il<br />

ruolo <strong>di</strong> concertazione tipico <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali, poiché le<br />

assemblee legislative non possono essere luoghi <strong>di</strong> concertazione. Tale ipotesi,<br />

peraltro, avrebbe fatto sorgere dei dubbi <strong>di</strong> legittimità costituzionale alla<br />

luce <strong>del</strong>l’art. 121, comma secondo, Cost., il quale non prevede una struttura<br />

bicamerale <strong>del</strong> Consiglio regionale e contiene una riserva costituzionale<br />

a questo <strong>del</strong>la potestà legislativa. La Costituzione impe<strong>di</strong>sce, quin<strong>di</strong>, l’istituzione<br />

<strong>di</strong> organismi che in qualche modo incidano sull’esclusiva spettanza<br />

<strong>del</strong>la funzione legislativa al Consiglio regionale, in quanto ciò sarebbe possibile<br />

solo attraverso una revisione <strong>del</strong>l’art. 121 Cost. 11 .<br />

Se da un lato la dottrina perveniva alla conclusione <strong>di</strong> escludere decisamente<br />

la possibilità da parte <strong>del</strong>le Regioni <strong>di</strong> istituire “seconde camere<br />

regionali”, rappresentative degli enti locali, dall’altro lato, non escludeva<br />

la possibilità <strong>di</strong> prevedere l’intervento <strong>del</strong> Cal nel proce<strong>di</strong>mento legislativo,<br />

prevedendo procedure aggravate per l’adozione <strong>di</strong> alcuni atti che<br />

avrebbero potuto incidere sull’autonomia degli enti locali. In altri termini,<br />

si può ritenere che l’art. 121, comma secondo, Cost. se da un lato assegna<br />

al Consiglio regionale la potestà legislativa, dall’altro non esclude forme <strong>di</strong><br />

partecipazione <strong>del</strong>le autonomie locali al proce<strong>di</strong>mento legislativo regionale<br />

attraverso il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali.<br />

Questi dati appaiono comunque sufficienti a escludere che il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie<br />

locali sia una nozione giuri<strong>di</strong>ca presupposta, che cioè l’art. 123, comma<br />

quarto, Cost. abbia inteso cristallizzare una <strong>del</strong>le due forme <strong>di</strong> raccordo tra Regione<br />

ed enti locali previste dalla legislazione regionale vigente al momento <strong>del</strong>l’entrata in<br />

vigore <strong>del</strong>la l. cost. n. 3 <strong>del</strong> 2001. Dalle <strong>di</strong>sposizioni in commento è dunque possibile<br />

desumere solo alcune in<strong>di</strong>cazioni minimali: l’obbligo <strong>di</strong> istituire un organo denominato<br />

Consiglio <strong>del</strong>le autonomie; l’attribuzione ad esso <strong>del</strong>la funzione <strong>di</strong> consultazione<br />

tra Regine ed enti locali. Il resto è rimesso all’autonomie statutaria regionale 12 .<br />

Non essendo passibile <strong>di</strong> una interpretazione univoca il dettato costituzionale<br />

ciò che appare probabile è che il legislatore costituzionale abbia<br />

preferito una interpretazione il più possibile aperta <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sposizione co-<br />

11 Si veda la bozza <strong>di</strong> Statuto regionale redatta da Baldassarre, Chiappetti e Corasaniti.<br />

12 M. OLIVETTI, Nuovi Statuti e forma <strong>di</strong> governo <strong>del</strong>le regioni: verso le Costituzioni regionali,<br />

cit., pp. 360-361.<br />

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