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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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Dalla previsione costituzionale <strong>di</strong> organo <strong>di</strong> consultazione <strong>di</strong>scende che<br />

il coinvolgimento <strong>del</strong> Cal non può assumere modalità <strong>di</strong>verse da quelle <strong>del</strong><br />

parere. Gli Statuti regionali hanno previsto i casi in cui debba essere richiesto<br />

un parere obbligatorio e quelli in cui debba essere richiesto, invece, un<br />

parere facoltativo.<br />

Riguardo agli effetti <strong>del</strong> parere, la previsione <strong>di</strong> un voto <strong>del</strong> Consiglio regionale<br />

a maggioranza assoluta per superare un parere negativo <strong>del</strong> Cal non<br />

comporta una incostituzionale sottrazione al Consiglio regionale <strong>del</strong>la funzione<br />

legislativa, anzi potrebbe in armonia con la Costituzione, valorizzare il<br />

ruolo <strong>del</strong> Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali.<br />

Una via per superare eventuali <strong>di</strong>ssensi tra Consiglio regionale e Cal,<br />

nonché un ulteriore fattore <strong>di</strong> rafforzamento <strong>di</strong> quest’ultimo potrebbe essere<br />

quella <strong>del</strong>la istituzione <strong>di</strong> un comitato <strong>di</strong> conciliazione formato pariteticamente<br />

da componenti dei due organi, da convocare ad esempio in caso <strong>di</strong><br />

parere negativo alle proposte <strong>del</strong> Consiglio regionale. Voci contrarie si sono<br />

levate in dottrina relativamente a questa possibilità:<br />

l’ipotesi <strong>di</strong> convocazione <strong>di</strong> un comitato <strong>di</strong> conciliazione, in teoria ineccepibile,<br />

è un po’ forzata perché, nelle esperienze federali, la conciliazione si impone tra organi<br />

entrambi dotati <strong>di</strong> poteri decisionali e non in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ssenso tra organo decidente<br />

e organo consultivo 23 .<br />

Oltre all’intervento nel proce<strong>di</strong>mento legislativo regionale vi è l’esigenza<br />

<strong>del</strong>la partecipazione locale alla mo<strong>di</strong>fica <strong>del</strong>lo Statuto. È <strong>di</strong> fondamentale<br />

importanza che il contenuto <strong>del</strong>lo Statuto, in quanto atto fondamentale<br />

<strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>namento regionale, sia largamente con<strong>di</strong>viso da tutti i soggetti in<br />

cui si articola la comunità regionale. Per quanto concerne le mo<strong>di</strong>fiche statutarie,<br />

il proce<strong>di</strong>mento è <strong>di</strong>sciplinato dallo Statuto medesimo, come prevede<br />

l’art. 123 Cost., che non sembra porre ostacoli a eventuali aggravi procedurali<br />

rispetto a quanto in<strong>di</strong>cato dalla Costituzione, quali un parere <strong>del</strong><br />

Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali. In questa ipotesi, però, non potrebbe essere<br />

stabilito (come invece è possibile nel caso <strong>del</strong> proce<strong>di</strong>mento legislativo<br />

regionale) che all’eventuale parere negativo debba far seguito un qualche<br />

aggravio riguardante l’approvazione da parte <strong>del</strong> Consiglio regionale, poiché<br />

lo stesso testo costituzionale già regola le modalità <strong>del</strong>l’approvazione<br />

consiliare <strong>del</strong>lo Statuto regionale.<br />

Vi sono altri campi in cui il ruolo propositivo e consultivo <strong>del</strong> Cal può trovare<br />

spazio e coinvolgimento. Mentre è da escludersi che al Cal possano essere<br />

23 L. VIOLINI, Il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie, organo <strong>di</strong> rappresentanza permanente degli enti<br />

locali presso la Regione, cit., p. 1004. Si veda anche T. GROPPI, Quale garante per lo Statuto<br />

regionale, in «Le Regioni», n. 5 <strong>del</strong> 2001, il Mulino, Bologna, pp. 841 e ss.<br />

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