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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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spicabile era che le Regioni prevedessero una <strong>di</strong>sciplina che valorizzasse le<br />

funzioni <strong>del</strong> Cal al fine <strong>di</strong> garantire una realizzazione <strong>del</strong>la riforma sulla<br />

base <strong>di</strong> una effettiva partecipazione e concertazione tra i livelli <strong>di</strong> governo<br />

territoriali.<br />

6. Gli interlocutori <strong>del</strong> Cal<br />

Una volta stabilito che il Cal è un organo essenzialmente consultivo, tema<br />

ulteriore è rappresentato dalla definizione dei rapporti. Dalla <strong>di</strong>sposizione<br />

costituzionale che lo definisce «organo <strong>di</strong> consultazione tra la Regione e<br />

gli enti locali» non si ricavano in<strong>di</strong>cazioni su quali sono gli organi o gli altri<br />

soggetti <strong>del</strong>la Regione nei confronti dei quali esso svolge il suo ruolo consultivo<br />

e ciò indurrebbe a non escluderne nessuno.<br />

Attualmente la <strong>di</strong>sciplina legislativa regionale <strong>del</strong>l’organo si è orientata<br />

nel senso <strong>di</strong> prevedere che esso esercita il suo ruolo consultivo esclusivamente<br />

verso il Consiglio regionale e verso la Giunta regionale. Dalla lettura<br />

<strong>del</strong>l’art. 123, comma quarto, Cost., tuttavia non è possibile escludere che esso<br />

possa esercitare la sua attività consultiva anche verso altri soggetti <strong>del</strong>l’or<strong>di</strong>namento<br />

regionale, quali i consiglieri regionali o gli assessori regionali, se<br />

non gli altri organi quali quelli <strong>di</strong> garanzia statutaria o <strong>di</strong> rappresentanza degli<br />

interessi.<br />

Va detto che per il Lazio la legge n. 1 <strong>del</strong> 2007 prevede la <strong>del</strong>egazione<br />

trattante <strong>del</strong> Cal presso la Giunta regionale composta da 10 componenti<br />

<strong>del</strong> Cal incluso il Presidente.<br />

La <strong>del</strong>egazione è stata istituita nel 2009 con la conseguenza <strong>di</strong> estinguere<br />

gli altri organi previgenti che svolgevano la stessa attività.<br />

Nella <strong>del</strong>egazione hanno un ruolo car<strong>di</strong>ne le associazioni che con cinque<br />

seggi occupano la metà dei membri.<br />

Alla luce <strong>del</strong>le novellate <strong>di</strong>sposizioni costituzionali è emersa l’esigenza <strong>di</strong><br />

un più forte coinvolgimento <strong>del</strong>le autonomie territoriali locali nelle attività e<br />

negli atti che investono l’intero territorio regionale.<br />

Innanzitutto, un coinvolgimento degli enti locali nella produzione legislativa<br />

regionale va valutato positivamente, considerando che molte <strong>del</strong>le<br />

funzioni amministrative esercitate da comuni e province trovano la loro<br />

<strong>di</strong>sciplina nella legislazione regionale. Dopo aver visto che il Cal non può<br />

essere concepito alla stregua <strong>di</strong> una seconda camera affiancata al Consiglio<br />

regionale e anch’essa dotata <strong>di</strong> poteri decisionali, perché lo impe<strong>di</strong>sce, oltre<br />

all’ultimo comma <strong>del</strong>l’art. 123 Cost., anche e soprattutto l’art. 121,<br />

comma secondo, Cost., rimane tuttavia ampio spazio allo Statuto sul modo<br />

<strong>di</strong> configurare l’intervento consultivo <strong>del</strong> Cal nel proce<strong>di</strong>mento legislativo<br />

regionale.<br />

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