Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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ile e bioe<strong>di</strong>lizia”. Si tratta <strong>di</strong> una legge che in<strong>di</strong>vidua e promuove l’adozione<br />
e la <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> principi, modalità e tecniche proprie <strong>del</strong>l’architettura<br />
sostenibile e <strong>del</strong>la bioe<strong>di</strong>lizia, compresi quelli tesi al miglioramento <strong>del</strong>le<br />
prestazioni energetiche degli e<strong>di</strong>fici in conformità al d.lgs. n. 192/2005 adottato<br />
in attuazione <strong>del</strong>la <strong>di</strong>rettiva 2002/91/CE relativa al ren<strong>di</strong>mento energetico<br />
nell’e<strong>di</strong>lizia. La finalità è quella <strong>di</strong> salvaguardare l’ambiente, il territorio<br />
e la salute degli abitanti, promuovere e incentivare la sostenibilità energetico<br />
ambientale nella progettazione e realizzazione <strong>del</strong>le opere e<strong>di</strong>lizie pubbliche<br />
e private. In questo caso quin<strong>di</strong> le finalità <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>l’ambiente e <strong>del</strong>la salute<br />
si realizzano per mezzo <strong>di</strong> previsioni che riguardano l’architettura sostenibile<br />
e la bioe<strong>di</strong>lizia. A tal fine, quin<strong>di</strong>, si prevede che gli strumenti <strong>del</strong>la<br />
pianificazione regionale, provinciale e comunale nonché i regolamenti e<strong>di</strong>lizi<br />
debbano perseguire e promuovere la sostenibilità energetico ambientale<br />
nelle trasformazioni territoriali e urbanistiche. La Regione si dota <strong>di</strong> un protocollo<br />
regionale sulla bioe<strong>di</strong>lizia che è lo strumento per valutare e certificare<br />
la sostenibilità degli interventi e<strong>di</strong>lizi per la sostenibilità energetico ambientale,<br />
attribuire agli stessi un punteggio e graduare i contributi previsti<br />
dalla legge. L’applicazione <strong>del</strong> protocollo regionale costituisce inoltre con<strong>di</strong>zione<br />
per il rilascio <strong>del</strong>la certificazione <strong>di</strong> sostenibilità degli interventi <strong>di</strong> bioe<strong>di</strong>lizia.<br />
Quest’ultima viene definita dal legislatore (art. 9) come «un sistema<br />
<strong>di</strong> procedure univoche e normalizzate che utilizza il protocollo e le relative<br />
linee guida per valutare sia il progetto che l’e<strong>di</strong>ficio realizzato». Il certificato<br />
<strong>di</strong> sostenibilità degli e<strong>di</strong>fici è rilasciato, su richiesta <strong>del</strong> proprietario <strong>del</strong>l’immobile<br />
e <strong>del</strong> soggetto attuatore <strong>del</strong>l’intervento, da un professionista estraneo<br />
alla progettazione e alla <strong>di</strong>rezione dei lavori. Con regolamento regionale<br />
la Regione provvede inoltre entro 180 giorni dall’adozione <strong>del</strong> protocollo<br />
regionale a definire la procedura e le modalità per la richiesta e il rilascio<br />
<strong>del</strong>la certificazione <strong>di</strong> sostenibilità degli e<strong>di</strong>fici; le procedure, le modalità e i<br />
tempi per l’effettuazione dei controlli, anche a campione sugli interventi<br />
e<strong>di</strong>lizi in fase <strong>di</strong> realizzazione nonché sugli interventi realizzati al fine <strong>di</strong> accertare<br />
la conformità degli stessi alla certificazione rilasciata; il sistema <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>tamento<br />
dei soggetti abilitati al rilascio <strong>del</strong>la certificazione <strong>di</strong> sostenibilità<br />
degli e<strong>di</strong>fici.<br />
Con riferimento all’attuazione <strong>del</strong> <strong>principio</strong> <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà è possibile<br />
in<strong>di</strong>viduare una ripartizione <strong>di</strong> compiti tra Regione e comuni che lascia in<br />
ogni caso emergere il ruolo centrale <strong>del</strong>la Regione: è alla Regione che spetta<br />
infatti stabilire procedure, tempi e mo<strong>di</strong> dei controlli; al comune spetta invece<br />
solo la concreta effettuazione <strong>di</strong> questi, anche in raccordo con la Regione.<br />
Peraltro, non tutti i controlli spettano al comune ma solo quelli, anche a<br />
campione, sugli interventi e<strong>di</strong>lizi in fase <strong>di</strong> realizzazione nonché sugli interventi<br />
realizzati al fine <strong>di</strong> accertare la conformità degli stessi alla certificazione<br />
rilasciata. I controlli relativi al sistema <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>tamento dei soggetti abilitati<br />
al rilascio <strong>del</strong>la certificazione spetta invece alla Regione. Nell’art. 15<br />
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