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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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“terzi” che la supportassero nell’espletamento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> vario genere. Ebbene,<br />

è evidente che la Regione piuttosto che, in applicazione <strong>del</strong> <strong>principio</strong><br />

<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, trasferire ovvero <strong>del</strong>egare funzioni agli enti locali ha preferito<br />

ricorrere alla costituzione <strong>di</strong> società che, sebbene non siano parte <strong>del</strong> classico<br />

apparato politico-istituzionale regionale, ne integrano le attività permettendo<br />

alla Regione <strong>di</strong> restare comunque titolare <strong>del</strong>le proprie funzioni.<br />

Tuttavia emerge un altro dato importante: il numero <strong>di</strong> funzioni a esse<br />

conferite è sicuramente scarso, e inoltre non vi sono regolamenti regionali<br />

volti a integrare o ad attuare le <strong>di</strong>sposizioni legislative inerenti la costituzione<br />

e le funzioni conferite alle società per azioni.<br />

Oltre a quanto già detto in materia <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio, è stato rilevato<br />

che anche in altre leggi, come ad esempio quella relativa alla riorganizzazione<br />

<strong>del</strong> sistema turistico laziale, il legislatore ha previsto la possibilità <strong>di</strong><br />

esercitare i poteri sostitutivi ogni qual volta, decentrando le funzioni amministrative,<br />

in virtù <strong>del</strong> <strong>principio</strong> <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, conferisca dei compiti agli<br />

enti locali.<br />

Ovviamente, tale criterio non potrebbe essere preso in considerazione in<br />

riferimento alle società per azioni che, sebbene destinatarie <strong>di</strong> funzioni, prima<br />

<strong>di</strong> tutto integrano con la loro attività l’apparato istituzionale regionale.<br />

La Regione dovrebbe quin<strong>di</strong> prevedere la possibilità <strong>di</strong> esercitare dei poteri<br />

sostitutivi, praticamente, nei confronti <strong>di</strong> se stessa: e questo non avrebbe<br />

senso. Soprattutto, dato che costituire una S.p.A. a livello regionale può essere<br />

sinonimo <strong>di</strong> decentramento ma non <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, né verticale né<br />

orizzontale.<br />

Non sarebbe, dunque, possibile esercitare <strong>del</strong>le funzioni in sostituzione<br />

<strong>di</strong> una società per azioni trattandosi <strong>di</strong> persona giuri<strong>di</strong>ca non classificabile<br />

come ente territoriale.<br />

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