Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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1.3. Brevi conclusioni sui mo<strong>del</strong>li adottati<br />
Si può constatare che a secondo dei tipi <strong>di</strong> interventi cambiano i mo<strong>del</strong>li<br />
<strong>di</strong> organizzazione e <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le competenze. Di massima si possono<br />
comunque <strong>del</strong>ineare tre mo<strong>del</strong>li.<br />
1.3.1. Intervento regionale con (sola) partecipazione degli enti locali<br />
Nel caso <strong>del</strong>la legge sui <strong>di</strong>stretti rurali e agroalimentari il mo<strong>del</strong>lo adottato<br />
è quello <strong>di</strong> un intervento a dominanza regionale con partecipazione degli<br />
enti locali interessati, senza invece attribuzione <strong>di</strong> compiti specifici agli<br />
stessi. La legge, per altro, in molti casi esprime un in<strong>di</strong>rizzo e non detta puntuali<br />
prescrizioni, infatti in<strong>di</strong>ca <strong>del</strong>le facoltà rispetto le quali è la Giunta regionale<br />
il soggetto che in ultimo decide realmente se e come esercitarle. Altro<br />
profilo rilevante <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo è che gli enti locali – che come detto comunque<br />
non ricevono compiti ma sono chiamati a partecipare alle decisioni<br />
<strong>del</strong>la Regione – sono chiamati in causa in modo generico (ad esempio, si<br />
parla <strong>di</strong> “enti e organismi rappresentativi <strong>del</strong> territorio”) e inoltre non sono<br />
posti in una posizione particolare, ma – quando coinvolti – lo sono sullo<br />
stesso piano <strong>di</strong> altri soggetti pubblici e privati.<br />
Analogo è il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la legge sulla pesca e l’acquacoltura: si <strong>del</strong>inea<br />
un intervento regionale con partecipazione limitata (solo le province in<br />
maniera espressa) degli enti locali interessati, senza attribuzione <strong>di</strong> compiti<br />
specifici agli stessi. Anche in tal caso la legge in molti casi esprime un in<strong>di</strong>rizzo<br />
e non prescrizioni ed è la Giunta regionale il soggetto che in ultimo<br />
decide realmente. Il riferimento ai soggetti locali che possono essere coinvolti<br />
è spesso generico ed eventuale: ad esempio, si parla <strong>di</strong> “soggetti pubblici”<br />
o “enti locali”. Comunque gli enti locali non sono posti in una posizione<br />
particolare, ma – quando eventualmente coinvolti – lo sono sullo<br />
stesso piano <strong>di</strong> altri soggetti pubblici e privati. Va notato in particolare che<br />
nessun riferimento preciso agli enti locali è fatto anche lì dove si fa riferimento<br />
a decisioni <strong>di</strong> tipo “territoriale” (ad esempio: determinazione dei siti<br />
costieri riparati).<br />
Anche il mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la legge sulla pesca nelle acque interne è quello <strong>di</strong><br />
un intervento regionale con partecipazione limitata (solo le province in maniera<br />
espressa) degli enti locali interessati, senza attribuzione <strong>di</strong> compiti specifici<br />
agli stessi. Anche in tal caso valgono le considerazioni fatte per gli altri<br />
interventi <strong>di</strong> questo tipo.<br />
Un caso particolare è quello <strong>del</strong>l’azione specifica per la Valle <strong>del</strong> Sacco,<br />
dove si prevede un tavolo tecnico misto Regione-enti locali per la messa a<br />
punto degli interventi.<br />
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