Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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– le modalità <strong>di</strong> gestione <strong>del</strong> fondo regionale per il red<strong>di</strong>to sociale garantito,<br />
in<strong>di</strong>viduando i criteri <strong>di</strong> riparto <strong>del</strong>le risorse da destinare alle province,<br />
ai fini <strong>del</strong>l’erogazione <strong>del</strong>le prestazioni <strong>di</strong>rette.<br />
Agli enti locali sono affidate competenze, per lo più <strong>di</strong> carattere esecutivo,<br />
con una <strong>di</strong>screzionalità molto limitata. Con questi limiti le amministrazioni<br />
provinciali e comunali possono, per i soggetti in<strong>di</strong>cati dalla legge regionale,<br />
e nei limiti <strong>del</strong>le proprie competenze e risorse <strong>di</strong>sponibili, prevedere<br />
ulteriori interventi.<br />
Alle province compete re<strong>di</strong>gere l’istruttoria <strong>del</strong>le domande e la graduatoria<br />
dei beneficiari <strong>del</strong>le prestazioni (sulla base dei criteri in<strong>di</strong>cati dalla<br />
Giunta) e presentare una relazione annuale sull’utilizzo dei fon<strong>di</strong> erogati<br />
dalla Regione.<br />
Ai comuni (capofila dei <strong>di</strong>stretti socio-sanitari) e ai municipi <strong>del</strong>la città<br />
<strong>di</strong> Roma compete solamente ricevere le domande e trasmetterle al centro<br />
per l’impiego competente.<br />
L’attività <strong>di</strong> controllo e monitoraggio è assicurata, a livello provinciale,<br />
tramite la relazione che annualmente le province presentano all’assessorato<br />
competente, sull’utilizzo dei fon<strong>di</strong> erogati dalla Regione. Non è previsto alcun<br />
meccanismo sanzionatorio. A livello regionale è prevista una relazione<br />
annuale, <strong>del</strong>la Giunta al Consiglio, nella quale devono emergere il numero<br />
dei beneficiari, criticità e risultati degli interventi, accompagnata da una<br />
analisi costi benefici.<br />
2.2.3. Politiche <strong>di</strong> genere<br />
La Regione, con la legge n. 16/2009, Norme per il sostegno <strong>di</strong> azioni<br />
<strong>di</strong> prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, ha previsto la possibilità<br />
<strong>di</strong> finanziare una serie <strong>di</strong> interventi e iniziative a tre <strong>di</strong>versi soggetti:<br />
comuni singoli associati e i municipi <strong>di</strong> Roma, organizzazioni <strong>del</strong> volontariato<br />
e cooperative sociali e istituzioni scolastiche. Nel caso degli enti locali<br />
e <strong>del</strong>le organizzazione <strong>del</strong> terzo settore, il finanziamento è concesso<br />
nella misura non superiore al 60% <strong>del</strong> costo <strong>del</strong> progetto. La Regione assicura<br />
una funzione <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento, attraverso la Giunta, che definisce<br />
i criteri per la redazione dei progetti, le presentazione <strong>del</strong>le domande, per<br />
l’ammissione ed erogazione dei finanziamenti, la ren<strong>di</strong>contazione e il<br />
controllo <strong>del</strong>le spese sostenute. Per il finanziamento <strong>del</strong>le iniziative è stato<br />
previsto un apposito capitolo, denominato “Contributi per contrastare<br />
il fenomeno <strong>del</strong>le violenza sessuale nei confronti <strong>del</strong>le donne”. In questo<br />
caso emerge un mo<strong>del</strong>lo <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà orizzontale, in cui gli stessi compiti<br />
possono essere svolti in<strong>di</strong>fferentemente dai comuni ma anche da soggetti<br />
<strong>del</strong> terzo settore e istituzioni scolastiche, ognuno sulla base <strong>del</strong>le<br />
specifiche competenze.<br />
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