Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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Ai comuni si riconosce un ruolo – con compiti specifici e operativi – in<br />
or<strong>di</strong>ne agli inse<strong>di</strong>amenti <strong>del</strong>le imprese artigiane.<br />
Rispetto al mo<strong>del</strong>lo che emerge dall’impianto <strong>del</strong>la legge n. 14 <strong>del</strong> 1999,<br />
si può osservare che:<br />
– nel mo<strong>del</strong>lo lì <strong>del</strong>ineato non venivano nemmeno considerate le province,<br />
che hanno invece ora un ruolo propositivo-consultivo in or<strong>di</strong>ne alla<br />
elaborazione <strong>del</strong> piano triennale. Va tenuto conto che tale ruolo resta<br />
tuttavia generico e che nessun ulteriore coinvolgimento <strong>del</strong>le province è<br />
previsto in occasione <strong>del</strong>la redazione dei piani annuali né in altri compiti<br />
<strong>di</strong> attuazione degli interventi;<br />
– per i compiti dei comuni, l’art. 42 <strong>del</strong>la legge n. 14 <strong>del</strong> 1999 riprende dal<br />
mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong> “federalismo amministrativo” la clausola secondo la quale<br />
«si intendono attribuiti ai comuni le funzioni ed i compiti amministrativi<br />
non espressamente riservati alla Regione e non conferiti agli altri enti locali»;<br />
aggiungendo che i comuni in particolare provvedono all’istruttoria<br />
<strong>del</strong>le domande <strong>di</strong> iscrizione all’albo e alla localizzazione <strong>del</strong>le imprese<br />
con anche il recupero <strong>di</strong> fabbricati produttivi, che sono in effetti le<br />
uniche funzioni puntuali e precise che la legislazione ha poi confermato<br />
come proprie dei comuni. Restano, invece, generici e non si trova sviluppo<br />
nella legislazione successiva <strong>di</strong> altri due tipi <strong>di</strong> compiti che l’art. 42 riconosce<br />
ai comuni: promozione <strong>del</strong>la costituzione <strong>di</strong> nuove imprese artigiane,<br />
promozione nonché qualificazione <strong>di</strong> prodotti <strong>di</strong> esclusivo interesse<br />
locale;<br />
– per i due tipi <strong>di</strong> compiti comunali da ultimo ricordati, così come per<br />
compiti regionali elencati dalla legge n. 14, si può osservare che accanto<br />
a compiti precisi ve ne sono altri che si configurano più propriamente<br />
come una sorta <strong>di</strong> compiti eventuali o facoltativi che gli enti possono attivare;<br />
– nel mo<strong>del</strong>lo <strong>del</strong>la legge 14 si attribuisce alla Cciaa il compito <strong>del</strong>la tenuta<br />
e gestione <strong>del</strong>l’Albo <strong>del</strong>le imprese artigiane. Tale compito appare confermato<br />
dalla legislazione successiva che prevede anche eventuali contributi<br />
alle Cciaa.<br />
3. Industria ed energia<br />
3.1. In generale<br />
L’ambito <strong>del</strong>la materia industria qui considerato è quello in<strong>di</strong>cato dall’art.<br />
44 <strong>del</strong>la l.r. n. 14 <strong>del</strong> 1999: un insieme <strong>di</strong> funzioni e compiti che attengono<br />
«alle attività svolte in forma impren<strong>di</strong>toriale, <strong>di</strong>rette alla lavorazione<br />
ed alla trasformazione <strong>di</strong> materie prime, alla produzione e allo<br />
scambio <strong>di</strong> semilavorati, <strong>di</strong> merci e <strong>di</strong> beni anche immateriali, ivi compre-<br />
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