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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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5. Considerazioni conclusive<br />

L’analisi <strong>del</strong>le leggi regionali appena svolta è finalizzata a verificare il<br />

grado <strong>di</strong> decentramento presente nella Regione Lazio. In particolare, l’obiettivo<br />

è quello <strong>di</strong> valutare quanto i principi <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà verticale e orizzontale<br />

siano stati applicati nel territorio regionale.<br />

È stata data un’effettiva attuazione a quanto <strong>di</strong>sposto dalla l.r. 14/1999<br />

Vi è stata una reale <strong>di</strong>stribuzione <strong>del</strong>le funzioni amministrative dalla Regione<br />

agli enti locali E poi: il <strong>principio</strong> <strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà orizzontale ha trovato<br />

un’adeguata risposta da parte <strong>del</strong> legislatore regionale<br />

Sebbene da una valutazione complessiva e generale il responso sia negativo,<br />

è necessario fare <strong>del</strong>le <strong>di</strong>stinzioni materia per materia.<br />

Innanzitutto, come è stato detto, le leggi regionali prese in considerazione<br />

possono essere sud<strong>di</strong>vise in due gruppi. Dalla lettura <strong>di</strong> quelle relative all’organizzazione<br />

<strong>del</strong>le funzioni amministrative emerge chiaramente che in<br />

materia <strong>di</strong> energia la situazione non è cambiata, ossia il legislatore <strong>del</strong> 2006<br />

non ha ritenuto opportuno decentrare ulteriormente, rispetto a quanto già<br />

fatto nel 1999, le funzioni. Esso ha esclusivamente provveduto ad adeguare<br />

il testo normativo <strong>del</strong> 1999 ai mutamenti costituzionali intervenuti con la<br />

riforma <strong>del</strong> 2001. Alle province, dunque, viene <strong>del</strong>egata una sola ulteriore<br />

funzione, più per questioni legate a un adeguamento al dettato costituzionale<br />

che per necessità <strong>di</strong> decentramento.<br />

La seconda legge, in materia <strong>di</strong> turismo, <strong>di</strong>sciplina, invece, per intero il<br />

settore: partendo dalle <strong>di</strong>sposizioni generali, enunciate dalla l.r. 14/1999,<br />

conferisce tutta una serie <strong>di</strong> funzioni specifiche sia alla Regione che alle province<br />

e ai comuni (con un trattamento particolare per il Comune <strong>di</strong> Roma<br />

che, al pari <strong>del</strong>le province, svolge le funzioni <strong>di</strong> cui erano titolari precedentemente<br />

le Atp poi soppresse).<br />

Il legislatore ha quin<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuito, decentrandole, le funzioni amministrative.<br />

È ravvisabile, dunque, l’intento <strong>di</strong> dare concreta attuazione al <strong>principio</strong><br />

<strong>di</strong> sussi<strong>di</strong>arietà, sia verticale che orizzontale. E infatti: da un lato, la<br />

legge provvede ad attribuire tutta una serie <strong>di</strong> mansioni alle province e ai comuni<br />

oltre a quelle <strong>del</strong>egate, mentre dall’altro si avvale (sussi<strong>di</strong>arietà orizzontale),<br />

per esempio, <strong>del</strong>le associazioni pro-loco che coa<strong>di</strong>uvano gli enti e<br />

l’apparato istituzionale nello svolgimento <strong>del</strong>le proprie funzioni.<br />

Dalla l.r. 13/2007 emerge un altro dato <strong>di</strong> primaria importanza: l’istituzione<br />

<strong>di</strong> un’agenzia (che è comunque una S.p.A.) volta a promuovere il settore<br />

turistico, al fine <strong>del</strong>l’incremento e <strong>del</strong>lo sviluppo economico sia regionale<br />

che locale. Si tratta <strong>di</strong> un organo istituito dalla Regione (in base all’art.<br />

56 <strong>del</strong>lo Statuto) che esercita funzioni tecniche specifiche.<br />

Per quanto attiene, invece, alla costituzione <strong>di</strong> società per azioni a partecipazione<br />

regionale, dalle leggi prese in considerazione emerge chiaramente<br />

che la Regione ha fatto più volte ricorso alla possibilità <strong>di</strong> avvalersi <strong>di</strong> organi<br />

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