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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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nire informazioni alla generalità degli interessati. A questi fini, le organizzazioni<br />

richiamate possono attivare presso le proprie se<strong>di</strong> (o presso enti <strong>di</strong><br />

loro <strong>di</strong>retta emanazione e presso i Centri <strong>di</strong> assistenza tecnica), sportelli<br />

preposti ad attività <strong>di</strong> informazione e consulenza anche in merito alla presentazione<br />

<strong>del</strong>le istanze per l’ottenimento <strong>del</strong>le autorizzazioni per l’apertura<br />

(anche temporanea), l’ampliamento, il trasferimento <strong>di</strong> sede, e per le<br />

concessioni <strong>di</strong> suolo pubblico, nonché a ulteriori compiti o attività affidati<br />

ai comuni. I comuni, con proprio regolamento e previa concertazione con<br />

le organizzazioni locali dei pubblici esercizi, provvedono a in<strong>di</strong>viduare le<br />

modalità e le procedure attraverso cui promuovere e favorire le attività<br />

suin<strong>di</strong>cate.<br />

Quanto, invece, al <strong>principio</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziazione, il Comune <strong>di</strong> Roma, in<br />

considerazione <strong>del</strong>l’alta rilevanza artistico-monumentale, <strong>del</strong> crescente aumento<br />

dei flussi turistici e <strong>del</strong>le peculiari caratteristiche demografiche e<br />

strutturali, può determinare i criteri per lo sviluppo degli esercizi e utilizzare<br />

gli in<strong>di</strong>ci o parametri numerici anche in deroga agli in<strong>di</strong>rizzi regionali, con<br />

riferimento alla città storica così come definita nel proprio piano regolatore<br />

urbanistico (art. 5, comma terzo, <strong>del</strong>la l.r n. 21).<br />

4. Professioni<br />

4.1. In generale<br />

Nella materia “professioni” rientrano, oltre alle professioni intellettuali<br />

(liberali), anche quelle attività professionali che un tempo venivano in<strong>di</strong>cate<br />

come “mestieri”.<br />

Nel precedente assetto <strong>del</strong>le competenze, ai sensi <strong>del</strong>la formulazione<br />

originaria <strong>del</strong>l’art. 117 Cost., la materia relativa alle professioni, non comparendo<br />

nella lista <strong>di</strong> materie attribuite alla legislazione concorrente (tranne<br />

che sotto lo specifico profilo <strong>del</strong>l’“istruzione professionale”), era pertanto<br />

riservata alla competenza esclusiva <strong>del</strong>lo Stato. Tale impostazione originaria<br />

è stata mo<strong>di</strong>ficata dalla riforma <strong>del</strong> Titolo V <strong>del</strong>la Costituzione. L’art. 117<br />

mo<strong>di</strong>ficato inserisce le “professioni” all’interno <strong>del</strong>le materie attribuite alla<br />

potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Pertanto, ai sensi <strong>del</strong>la<br />

previsione costituzionale richiamata, allo Stato è attribuita la competenza legislativa<br />

in or<strong>di</strong>ne alla in<strong>di</strong>viduazione dei principi generali e fondamentali,<br />

mentre alle regioni – che in questo caso acquisiscono un nuovo ambito <strong>di</strong><br />

competenza legislativa – la potestà <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare nel dettaglio l’attività professionale<br />

da regolare.<br />

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