Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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Si tratta <strong>di</strong> una previsione costituzionale che non ha carattere completamente<br />
innovativo poiché co<strong>di</strong>fica una realtà istituzionale già presente nella<br />
quasi totalità <strong>del</strong>le Regioni che avevano autonomamente in<strong>di</strong>viduato già prima<br />
<strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> Titolo V degli organismi <strong>di</strong> rappresentanza degli enti<br />
locali, variamente denominati e altrettanto <strong>di</strong>versificati sul piano dei compiti<br />
e <strong>del</strong>le attribuzioni, ma tutti accomunati dalla volontà <strong>di</strong> garantire una stabile<br />
sede istituzionale <strong>di</strong> confronto tra i livelli territoriali <strong>di</strong> governo: per lo più<br />
questi organi furono denominati Conferenze Regioni-enti locali.<br />
L’esperienza normativa preesistente è riconducibile al d.P.R. n. 616 <strong>del</strong><br />
1977 in cui già era prevista la partecipazione degli enti locali alla programmazione<br />
regionale. Detta visione parziale rimase tale anche con l’adozione<br />
<strong>del</strong> quarto comma <strong>del</strong>l’art. 3 <strong>del</strong>la legge 142 <strong>del</strong> 1990 che limitava la partecipazione<br />
degli enti locali ai soli proce<strong>di</strong>menti programmatori, così come parziale<br />
fu la scelta fatta dalla prima legge Bassanini, dove si prevedeva una generica<br />
necessità <strong>di</strong> “sentire” gli enti locali da parte <strong>del</strong>le Regioni prima <strong>di</strong><br />
procedere a trasferimenti <strong>di</strong> funzioni (art. 4, comma primo, legge n. 59 <strong>del</strong><br />
1997). È solo con l’art. 3 <strong>del</strong> d.lgs. n. 112 <strong>del</strong> 1998 che la generica partecipazione<br />
prevista dalla normativa si consolidò e assunse una forma istituzionale,<br />
poiché la norma in questione prevede l’adozione in sede regionale <strong>di</strong><br />
«strumenti e procedure <strong>di</strong> raccordo e concertazione, anche permanenti, che<br />
<strong>di</strong>ano luogo a forme <strong>di</strong> cooperazione strutturali e funzionali, al fine <strong>di</strong> consentire<br />
la collaborazione e l’azione coor<strong>di</strong>nata fra Regioni ed enti locali nell’ambito<br />
<strong>del</strong>le rispettive competenze», così come poi fu ripreso dall’art. 4,<br />
comma quinto, <strong>del</strong> Tuel d.lgs. n. 267 <strong>del</strong> 2000 3 .<br />
La norma costituzionale relativa al Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali si<br />
colloca dunque come un momento conclusivo <strong>di</strong> questo percorso normativo.<br />
Se dall’art. 123, ultimo comma, Cost. si desume l’obbligo per le Regioni<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare e istituire il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali, molto scarne sono<br />
le in<strong>di</strong>cazioni ulteriori ricavabili dalla <strong>di</strong>sposizione in esame in or<strong>di</strong>ne alla<br />
sua collocazione istituzionale nel sistema <strong>di</strong> governo regionale, alla sua composizione<br />
e alle sue funzioni. Per questa ragione, la previsione contenuta<br />
nell’art. 7 <strong>del</strong>la legge cost. n. 3 <strong>del</strong> 2001 ha suscitato imme<strong>di</strong>atamente <strong>del</strong>le<br />
perplessità in dottrina, poiché le in<strong>di</strong>cazioni che si possono trarre sulla fisionomia<br />
<strong>del</strong> Cal non sono univoche come confermato dagli orientamenti prevalenti<br />
espressi dalla dottrina.<br />
3 L’art. 4, commi 4 e 5, prevede che: «La legge regionale in<strong>di</strong>ca i principi <strong>del</strong>la cooperazione<br />
dei comuni e <strong>del</strong>le province tra loro e con la regione, al fine <strong>di</strong> realizzare un efficiente<br />
sistema <strong>del</strong>le autonomie locali al servizio <strong>del</strong>lo sviluppo economico, sociale e civile. // 5. Le<br />
regioni, nell'ambito <strong>del</strong>la propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure <strong>di</strong><br />
raccordo e concertazione, anche permanenti, che <strong>di</strong>ano luogo a forme <strong>di</strong> cooperazione strutturali<br />
e funzionali, al fine <strong>di</strong> consentire la collaborazione e l'azione coor<strong>di</strong>nata fra regioni ed<br />
enti locali nell'ambito <strong>del</strong>le rispettive competenze».<br />
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