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Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL

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stituzionale che conseguentemente non impone allo Statuto regionale una<br />

particolare configurazione <strong>del</strong>l’organo.<br />

3. Quali autonomie locali<br />

Riguardo la composizione, si desume dall’art. 123, ultimo comma, Cost.<br />

l’obbligo <strong>di</strong> includere nel Cal le rappresentanze degli enti locali territoriali<br />

subregionali costituzionalmente menzionati all’art. 114 Cost.: comuni, province<br />

e città metropolitane. Alcune perplessità sono sorte relativamente all’inclusione<br />

accanto a questi enti locali <strong>di</strong> altre componenti quali le comunità<br />

montane 13 , i cui esponenti erano molto spesso presenti negli organi <strong>di</strong><br />

raccordo istituiti prima <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> Titolo V, oppure, le camere <strong>di</strong> commercio<br />

e le università, talvolta anch’esse rappresentate in quegli organi.<br />

Anche in merito a questo aspetto in dottrina le posizioni <strong>di</strong>vergevano.<br />

Per alcuni dall’art. 123, ultimo comma, Cost. non risulta un’esclusione <strong>di</strong> altri<br />

enti locali costituzionalmente non menzionati, se istituiti dalla Regione<br />

interessata, come le comunità montane: «lo Statuto potrà includere rappresentanze<br />

anche <strong>di</strong> tali enti, ma non vi sarà tenuto» 14 .<br />

Per altri, sembrava da escludere<br />

dato il tenore letterale <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sposizione costituzionale, che tra i membri <strong>del</strong><br />

Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali potessero essere inseriti i rappresentanti <strong>del</strong>le autonomie<br />

funzionali, quali Università o Camere <strong>di</strong> commercio, a meno <strong>di</strong> dare un’interpretazione<br />

estensiva dei termini “autonomie locali”, comprendendo tutti i soggetti<br />

che agiscono nell’ambito <strong>di</strong> una “collettività locale 15 .<br />

Ciò non esclude, tuttavia, che le Regioni possano istituire se<strong>di</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>alogo<br />

e <strong>di</strong> raccordo con le associazioni che operano nella società civile e con le autonomie<br />

funzionali.<br />

Secondo un altro orientamento, la formula contenuta nell’art. 123, comma<br />

quarto, Cost. rappresenta un ostacolo rilevante per i rappresentanti <strong>di</strong><br />

enti o soggetti <strong>di</strong>versi dagli enti locali territoriali. Se:<br />

è forse possibile ritenere che il riferimento agli “enti locali” contenuto nella <strong>di</strong>sposizione<br />

in esame possa essere esteso ad enti locali non territoriali, fra i quali le<br />

autonomie funzionali, sicuramente non è possibile estendere la composizione <strong>del</strong><br />

Consiglio a rappresentanti <strong>di</strong> soggetti collettivi come i sindacati, il “terzo settore” o<br />

le più varie forme <strong>di</strong> espressione <strong>del</strong>l’“autonoma iniziativa dei citta<strong>di</strong>ni” <strong>di</strong> cui si<br />

13 Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 237 <strong>del</strong> 2009.<br />

14 Ivi, p. 365.<br />

15 T. MARTINES, A.RUGGERI, C.SALAZAR, Lineamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto regionale, Giuffrè, Milano<br />

2002, p. 256.<br />

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