Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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5. Le competenze consultive <strong>del</strong> Cal<br />
Il testo costituzionale qualifica il Consiglio <strong>del</strong>le autonomie locali un «organo<br />
<strong>di</strong> consultazione fra la Regione e gli enti locali» attribuendogli <strong>del</strong>le<br />
funzioni esclusivamente consultive.<br />
Per gli stu<strong>di</strong>osi non era chiaro se l’articolo in questione imponesse allo<br />
Statuto <strong>di</strong> prevedere tale organismo attribuendogli esclusivamente funzioni<br />
consultive o se lasciasse allo Statuto la possibilità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare il Cal e le<br />
proprie funzioni. Secondo una parte <strong>del</strong>la dottrina doveva essere preferita<br />
un’interpretazione aperta <strong>del</strong>la <strong>di</strong>sposizione costituzionale, ossia quella <strong>di</strong><br />
ritenere che il legislatore costituzionale avesse voluto prevedere un contenuto<br />
minimo, inderogabile, senza escludere la possibilità per lo Statuto regionale<br />
<strong>di</strong> dettare una <strong>di</strong>sciplina ulteriore 19 <strong>di</strong> integrazione e <strong>di</strong> dettaglio. In<br />
questo caso alle Regioni era lasciata la possibilità <strong>di</strong> prevedere funzioni ulteriori<br />
rispetto a quelle meramente consultive.<br />
In particolare, ci si chiedeva se le Regioni potevano spingersi fino al<br />
punto <strong>di</strong> dare un’interpretazione più ampia <strong>del</strong> termine “consultazione”, ritenendo<br />
che il Consiglio avesse potuto esprimere altresì pareri vincolanti 20 .<br />
Il Cal sarebbe in questo modo avrebbe permesso agli enti locali <strong>di</strong> partecipare<br />
alle decisioni regionali in qualità <strong>di</strong> “codecisori”.<br />
Una seconda interpretazione, <strong>di</strong> senso opposto alla precedente, era<br />
quella secondo cui l’attribuzione al Cal <strong>di</strong> soli poteri consultivi fosse da interpretare<br />
come una espressa volontà <strong>del</strong> legislatore costituzionale <strong>di</strong> non<br />
configurare lo stesso come un organo <strong>di</strong> codecisione 21 .<br />
Una terza soluzione interpretativa fu proposta dagli organi <strong>del</strong>le associazioni<br />
rappresentative <strong>del</strong>le autonomie locali, Anci, Upi, Uncem e Legautonomie<br />
22 . Queste ultime auspicavano che le Regioni prevedessero due momenti<br />
<strong>di</strong>stinti <strong>di</strong> raccordo con gli enti locali. Da un lato, una sede politica <strong>di</strong><br />
concertazione tra la Giunta regionale e le associazioni degli enti locali per<br />
definire e concordare le linee <strong>del</strong>le politiche regionali; dall’altro, il Consiglio<br />
<strong>del</strong>le autonomie locali sarebbe <strong>di</strong>ventato la sede istituzionale <strong>di</strong> partecipazione<br />
degli enti locali al processo legislativo, me<strong>di</strong>ante forme <strong>di</strong>verse <strong>di</strong> intervento.<br />
Al <strong>di</strong> là <strong>del</strong>le <strong>di</strong>verse interpretazioni date <strong>del</strong>la volontà <strong>del</strong> legislatore<br />
costituzionale <strong>del</strong> 2001 ciò che in dottrina era ampiamente con<strong>di</strong>viso e au-<br />
19 A. SPADARO, I “contenuti” degli Statuti regionali (con particolare riguardo alle forme <strong>di</strong><br />
governo), in «Politica <strong>del</strong> <strong>di</strong>ritto», n. 2 vol. 32, il Mulino, Bologna 2001, pp. 96 e ss.<br />
20 In tal senso, si veda A. D’ATENA, Intervento, cit., pp. 34-35.<br />
21 Cfr. M. CAMMELLI, Intervento, cit., p. 27.<br />
22 A questo proposito, si veda il documento elaborato da Anci, Upi, Uncem e Lega Autonomie<br />
Locali dal titolo I nuovi Statuti regionali – Linee guida per la valorizzazione <strong>del</strong>le autonomie<br />
locali, consultabile sul sito www.anci.it.<br />
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