Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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2.2. Leggi su incentivi e finanziamenti<br />
2.2.1. Anziani soggetti non autosufficienti e <strong>di</strong>sabilità<br />
In quest’ambito è rilevante l’istituzione <strong>del</strong> fondo regionale per la non<br />
autosufficienza (l.r. n. 20/2006). Il fondo è istituito con il fine <strong>di</strong> potenziare<br />
un sistema protezione sociale garantendo tutela alle persone non autosufficienti<br />
e alle loro famiglie.<br />
È riconosciuta alla Regione la programmazione <strong>di</strong> servizi e interventi,<br />
l’in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>le fasce <strong>del</strong>la non autosufficienza, la definizione <strong>di</strong> criteri<br />
e modalità per regolare l’accesso alle misure assistenziali. Destinatari<br />
<strong>del</strong> fondo sono il Comune <strong>di</strong> Roma e i comuni o enti capofila degli ambiti<br />
territoriali.<br />
Ai comuni è attribuita la gestione dei servizi e la funzione programmatoria,<br />
nell’ambito <strong>del</strong> piano <strong>di</strong>strettuale per la non autosufficienza, da adottare<br />
con le stesse modalità seguite per l’adozione dei piani <strong>di</strong> zona <strong>di</strong>strettuali 17 .I<br />
comuni sono vincolati, nella stesura <strong>del</strong> piano, al rispetto <strong>del</strong>le linee guida<br />
in<strong>di</strong>cate dalla Regione (con apposita <strong>del</strong>iberazione), alla definizione <strong>del</strong>le<br />
quali partecipano le organizzazioni sindacali, la Consulta per i problemi <strong>del</strong>la<br />
<strong>di</strong>sabilità e <strong>del</strong>l’han<strong>di</strong>cap, nonché i soggetti <strong>del</strong> terzo settore ed enti <strong>di</strong><br />
confessioni religiose 18 , ma non è prevista una rappresentanza <strong>di</strong>retta degli<br />
enti locali. Il piano prevede forme <strong>di</strong> raccordo con le Asl e altri soggetti pubblici<br />
e privati. Si tratta, comunque, <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> competenza attribuito<br />
ai comuni ma fortemente controllato dalla Regione, anche da un punto <strong>di</strong> vista<br />
finanziario. L’attribuzione dei finanziamenti ai comuni capofila e al Comune<br />
<strong>di</strong> Roma, per l’anno successivo, viene infatti subor<strong>di</strong>nata a un ren<strong>di</strong>contazione<br />
sui servizi e gli interventi stessi da presentare alla Regione, pena<br />
la mancata erogazione per l’anno successivo.<br />
L’istituzione <strong>del</strong> fondo per l’autosufficienza presuppone generalmente<br />
un mo<strong>del</strong>lo forte <strong>di</strong> integrazione sociale e sanitaria. Questo mo<strong>del</strong>lo integrato<br />
presuppone che tutti i soggetti istituzionali (Regione, enti locali, strutture<br />
pubbliche, terzo settore e forze sociali), siano chiamati, a vario titolo, a svolgere<br />
un ruolo nel sistema integrato dei servizi e degli interventi. Non è un<br />
caso che proprio nelle linee guida per l’utilizzazione <strong>del</strong>le risorse <strong>del</strong> Fondo,<br />
contenute nella <strong>del</strong>ibera <strong>di</strong> Giunta, relativa ai criteri e alle modalità per la ripartizione<br />
<strong>del</strong>le risorse <strong>del</strong> fondo (d.g.r. n. 601/2007), venga definito, per la<br />
17 Di cui all’art. 51 <strong>del</strong>la l.r. n. 38/1996 che rinvia all’art. 27 legge n. 142/1990. La procedura<br />
prevista è quella <strong>del</strong>l’accordo <strong>di</strong> programma che prevede il consenso unanime <strong>del</strong> presidente<br />
<strong>del</strong>la Regione, <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>la provincia, dei sindaci e <strong>del</strong>le altre amministrazioni<br />
interessate. È approvato con atto formale <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>la Regione o <strong>del</strong> presidente <strong>del</strong>la<br />
provincia o <strong>del</strong> sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale <strong>del</strong>la Regione.<br />
18 Il riferimento è agli organismi elencati nell’art. l, comma quarto, <strong>del</strong>la legge 328/2000.<br />
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