Primo Rapporto sull'applicazione del principio di sussidiarietà - CAL
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Come è noto, successivamente alla riforma <strong>del</strong> Titolo V <strong>del</strong>la Parte II<br />
<strong>del</strong>la Costituzione avvenuta con legge cost. n. 3 <strong>del</strong> 2001, la potestà legislativa<br />
in materia ambientale si ripartisce tra la competenza esclusiva statale e la<br />
competenza concorrente Stato-Regioni in ragione <strong>del</strong>le previsioni contenute<br />
nell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., che riserva allo Stato la potestà<br />
in materia <strong>di</strong> tutela <strong>del</strong>l’ambiente, <strong>del</strong>l’ecosistema e <strong>del</strong>l’art. 117, comma terco,<br />
Cost., che invece prevede tra le materie concorrenti la valorizzazione dei<br />
beni culturali e ambientali. Nel previgente testo costituzionale la materia<br />
ambiente non compariva, ma ciò non aveva impe<strong>di</strong>to alla Corte costituzionale<br />
<strong>di</strong> riconoscere nella materia de qua un margine operativo per le Regioni,<br />
grazie alla <strong>di</strong>latazione <strong>del</strong>l’operatività <strong>di</strong> alcune materie regionali quali, ad<br />
esempio, urbanistica e tutela <strong>del</strong> paesaggio (ve<strong>di</strong> Corte cost., sent. n. 356/<br />
1994). Queste limitate competenze regionali si affiancavano e si intrecciavano<br />
con quelle statali finalizzate alla tutela <strong>del</strong>l’ambiente, rimanendo in capo<br />
allo Stato l’intervento per la tutela <strong>di</strong> esigenze unitarie e infrazionabili. Già<br />
prima <strong>del</strong>la riforma costituzionale <strong>del</strong> 2001 la materia ambiente si caratterizzava<br />
per la sua natura trasversale, con molteplici contatti con altre materie<br />
attribuite alla competenza sia statale che regionale, che ne giustificavano <strong>di</strong><br />
volta in volta gli interventi legislativi. Il nuovo dettato costituzionale ha mutato,<br />
almeno formalmente, la situazione, prevedendo, come visto, due autonomi<br />
titoli competenziali in materia ambientale. L’ambiente non ha perso<br />
però il suo carattere originario <strong>di</strong> materia che attraversa una molteplicità <strong>di</strong><br />
settori, con tutti i problemi applicativi e <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduazione <strong>del</strong>la competenza<br />
che derivano da tale sua caratteristica. Il carattere trasversale <strong>del</strong>la materia è<br />
stato in particolare utilizzato dalla Corte costituzionale per sancire la legittimità<br />
<strong>di</strong> interventi statali che, pur trovando il proprio titolo <strong>di</strong> attribuzione<br />
proprio nella tutela <strong>del</strong>l’ambiente, finivano per <strong>di</strong>sciplinare segmenti <strong>di</strong> materie<br />
attribuite alla competenza concorrente o ad<strong>di</strong>rittura alla competenza<br />
esclusiva residuale regionale. In questi casi la Corte, argomentando proprio<br />
dalla congenita contiguità <strong>di</strong> alcuni tratti <strong>del</strong>la tutela <strong>del</strong>l’ambiente con altre<br />
materie, ha legittimato gli interventi statali, nei limiti nei quali garantivano<br />
appunto la tutela <strong>del</strong>l’ambiente. Anche a seguito <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> Titolo V<br />
<strong>del</strong>la Costituzione i problemi interpretativi sono rimasti gli stessi; emerge in<br />
particolare il tema <strong>del</strong>la <strong>di</strong>fficile <strong>di</strong>stinzione tra ambiente e altre materie<br />
espressamente previste negli elenchi <strong>del</strong>l’art. 117, Cost., quali paesaggio e<br />
governo <strong>del</strong> territorio, ma soprattutto resta <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficile scioglimento il rebus<br />
relativo alla esatta <strong>di</strong>stinzione tra “tutela” (<strong>di</strong> competenza esclusiva statale,<br />
che permette allo Stato anche <strong>di</strong> “rompere” il riparto materiale <strong>di</strong>segnato in<br />
Costituzione) e “valorizzazione” (<strong>di</strong> competenza concorrente).<br />
In questo quadro c’è però da sottolineare l’opera ermeneutica <strong>del</strong>la<br />
Consulta la quale, fin dalle prime pronunce in tema <strong>di</strong> ambiente successive<br />
alla riforma costituzionale <strong>del</strong> 2001 ha, da un lato, preso atto <strong>del</strong> mutato<br />
contesto costituzionale e, dall’altro, precisato che l’intervento statale esclusi-<br />
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