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Porto Franco. I documenti del progetto, 1998-2001 - Regione Toscana

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e) continuità di organici artistici con rapporti di lavoro di natura professionale, desunti dalla applicazione<br />

dei contratti collettivi nazionali di categoria;<br />

- Centro Regionale per la Danza<br />

La <strong>Regione</strong> individua nel Centro Regionale per la Danza la struttura di servizio pubblico per la promozione<br />

<strong>del</strong>la danza, per valorizzare le esperienze produttive presenti nella regione, sulla base dei seguenti principi:<br />

- interventi e azioni promozionali finalizzate all’informazione e alla formazione <strong>del</strong> pubblico;<br />

- promuovere, in via sperimentale, l’interazione fra i diversi linguaggi <strong>del</strong>lo spettacolo, in relazione alle<br />

finalità <strong>del</strong> centro;<br />

- supporto tecnico e servizi per le compagnie di danza;<br />

- consulenza amministrativa e gestionale alle compagnie .<br />

- Associazione Teatro Nazionale d’Arte <strong>del</strong>la <strong>Toscana</strong> per la ricerca e le nuove generazioni<br />

La <strong>Regione</strong> individua inoltre, nell’ambito di un’azione concordata con lo Stato e gli Enti Locali, nella<br />

Associazione Teatro Nazionale d’Arte <strong>del</strong>la <strong>Toscana</strong> per la ricerca e le nuove generazioni, il soggetto<br />

specificato dallo Stato come teatro stabile di innovazione, con finalità culturali definite, che svolge, con<br />

carattere di continuità, attività di produzione e promozione nel campo <strong>del</strong>la sperimentazione, <strong>del</strong>la ricerca e<br />

<strong>del</strong> teatro per l’infanzia e la gioventù.<br />

I criteri e i requisiti per il teatro stabile di innovazione sono stabiliti dalla norma ministeriale approvata con<br />

Decreto 4 novembre 1999, n. 470.<br />

2.4.2 Unicità <strong>del</strong> contributo regionale<br />

I soggetti di cui al punto 2.4.1 non possono presentare richiesta di contributo per i settori di cui al punto 2.5<br />

2.5 Settori di appartenenza e categorie di riferimento <strong>del</strong>l’intervento regionale<br />

2.5.1 Attività musicali<br />

La <strong>Regione</strong> promuove la produzione musicale con caratteristiche di continuità, sulla base dei seguenti<br />

princìpi:<br />

- Promuovere lo sviluppo <strong>del</strong>le attività musicali e incentivare la presenza sul territorio attraverso il<br />

sostegno alla produzione di qualità;<br />

- sostenere l’attività di produzione rivolta al pubblico <strong>del</strong>l’infanzia e le nuove generazioni quale mezzo di<br />

crescita sociale e educazione alla cultura musicale nel territorio regionale;<br />

- promuovere la produzione musicale e lirica che tenga conto <strong>del</strong>la ricerca e sperimentazione dei nuovi<br />

linguaggi nel campo musicale;<br />

- promuovere lo svolgimento di compiti di alta formazione e perfezionamento di artisti con carattere di<br />

continuità;<br />

- incentivare rapporti stabili con le scuole e le università attraverso attività di informazione e preparazione<br />

alla cultura musicale;<br />

- organizzare reti di area e bacini di utenza per realizzare sinergie, coordinamento <strong>del</strong>le programmazioni e<br />

dei servizi, interventi comuni di informazione e promozione, ottimizzazione <strong>del</strong>le risorse finanziarie.<br />

Attività di produzione – categorie di riferimento:<br />

a) Istituzioni musicali di alta formazione e produzione<br />

La <strong>Regione</strong> promuove le istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtù <strong>del</strong>la loro alta<br />

tradizione culturale e <strong>del</strong>la loro comprovata specializzazione, alla formazione e perfezionamento di artisti<br />

con carattere di continuità, sulla base dei seguenti criteri:<br />

- organizzazione di corsi di qualificazione professionale per musicisti, con particolare riferimento alle<br />

pratiche di insieme ed orchestrali, di cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione<br />

musicale;<br />

- produzione propria, quale elemento di necessario completamento dei corsi di qualificazione, anche con<br />

costituzione di propri complessi organizzati di musicisti;<br />

- affidamento di programma concordato con complessi toscani esistenti, aventi i requisiti indicati al punto<br />

3.2 <strong>del</strong> presente piano;<br />

- corsi di approfondimento, anche con riferimento alla storiografia e agli studi musicali in genere;<br />

- svolgimento pregresso di attività nel campo <strong>del</strong>la formazione per almeno tre anni.<br />

b) Complessi di produzione musicale (musica colta, musica antica, musica contemporanea e musica<br />

popolare)<br />

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