NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it
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G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />
o più tra i principali gruppi industriali <strong>it</strong>aliani (individuati in FIAT SpA, IRI ed ENI<br />
311 ) i quali avrebbero assicurato "chiavi in mano" e a prezzo forfettario che le<br />
opere e le prestazioni da realizzare rispondessero ad adeguati standard<br />
qual<strong>it</strong>ativi e funzionali e fossero completati entro i tempi stabil<strong>it</strong>i 312 ;<br />
• le sei tratte ferroviarie da realizzare in via prior<strong>it</strong>aria riguardavano i collegamenti<br />
Milano-Bologna, Bologna-Firenze, Roma-Napoli, Torino-Milano, Milano-Verona,<br />
Verona-Venezia ed eventualmente Milano-Genova 313 ;<br />
• Ferrovie dello Stato avrebbe eserc<strong>it</strong>ato su TAV SpA la funzione di alta vigilanza e<br />
supervisione delle attiv<strong>it</strong>à dei general contractors mediante la propria controllata<br />
ITALFERR-SIS.TAV SpA (più tardi divenuta ITALFERR), che in tal modo veniva a<br />
perdere l'originaria funzione di rappresentante della gestione pubblica e organo<br />
tecnico guida per lo sviluppo del sistema;<br />
• terminate le opere, TAV ne avrebbe attribu<strong>it</strong>o con appos<strong>it</strong>o contratto a Ferrovie<br />
dello Stato l'utilizzazione in esclusiva poiché l'esercizio delle infrastrutture<br />
continuava ad essere riservato alla gestione un<strong>it</strong>aria di Ferrovie dello Stato 314 ;<br />
• i general contractors avrebbero dovuto affidare a trattativa privata la<br />
realizzazione degli impianti relativi a elettrodotti, sottostazioni elettriche di<br />
conversione, linee di contatto, segnalamento e sicurezza, ecc., per tutte le<br />
tratte, ad un unico consorzio di imprese (che poi la società ITALFERR individuò<br />
nel consorzio SATUR<strong>NO</strong> (con sette gruppi rappresentati) 315 e comunicò ai<br />
general contractors il 17.1.1992) 316 .<br />
310 Nel Provvedimento della Autor<strong>it</strong>à Garante della Concorrenza e del Mercato n. 1795 del 21.2.1994 si<br />
dichiara che "le procedure segu<strong>it</strong>e per individuare i general contractors avrebbero potuto<br />
caratterizzarsi per un più elevato grado di trasparenza. Non a caso, d'altronde, la direttiva CEE 90/531<br />
impone che dal 1° gennaio 1993 i contratti di forn<strong>it</strong>ura e di lavori conclusi da imprese pubbliche nel<br />
settore dei trasporti devono essere oggetto di appalto. Gli stessi requis<strong>it</strong>i richiesti per la trattativa<br />
privata dal c<strong>it</strong>ato Regolamento per l'attiv<strong>it</strong>à negoziale dell'Ente Ferrovie dello Stato n. 69T/1987 non<br />
sembrano essere stati pienamente soddisfatti".<br />
311 E' noto che per questa indicazione così specifica e vincolante l'Autor<strong>it</strong>à Garante della Concorrenza e<br />
del Mercato aprì un procedimento al fine di verificare se le scelte di FS attraverso la Convenzione con<br />
TAV SpA potevano lim<strong>it</strong>are l'accesso di altri potenziali forn<strong>it</strong>ori al mercato o comunque essere lesive<br />
della concorrenza. Il procedimento si concluse con un nulla di fatto, con il noto Provvedimento n. 1795<br />
del 21.2.1994 cui di segu<strong>it</strong>o si continua ad attingere per le utili informazioni che reca.<br />
312 Nella realtà solo FIAT SpA ha partecipato effettivamente alla realizzazione delle opere come general<br />
contractor mentre IRI ed ENI hanno svolto funzione di garanti verso altri general contractors cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i<br />
dai consorzi IRICAV U<strong>NO</strong>, IRICAV DUE, CEPAV U<strong>NO</strong> e CEPAV DUE promossi rispettivamente dagli<br />
stessi IRI ed ENI e nei quali le imprese dei due gruppi detenevano la maggioranza e il controllo.<br />
313 La linea Milano-Genova è stata poi oggetto della Delibera FS 16.3.1992 con cui FS ne ha affidato a<br />
TAV SpA la concessione per la progettazione esecutiva, la costruzione e lo sfruttamento economico<br />
autorizzando contestualmente TAV SpA ad affidarne la progettazione esecutiva e la realizzazione<br />
dell'opera ad un general contractor individuato nel consorzio COCIV.<br />
314 In applicazione del già c<strong>it</strong>ato articolo 2, lettera h), della legge n. 210/1985, come modificato dal<br />
decreto-legge 24.1.1991, n. 25, a sua volta convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella legge 25.3.1991, n. 98.<br />
315 Il Consorzio fu cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nel 1986 tra le società Ansaldo Trasporti Spa, Luzzi SpA, Abb SpA, Sae<br />
Sadelmi SpA, Sasib SpA, Sirti SpA e Segnalamento Ferroviario per coordinarne le attiv<strong>it</strong>à sia nella fase<br />
di preparazione e di presentazione all'Ente FS delle proposte tecnico-economiche sia nella fase di<br />
conclusione degli accordi con l'Ente FS per studi di fattibil<strong>it</strong>à, progettazione di massima, progettazioni<br />
esecutive, realizzazioni e attivazioni di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il<br />
sistema ferroviario <strong>it</strong>aliano ad Alta Veloc<strong>it</strong>à.<br />
316 E' noto che per le infrastrutture aeree le Ferrovie dello Stato avevano stimato nel 1991 un costo di<br />
1,1 miliardi di Lire a km e che a metà del 1992 - tre anni prima dell'avvio dei lavori - per il tratto da<br />
Milano a Bologna il costo aveva raggiunto 3,2 miliardi di Lire a km (cfr. tra l'altro "Il Mondo",<br />
25.5.1992, Carissime rotaie).