NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it
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G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />
Questo cambiamento di impostazione ha prodotto effetti anche nel caso delle opere<br />
ferroviarie previste sull'asse Brennero-Verona e aiuta a spiegare sia il ruolo in parte<br />
inatteso che hanno assunto le procedure di valutazione di livello provinciale<br />
(soprattutto nella Provincia di Trento) sia le differenze nei tempi procedurali per<br />
l'approvazione dei singoli lotti in cui è suddivisa l'intera realizzazione.<br />
La resistenza iniziale dei governi periferici all'impostazione unilaterale dello Stato e<br />
le conseguenti modifiche ai procedimenti hanno effettivamente rimesso in moto<br />
anche le procedure di partecipazione delle ist<strong>it</strong>uzioni comunali alla discussione sui<br />
progetti preliminari (2003); ma questi procedimenti - anche a causa delle difficoltà<br />
di accesso degli interessati alle informazioni disponibili e del r<strong>it</strong>ardo nell'iniziativa<br />
dei movimenti di opposizione - si sono risolti solo in una lunga serie di delibere di<br />
Consigli comunali (soprattutto in Trentino) e non hanno portato vere discussioni<br />
pubbliche sulla util<strong>it</strong>à e sugli effetti potenzialmente devastanti degli interventi in<br />
progetto.<br />
In nessun modo, però, queste iniziative dei governi provinciali possono essere<br />
interpretate come segnali anche solo di perpless<strong>it</strong>à di fronte a un progetto che<br />
invece vogliono fortemente. Al punto di candidarsi per gestirlo con più diretta<br />
responsabil<strong>it</strong>à: nelle trattative che sono state avviate (aprile 2007) per ulteriori<br />
deleghe o trasferimenti di competenze statali le Province di Trento e Bolzano hanno<br />
proposto alla Commissione dei dodici e al Ministro per gli affari regionali di<br />
assumere comp<strong>it</strong>i anche in materia di grandi infrastrutture e trasporti (corridoio del<br />
Brennero, strade statali, ferrovie e relativi servizi) 644 .<br />
Per la ver<strong>it</strong>à, uno degli aspetti più negativi delle norme del 2001/2002 confermate<br />
nel 2006 (la VIA sul progetto preliminare e non su quello defin<strong>it</strong>ivo) avrebbe potuto<br />
essere messo in discussione un po' più tardi. Secondo le ultime modifiche al c.d.<br />
"Codice ambientale" (emanato a suo tempo con il D.Lgs. n. 152/2006) approvate<br />
con il D.Lgs. n. 4/2008 645 la ordinaria valutazione di impatto ambientale deve<br />
ormai in generale essere condotta sui progetti defin<strong>it</strong>ivi (articoli 22 e 23) e non più<br />
sui progetti preliminari delle opere (i quali, insieme a uno "studio preliminare<br />
ambientale", servirebbero solo per la verifica di assoggettabil<strong>it</strong>à alla VIA, articolo<br />
20) 646 . Ma il D.Lgs. n. 4/2008 non ha toccato le disposizioni già sopra riassunte in<br />
644 Cfr. "Corriere del Trentino", 18.4.2007, pag. 3.<br />
645 Cfr. ora Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29.1.2008, il Decreto Legislativo<br />
161.2008, n. 4, "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.<br />
152, recante norme in materia ambientale" (con numerose modifiche e nov<strong>it</strong>à in tema di VIA-VAS,<br />
scarichi, rifiuti e bonifiche).<br />
646 Elemento cr<strong>it</strong>ico in questo testo delle modifiche al Codice ambientale sembra però il seguente: "Per<br />
ragioni di segreto industriale o commerciale è facoltà del proponente presentare all’autor<strong>it</strong>à<br />
competente motivata richiesta di non rendere pubblica parte della documentazione relativa al<br />
progetto, allo studio preliminare ambientale o allo studio di impatto ambientale. L’autor<strong>it</strong>à<br />
competente, verificate le ragioni del proponente, accoglie o respinge motivatamente la richiesta<br />
soppesando l’interesse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni. L’autor<strong>it</strong>à<br />
competente dispone comunque della documentazione riservata, con l’obbligo di rispettare le<br />
disposizioni vigenti in materia" (articolo 9, comma 4). Qualcosa ci suggerisce che in questo caso la<br />
disciplina speciale previgente di settore sarà da considerare innovata. E’ evidente come questa riserva<br />
procedurale potrebbe essere utilizzata dai proponenti della nuova linea TAV sull’asse del Brennero per<br />
coprire informazioni delicate (tracciati progettuali particolareggiati, piani di cantiere, interferenze con<br />
particolari beni ambientali).