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NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it

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203<br />

G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />

Entrambe le opere principali si inquadrano nel programma di sviluppo della Rete<br />

Transeuropea dei Trasporti che il Parlamento europeo ha avviato nel 1996 e di<br />

nuovo approvato l'11.3.2004 631 .<br />

Secondo le decisioni europee la nuova linea era da progettare come linea ad alta<br />

veloc<strong>it</strong>à ai sensi della direttiva 96/48/CE. Quest'ultima "regola l’interoperabil<strong>it</strong>à del<br />

traffico ferroviario ad alta veloc<strong>it</strong>à in Europa che intende armonizzare le prescrizioni<br />

tecniche, delle opere, dei mezzi di trasporto nonché dei componenti utilizzati 632 . La<br />

631 Vale conoscere come e con quali enfasi si formano nel mondo separato delle ist<strong>it</strong>uzioni le scelte che<br />

passano sopra la testa dei c<strong>it</strong>tadini. A suo tempo la DECISIONE N. 1692/96/CE DEL PARLAMENTO<br />

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23.7.1996 sugli orientamenti comun<strong>it</strong>ari per lo sviluppo della rete<br />

transeuropea dei trasporti (Gazzetta ufficiale n. L 228 del 9.9.1996) aveva individuato obiettivi,<br />

prior<strong>it</strong>à, linee di azione di settore e requis<strong>it</strong>i generali delle reti di strade, ferrovie, vie navigabili, porti<br />

mar<strong>it</strong>timi di navigazione interna, aeroporti e altri punti di interconnessione. Tra le prior<strong>it</strong>à considerate<br />

nella DECISIONE vanno segnalate: "la creazione e lo sviluppo di collegamenti, maglie principali ed<br />

interconnessioni atti ad eliminare le strozzature, a ultimare i raccordi mancanti e a completare i grandi<br />

assi; la creazione e lo sviluppo delle infrastrutture per l'accesso alla rete, in modo da collegare le<br />

regioni insulari, intercluse e periferiche con le regioni centrali della Comun<strong>it</strong>à" (quest'ultima esigenza<br />

resta alla base del concetto di "corridoio"). Per l'esattezza, l'articolo 2, Obiettivi, rec<strong>it</strong>a: "1. La rete<br />

transeuropea dei trasporti è attuata progressivamente, per il 2010, su scala comun<strong>it</strong>aria, integrando le<br />

reti di infrastruttura del trasporto terrestre, mar<strong>it</strong>timo e aereo, conformemente agli schemi illustrati<br />

nelle carte di cui all'allegato I e/o alle specifiche di cui all'allegato II. 2. Tale rete deve: a) garantire, in<br />

uno spazio senza frontiere interne, una mobil<strong>it</strong>à durevole delle persone e delle merci, alle migliori<br />

condizioni sociali e di sicurezza possibili, concorrendo al tempo stesso al conseguimento degli obiettivi<br />

comun<strong>it</strong>ari, in particolare in materia di ambiente e di concorrenza, nonché contribuire al rafforzamento<br />

della coesione economica e sociale; b) offrire agli utenti infrastrutture di qual<strong>it</strong>à elevata, a condizioni<br />

economiche accettabili; c) includere tutti i modi di trasporto, tenendo conto dei loro vantaggi<br />

comparativi; d) permettere un uso ottimale delle capac<strong>it</strong>à esistenti; e) essere, per quanto possibile,<br />

interoperabile all'interno dei modi di trasporto e favorire l'intermodal<strong>it</strong>à tra i vari modi di trasporto; f)<br />

essere, per quanto possibile, economicamente sostenibile; g) coprire tutto il terr<strong>it</strong>orio degli Stati<br />

membri della Comun<strong>it</strong>à, in modo da facil<strong>it</strong>are l'accesso in generale, congiungere le regioni insulari o<br />

periferiche e le regioni intercluse con le regioni centrali e collegare fra di loro senza strozzature le<br />

grandi zone urbane e le regioni della Comun<strong>it</strong>à; h) poter essere connessa alle reti degli Stati<br />

dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi dell'Europa centrale ed orientale e dei<br />

paesi med<strong>it</strong>erranei, promuovendo parallelamente l'interoperabil<strong>it</strong>à e l'accesso a tali reti ove ciò<br />

risponda agli interessi della Comun<strong>it</strong>à". Analizzando queste prescrizioni, non si direbbe che il progetto<br />

TAV per il corridoio del Brennero soddisfi i requis<strong>it</strong>i delle lettere a), b), c), d), f). L'articolo 19 (Progetti<br />

specifici) prevede poi un allegato III in cui "figurano, a t<strong>it</strong>olo indicativo, i progetti … ai quali il Consiglio<br />

europeo di Essen ha attribu<strong>it</strong>o particolare importanza". Nell'Allegato III, "Elenco dei quattordici<br />

progetti prescelti dal Consiglio Europeo di Essen del 9 e 10 dicembre 1994", compare: "1. Treno ad<br />

alta veloc<strong>it</strong>à/trasporto combinato Nord-Sud Norimberga - Erfurt - Halle/Lipsia - Berlino; Asse Brennero<br />

Verona - Monaco".<br />

Si tratta con ogni chiarezza di un progetto per l'alta veloc<strong>it</strong>à merci e passeggeri, anche se molti<br />

interessati a mascherarne impatti e costi preferiscono parlare di linea ad alta capac<strong>it</strong>à dimenticando<br />

sia che quest'ultima è funzione (non esclusiva) dell'alta veloc<strong>it</strong>à sia soprattutto che - a prescindere<br />

dalle denominazioni - sono gli elementi progettuali (veloc<strong>it</strong>à di progetto, raggi di curvatura,<br />

armamento, alimentazione, ecc.) a definire i caratteri di una linea ferroviaria.<br />

632 Cfr. BBT GEIE, Concetto DCA (Dichiarazione di Compatibil<strong>it</strong>à Ambientale), Parte C, Presupposti<br />

giuridici, paragrafo 1, giugno 2003. In applicazione della direttiva 96/48/CE, il 30.5.2002 la<br />

Commissione ha emanato le specifiche tecniche di interoperabil<strong>it</strong>à del sistema ferroviario ad alta<br />

veloc<strong>it</strong>à, entrate in vigore per tutti i paesi membri nel dicembre 2002 (tra cui vanno segnalate quelle<br />

per il sottosistema manutenzione, il sottosistema controllo comando e segnalamento, il sottosistema<br />

infrastruttura, il sottosistema energia, il sottosistema esercizio, il sottosistema materiale rotabile). A<br />

questa si aggiunge la direttiva 2001/16/CE per l’interoperabil<strong>it</strong>à del sistema ferroviario convenzionale,<br />

cui la nuova linea del Brennero sarebbe ugualmente sottoposta per quanto attiene all’utilizzo misto.<br />

Entrambe le direttive sono state modificate dal Consiglio europeo il 28.3.2003 (G.U.C.E. C 126E del

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