NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it
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208<br />
G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />
Va ricordato, sotto il profilo storico, che tra il 2001 e il 2003 - nonostante il<br />
depotenziamento complessivo delle regole in materia di compatibil<strong>it</strong>à ambientale - il<br />
ruolo delle ist<strong>it</strong>uzioni locali nelle procedure di approvazione delle grandi opere ha<br />
tuttavia riacquistato maggiore importanza, anche se nel nostro caso l’obiettivo delle<br />
classi dirigenti delle due Province di Trento e Bolzano è sembrato la ricerca di spazi<br />
autonomi di potere e non la maggiore tutela delle popolazioni interessate dai<br />
progetti.<br />
Il sistema messo in piedi dal Governo si è infatti presto parzialmente inceppato tra<br />
il 2002 e il 2003 appunto per l'opposizione di Regioni e Province autonome a<br />
processi decisionali che in sostanza le escludevano (e potevano anche escludere<br />
dagli appalti buona parte dei gruppi economici locali).<br />
Le impostazioni centraliste sia della legge obiettivo del 2001 sia del decreto<br />
legislativo n. 190/2002 sono state così in segu<strong>it</strong>o corrette (soprattutto con la<br />
successiva legge n. 166/2002 642 ) rafforzando in parte il ruolo delle Regioni e delle<br />
Province autonome attraverso la necess<strong>it</strong>à di una preventiva Intesa Generale<br />
Quadro con il Governo come condizione per realizzare le opere 643 , senza però<br />
intervenire sul collegamento tra VIA e progettazione preliminare.<br />
impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal<br />
cap<strong>it</strong>olato speciale di appalto, prestazionale o descr<strong>it</strong>tivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco<br />
dei prezzi un<strong>it</strong>ari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e<br />
degli eventuali ulteriori studi ed indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino<br />
necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei<br />
servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato da appos<strong>it</strong>o piano di<br />
manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modal<strong>it</strong>à, i contenuti, i tempi<br />
e la gradual<strong>it</strong>à stabil<strong>it</strong>i dal regolamento di cui all'articolo 5".<br />
642 Infatti la legge 1.8.2002, n. 166, "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti", ha<br />
mantenuto al Governo l'individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti strategici e di<br />
preminente interesse nazionale, ma ha aumentato il coinvolgimento delle Regioni e delle Province<br />
autonome introducendo l'obbligo di un'intesa. Di conseguenza attualmente l'individuazione delle opere<br />
si definisce con un programma che è predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti<br />
"d'intesa con i Ministri competenti e le Regioni o Province autonome interessate"; il programma è<br />
inser<strong>it</strong>o nel DPEF previo parere del CIPE e "previa intesa della Conferenza unificata", e gli interventi in<br />
esso previsti "sono automaticamente inser<strong>it</strong>i nelle intese ist<strong>it</strong>uzionali di programma e negli accordi di<br />
programma quadro nei comparti idrici ed ambientali … e sono compresi in un'intesa generale quadro<br />
avente valid<strong>it</strong>à pluriennale tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del<br />
congiunto coordinamento e realizzazione delle opere". La sentenza n. 303/2003 della Corte<br />
Cost<strong>it</strong>uzionale ha chiar<strong>it</strong>o poi che l'individuazione delle infrastrutture operata unilateralmente dal<br />
Governo prima di queste modifiche "non vincola la Regione fin quando l'intesa non venga raggiunta";<br />
e ciò vale anche per le opere individuate nel "1° Programma delle infrastrutture strategiche" (Delibera<br />
CIPE 21.12.2001, n. 121). Queste rettifiche del primo approccio sottolineano la grande responsabil<strong>it</strong>à<br />
delle classi pol<strong>it</strong>iche locali nella realizzazione delle infrastrutture strategiche.<br />
643 La speciale procedura statale di valutazione di impatto ambientale per le infrastrutture strategiche<br />
è stata anche dichiarata illeg<strong>it</strong>tima dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale nella sentenza n. 303/2003; in<br />
particolare la Corte ha dichiarato "la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto<br />
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi<br />
strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non<br />
prevede che la commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale (VIA) sia integrata da<br />
componenti designati dalle Regioni o Province autonome interessate". Il problema è stato<br />
successivamente risolto dal D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, che ha abrogato il D.Lgs. n. 190/2002.