NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it
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G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />
• come in parte già anticipato, il contraente generale può eseguire direttamente i<br />
lavori affidati oppure affidarli a soggetti terzi 351 che a loro volta "possono<br />
subaffidare i lavori nei lim<strong>it</strong>i e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori<br />
pubblici" (articolo 176, comma 7) 352 ;<br />
• nel bando di gara sono fissati i tempi ed i modi per il pagamento del prezzo al<br />
contraente generale e "la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata<br />
dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie". Per il<br />
finanziamento di questa quota il contraente generale può emettere obbligazioni<br />
di cui "il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento … nei lim<strong>it</strong>i del proprio<br />
deb<strong>it</strong>o verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento<br />
emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera"; "le<br />
modal<strong>it</strong>à di operativ<strong>it</strong>à della garanzia … sono stabil<strong>it</strong>e con decreto del Ministro<br />
dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture"; "le<br />
garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inser<strong>it</strong>e<br />
nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle<br />
finanze" (articolo 176, comma 12).<br />
Le regole appena esaminate mer<strong>it</strong>ano qualche commento.<br />
L'ultima disposizione esaminata norma chiarisce dunque che il deb<strong>it</strong>o contratto sul<br />
mercato finanziario dal contraente generale per assolvere il proprio obbligo di<br />
prefinanziamento non cost<strong>it</strong>uisce rischio di impresa per il contraente ma anzi<br />
trasferisce alla parte pubblica il rischio finale (dopo vari passaggi) poiché è coperto<br />
351 In sede di offerta il contraente generale deve individuare e indicare le imprese che eseguiranno<br />
almeno il 30% di tutti gli eventuali lavori destinati all'affidamento a terzi.<br />
352 Senza voler generalizzare, non è impossibile che in questo meccanismo si annidino le premesse per<br />
eventuali infiltrazioni della criminal<strong>it</strong>à organizzata ad un livello che non è regolato dagli accordi o<br />
defin<strong>it</strong>i dal CIPE sulla base delle linee guida indicate dal Com<strong>it</strong>ato di coordinamento per l'alta<br />
sorveglianza delle grandi opere (cfr. note precedenti). Ai subaffidamenti infatti si applica l'articolo 118.<br />
Il suo comma 11 riporta: "Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto<br />
avente ad oggetto attiv<strong>it</strong>à ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le<br />
forn<strong>it</strong>ure con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo<br />
delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della<br />
manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il<br />
subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la forn<strong>it</strong>ura con posa in<br />
opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il forn<strong>it</strong>ore o<br />
subappaltatore, per la posa in montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non<br />
sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare<br />
alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente,<br />
l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o forn<strong>it</strong>ura affidati".<br />
L'effetto di questa disposizione - riprodotta, come già visto, nella medesima forma rivest<strong>it</strong>a<br />
dall'articolo 18, comma 12, della vecchia legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione<br />
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolos<strong>it</strong>à sociale) - è<br />
che ancora oggi i noli a freddo (noleggi di camion da trasporto o di macchine per movimento di terra,<br />
per esempio) e le forn<strong>it</strong>ure ai cantieri di materiali senza manodopera e senza posa in opera (di<br />
materiali da costruzione, per esempio) - oltre che le forn<strong>it</strong>ure con posa in opera e i noli a caldo entro<br />
determinati importi e con bassa incidenza di manodopera - non sottostanno alle già deboli misure<br />
preventive della c.d. "certificazione antimafia".<br />
Comunemente si crede che la legislazione antimafia degli anni 1980 e seguenti abbia in qualche modo<br />
arginato la penetrazione nel sistema dei lavori pubblici da parte delle imprese controllate dalla<br />
criminal<strong>it</strong>à organizzata, attraverso l'imposizione della certificazione c.d. "antimafia" che escluderebbe<br />
dalle gare di subappalto le società condannate o con procedimenti aperti. La lettura delle norme<br />
riassunte dovrebbe far rivedere questa convinzione.