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NO ALLA NUOVA LINEA FERROVIARIA AD ALTA ... - Stop-bbt.it

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195<br />

G.Poliandri, C.Campedelli, Trento, Bolzano – 30.11.2008<br />

Gli stanziamenti pubblici <strong>it</strong>aliani per la costruzione sarebbero in sintesi quelli annuali<br />

disposti dalle leggi di settore e principalmente dalle leggi finanziarie (con molte voci<br />

diverse, già messe in evidenza in varie parti di questo scr<strong>it</strong>to: stanziamenti ordinari<br />

pluriennali, intro<strong>it</strong>i dai canoni d’uso delle infrastrutture ferroviarie, uso del TFR non<br />

optato, ecc.). Per l'opera fino verosimilmente al 2013 sarebbero poi stanziati -<br />

come già annotato - altri 550 milioni tram<strong>it</strong>e un appos<strong>it</strong>o contratto di programma<br />

con la A22, impegnata ad accantonarli; in segu<strong>it</strong>o si deciderebbe se lo Stato<br />

continuerebbe a finanziare l'opera di anno in anno oppure entrerebbe ancora in<br />

gioco l'A22 con i suoi ulteriori accantonamenti 607 .<br />

Il dato più incerto appare comunque il contributo eventuale del finanziamento<br />

privato.<br />

L’applicazione delle direttive europee del 1999 e del 2006 c.d. "Eurovignette" 608<br />

consentirà di aumentare i pedaggi stradali per i mezzi pesanti in special modo nelle<br />

607 Vedi anche "Corriere dell'Alto Adige", 24.4.2007, A22 e pedaggi, Di Pietro gela Durnwalder.<br />

Ricordiamo comunque che, come indicato poco sopra, la Società A22 è formalmente privata ma vede<br />

forti quote di proprietà pubblica: la Regione Trentino Alto Adige, con il 32%, né è il maggiore<br />

azionista.<br />

608 Si riportano alcune informazioni sul funzionamento delle due normative, riprendendole da Boll. Inf.<br />

"Attual<strong>it</strong>à dell'Unione Europea", marzo 2006, e dal s<strong>it</strong>o dell’Ufficio Federale dei Trasporti della Svizzera<br />

aggiornato al 20.6.2007 e consultato il 9.12.2007.<br />

La DIRETTIVA 1999/62/CE sulla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adib<strong>it</strong>i al trasporto di merci<br />

su strada per l'uso di alcune infrastrutture si applicava unicamente ai veicoli di peso superiore alle 12<br />

tonnellate e consentiva agli Stati membri di continuare a riscuotere o di introdurre pedaggi o tasse per<br />

l'uso delle autostrade e di altre strade a più corsie o di ponti, gallerie e valichi di montagna. Le tariffe<br />

medie dovevano essere defin<strong>it</strong>e in funzione dei costi per la costruzione, l'esercizio e l'ampliamento<br />

della relativa rete di vie di comunicazione, con la possibil<strong>it</strong>à di differenziarle secondo la categoria di<br />

emissione dei veicoli o la fascia oraria in cui il percorso veniva coperto.<br />

La DIRETTIVA 2006/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 (proposta dalla<br />

Commissione nel 2003) ha modificato la DIRETTIVA 1999/62/CE in modo significativo. La seconda<br />

direttiva ha l’obiettivo di armonizzare i sistemi di calcolo dei pedaggi soprattutto sulla rete stradale<br />

transeuropea e a partire dal 2012 si applicherà con alcune eccezioni anche ai veicoli con peso totale a<br />

pieno carico autorizzato tra 3,5 e 12 tonnellate. Gli Stati membri avranno a disposizione due anni<br />

dall'entrata in vigore della nuova direttiva per conformarsi alle sue disposizioni, dopo che la<br />

Commissione Europea avrà predisposto un modello universalmente applicabile, trasparente e<br />

comprensibile per la valutazione dei costi esterni dell’autotrasporto che serva da base per il futuro<br />

calcolo della tassazione sulle infrastrutture (modello corredato di una valutazione d’impatto<br />

dell’internalizzazione dei costi esterni per tutte le modal<strong>it</strong>à di trasporto e di una strategia per la<br />

graduale applicazione del modello a tutte le modal<strong>it</strong>à di trasporto). In concreto la direttiva del 2006<br />

stabilisce le regole un<strong>it</strong>arie per il calcolo di pedaggi e tasse per l'utilizzo di vie di comunicazione della<br />

rete transeuropea; prevede inoltre che gli Stati membri possano riscuotere tasse per l'utilizzo di strade<br />

che non fanno parte della rete stradale transeuropea – ad esempio strade ad essa parallele – al fine di<br />

regolare il volume di traffico. Inoltre, gli Stati membri sono liberi di applicare pedaggi solo a una parte<br />

della rete stradale transeuropea o di non applicarli affatto.<br />

Per far fronte alla congestione del traffico e ai danni ambientali, la nuova direttiva:<br />

a) estende la possibil<strong>it</strong>à per gli Stati membri di variare i pedaggi a seconda della categoria di<br />

emissione dei veicoli in questione (cosiddetta classificazione «Euro»), dell’ora del giorno o della<br />

stagione in cui il percorso viene effettuato e dei danni causati alle strade;<br />

b) consente agli Stati membri di aumentare i pedaggi fino al 25% per specifiche zone sensibili (aree<br />

metropol<strong>it</strong>ane e montane, in particolare transnazionali), purché questi incrementi di intro<strong>it</strong>o siano<br />

finalizzati a finanziare delle infrastrutture alternative (come la galleria di base del Brennero);<br />

c) impone di considerare i "costi di costruzione" ai fini della fissazione dei pedaggi e chiarisce il livello<br />

di sconti per gli utenti frequenti.

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