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Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...

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dell’Italia, invece, il <strong>lo</strong>go nazionale non figura tra le priorità di intervento emerse<br />

dagli Stati generali <strong>per</strong> il bio<strong>lo</strong>gico, evidenziando come la sua istituzione non sia<br />

ritenuta di fondamentale importanza dagli o<strong>per</strong>atori rispetto all’obiettivo di<br />

sviluppare il settore nel suo complesso con interventi articolati lungo tutta la filiera,<br />

inclusa la domanda. In finale, quindi, se è vero che i due Paesi comunitari che<br />

mostrano la più ampia su<strong>per</strong>ficie a bio<strong>lo</strong>gico non hanno ancora un <strong>lo</strong>go nazionale,<br />

non si può comunque escludere che una sua pregressa istituzione avrebbe potuto<br />

sviluppare ulteriormente il settore.<br />

Ulteriori spunti sulla questione <strong>lo</strong>go possono venire da quanto emerso nelle<br />

sessioni dei workshop territoriali inerenti la tematica mercati, filiere e consumi,<br />

dove hanno partecipato numerose <strong>per</strong>sone interessate a vario tito<strong>lo</strong> all’agricoltura<br />

bio<strong>lo</strong>gica (o<strong>per</strong>atori del settore, fornitori di servizi al<strong>lo</strong> stesso, consumatori,<br />

istituzioni, o<strong>per</strong>atori della <strong>lo</strong>gistica e della ristorazione pubblica) 54 . Pareri contrari<br />

sono stati espressi da co<strong>lo</strong>ro che si dichiarano stanchi di nuovi <strong>lo</strong>ghi e/o diciture<br />

sulle etichette o preoccupati circa la possibilità di generare ulteriore confusione nei<br />

consumatori, ipotesi vera soprattutto se, ana<strong>lo</strong>gamente ai <strong>lo</strong>ghi delle comunità<br />

autonome spagnole, li si utilizza <strong>per</strong> indicare che il prodotto è conforme alla<br />

normativa bio<strong>lo</strong>gica europea e anche <strong>per</strong> prodotti realizzati nel Paese ma con<br />

materia prima estera.<br />

La maggior parte di co<strong>lo</strong>ro che si sono dichiarati favorevoli, invece, ha<br />

affermato che il <strong>lo</strong>go dovrebbe essere legato all’origine dei prodotti, ma<br />

subordinato a un efficace sistema di controlli e/o associato alla realizzazione di<br />

adeguate campagne di comunicazione pubblica a sostegno del settore. Per altri,<br />

sarebbe sufficiente l’indicazione dell’origine del prodotto, comunque prevista dal<br />

reg. (CE) n. 967/2008 e obbligatoria dal 1 luglio 2010. Secondo altri ancora, infine,<br />

il <strong>lo</strong>go dovrebbe essere legato a caratteristiche specifiche dei prodotti, in<br />

particolare, la non contaminazione da OGM al 100% 55 . Tuttavia, quest’ultima<br />

ipotesi, così come quella relativa all’istituzione di un marchio che preveda una<br />

qualunque altra caratteristica più restrittiva rispetto a quanto contemplato dai<br />

regolamenti comunitari che regolano l’agricoltura bio<strong>lo</strong>gica, come si vedrà nel<br />

capito<strong>lo</strong> 9, è possibile so<strong>lo</strong> se estesa a tutta la produzione agricola nazionale,<br />

compresa, <strong>per</strong>tanto, quella convenzionale. In altre parole, il marchio non sarebbe<br />

specifico <strong>per</strong> i prodotti bio<strong>lo</strong>gici, ma potrebbe essere utilizzato da qualunque<br />

agricoltore, indipendentemente dalla tecnica di produzione utilizzata. Inoltre, la<br />

credibilità di un simile marchio sarebbe garantita so<strong>lo</strong> in presenza di politiche<br />

nazionali e, possibilmente, comunitarie con questo coerenti, volte a vietare<br />

definitivamente la coltivazione di un qualunque OGM, al di là dell’approvazione di<br />

54<br />

55<br />

Ulteriori considerazioni sono emerse dai risultati dell’indagine condotta su un panel di testimoni privilegiati,<br />

alla quale si rimanda (cfr. cap. 9).<br />

In altre parole, non dovrebbe essere ammessa neanche la contaminazione accidentale <strong>per</strong> quanto in misura<br />

estremamente ridotta (anche inferiore al<strong>lo</strong> 0,9% previsto dal Regolamento (CE) n. 834/2007).<br />

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