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Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...

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autorizzazione all’uso, l’utilizzo ai fini della comunicazione e le sanzioni in caso di<br />

inosservanza o di violazione del regolamento d’uso.<br />

Dall’analisi comparativa effettuata emergono realtà con molti punti in<br />

comune. I regolamenti d’uso del marchio francese Marque AB, dei marchi<br />

regionali spagnoli e del marchio tedesco Bio-Siegel non fanno riferimento<br />

all’origine nazionale del prodotto o dei suoi ingredienti; mancano, inoltre,<br />

riferimenti grafici (co<strong>lo</strong>ri nazionali o altro) che possano identificare la nazionalità.<br />

Diverso è il caso dell’Austria, che differenzia graficamente il <strong>lo</strong>go in funzione<br />

dell’origine della materia prima che deve essere utilizzata <strong>per</strong> almeno il 70%<br />

<strong>per</strong>ché il prodotto bio<strong>lo</strong>gico sia considerato “nazionale”. Dal regolamento d’uso,<br />

che escludeva il rilascio del <strong>lo</strong>go a prodotti non austriaci, è stato eliminato ogni<br />

riferimento all’origine nazionale (legge federale n. 55/2007), configurandosi<br />

incompatibilità con l’artico<strong>lo</strong> 28 del Trattato UE: oggi, infatti, il marchio è<br />

concesso ai prodotti (conformi alla specifica normativa comunitaria) di tutte le<br />

imprese richiedenti, indipendentemente dal <strong>lo</strong>ro Paese di origine.<br />

Questi marchi pubblici tendono, oggi, a va<strong>lo</strong>rizzare le caratteristiche<br />

qualitative intrinseche del prodotto, senza alcun nesso diretto di causalità fra l’area<br />

di produzione (origine geografica) e le caratteristiche distintive del prodotto; questo<br />

nesso di causalità, infatti, è esclusivo <strong>per</strong> le DOP/IGP ed è regolamentato<br />

unicamente dal reg. CE 510/2006 (Albisinni et al., 2007). Nel corso degli anni,<br />

l’orientamento giurisprudenziale comunitario è stato quel<strong>lo</strong> di sottolineare che<br />

l’origine geografica può essere comunicata so<strong>lo</strong> attraverso un marchio collettivo<br />

privato, ma non attraverso un marchio collettivo appartenente ad enti pubblici<br />

territoriali, non essendo ammesse misure pubbliche che possano ostacolare gli<br />

scambi intracomunitari (Trattato CE, art. 28), come nel caso che si accordi ai<br />

prodotti nazionali una preferenza in modo da escludere in tutto o in parte <strong>lo</strong><br />

smercio di prodotti importati equivalenti (Germanò, 2006).<br />

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