Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...
Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...
Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
autorizzazione all’uso, l’utilizzo ai fini della comunicazione e le sanzioni in caso di<br />
inosservanza o di violazione del regolamento d’uso.<br />
Dall’analisi comparativa effettuata emergono realtà con molti punti in<br />
comune. I regolamenti d’uso del marchio francese Marque AB, dei marchi<br />
regionali spagnoli e del marchio tedesco Bio-Siegel non fanno riferimento<br />
all’origine nazionale del prodotto o dei suoi ingredienti; mancano, inoltre,<br />
riferimenti grafici (co<strong>lo</strong>ri nazionali o altro) che possano identificare la nazionalità.<br />
Diverso è il caso dell’Austria, che differenzia graficamente il <strong>lo</strong>go in funzione<br />
dell’origine della materia prima che deve essere utilizzata <strong>per</strong> almeno il 70%<br />
<strong>per</strong>ché il prodotto bio<strong>lo</strong>gico sia considerato “nazionale”. Dal regolamento d’uso,<br />
che escludeva il rilascio del <strong>lo</strong>go a prodotti non austriaci, è stato eliminato ogni<br />
riferimento all’origine nazionale (legge federale n. 55/2007), configurandosi<br />
incompatibilità con l’artico<strong>lo</strong> 28 del Trattato UE: oggi, infatti, il marchio è<br />
concesso ai prodotti (conformi alla specifica normativa comunitaria) di tutte le<br />
imprese richiedenti, indipendentemente dal <strong>lo</strong>ro Paese di origine.<br />
Questi marchi pubblici tendono, oggi, a va<strong>lo</strong>rizzare le caratteristiche<br />
qualitative intrinseche del prodotto, senza alcun nesso diretto di causalità fra l’area<br />
di produzione (origine geografica) e le caratteristiche distintive del prodotto; questo<br />
nesso di causalità, infatti, è esclusivo <strong>per</strong> le DOP/IGP ed è regolamentato<br />
unicamente dal reg. CE 510/2006 (Albisinni et al., 2007). Nel corso degli anni,<br />
l’orientamento giurisprudenziale comunitario è stato quel<strong>lo</strong> di sottolineare che<br />
l’origine geografica può essere comunicata so<strong>lo</strong> attraverso un marchio collettivo<br />
privato, ma non attraverso un marchio collettivo appartenente ad enti pubblici<br />
territoriali, non essendo ammesse misure pubbliche che possano ostacolare gli<br />
scambi intracomunitari (Trattato CE, art. 28), come nel caso che si accordi ai<br />
prodotti nazionali una preferenza in modo da escludere in tutto o in parte <strong>lo</strong><br />
smercio di prodotti importati equivalenti (Germanò, 2006).<br />
194