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Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...

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Il Piano di azione europeo tenta di fornire soluzioni soprattutto ai problemi<br />

di mercato dei prodotti bio<strong>lo</strong>gici e di carenza di informazioni e comunicazione sul<br />

settore (oltre i 2/3 delle azioni previste sono indirizzate in questo senso) che la<br />

precedente politica, orientata principalmente al sostegno dell’offerta, aveva in parte<br />

contribuito a determinare. Ma la discussione che il Piano ha generato investe anche<br />

la legislazione europea in materia, ormai piuttosto ampia, che necessita di una<br />

revisione finalizzata alla semplificazione e ad una maggiore coerenza generale<br />

(documento del Consiglio dell’Unione Europea n. 13129/04 del 18 ottobre 2004).<br />

Nelle sue conclusioni alla proposta di Piano di azione della Commissione, il<br />

Consiglio inoltre ribadisce più in generale l’opportunità di “fare in modo che la<br />

produzione bio<strong>lo</strong>gica sia parte integrante della politica agricola comune, della<br />

politica di <strong>sviluppo</strong> rurale e dei relativi strumenti”.<br />

3.3.1 Il nuovo regolamento comunitario sul bio<strong>lo</strong>gico<br />

Qualche anno dopo viene quindi varato, quale quadro giuridico di<br />

riferimento, il Regolamento del Consiglio (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007<br />

relativo alla produzione bio<strong>lo</strong>gica e alle modalità di etichettatura dei prodotti<br />

bio<strong>lo</strong>gici e che abroga il Regolamento (CEE) n. 2092/91 – e relative modifiche 13 -<br />

che <strong>per</strong> primo aveva fornito definizioni, regole e una base legale all’agricoltura<br />

bio<strong>lo</strong>gica.<br />

Il reg. 834/2007 si presenta più corposo e strutturato del precedente reg.<br />

2092/91 14 e si fonda su una chiara definizione della produzione bio<strong>lo</strong>gica e<br />

sull’articolazione dei suoi obiettivi e principi generali e specifici. Già questi<br />

elementi rappresentano una novità di rilievo rispetto al passato regolamento - dove<br />

ci si limitava a constatare nuove preferenze alimentari dei consumatori e la<br />

conseguente necessità di soddisfarle - e indicano il raggiungimento di uno stadio di<br />

maturazione più elevato del <strong>per</strong>corso evolutivo del settore, in cui si riconosce a<br />

questo metodo di produzione la capacità di fornire beni pubblici e prodotti di alta<br />

qualità 15 . Nel riconoscimento della valenza del metodo, viene dato maggiore risalto<br />

a quella ambientale, sia rimarcandone le caratteristiche intrinseche, sia<br />

introducendo principi (gestione dell’azienda basata sull’autovalutazione del rischio<br />

dell’intero processo produttivo, stretto legame tra allevamento e terra, ricic<strong>lo</strong> dei<br />

rifiuti) e misure specifiche (come il ritiro delle trappole <strong>per</strong> la difesa delle colture a<br />

fine campagna) volti a ridurre l’impatto ambientale dell’attività agricola.<br />

A fronte di questo riconoscimento e nonostante la produzione bio<strong>lo</strong>gica sia<br />

13<br />

Per una panoramica della legislazione europea in materia: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eupolicy/legislation_it<br />

14 Il nuovo regolamento è costituito da 40 consideranda, 42 articoli ripartiti in 7 titoli e 1 allegato, contro i 13<br />

consideranda, 16 articoli e 8 allegati del precedente.<br />

15 Come fanno notare anche Agostino e Fonte (2007), è la prima volta che in una regolamentazione europea si<br />

esprime una relazione chiara tra obiettivi della produzione bio<strong>lo</strong>gica e qualità alimentare.<br />

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