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Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...

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ispetto ad altra normativa (nei prodotti bio<strong>lo</strong>gici sarà obbligatoria la dichiarazione<br />

in etichetta dell’origine UE/non UE delle materie prime; non <strong>lo</strong> è nel caso di altri<br />

prodotti di qualità) (Pedon, 2010).<br />

Oltre ad informazioni più dettagliate sugli input utilizzati nel processo<br />

produttivo, <strong>per</strong> assicurare la riconoscibilità dei prodotti bio<strong>lo</strong>gici e, più in generale<br />

<strong>per</strong> migliorare la comunicazione al consumatore, il reg. 834/2007 introduce alcune<br />

nuove regole sull’etichettatura. Cambia innanzitutto la dicitura: ‘prodotto<br />

bio<strong>lo</strong>gico’ - o relativa abbreviazione (bio) - può essere utilizzato invece di<br />

‘prodotto da agricoltura bio<strong>lo</strong>gica’. Diventa obbligatorio il <strong>lo</strong>go europeo - nella sua<br />

veste grafica rinnovata - che, tra l’altro, può essere affiancato da simboli<br />

nazionali/regionali e può essere utilizzato anche su prodotti importati da paesi terzi,<br />

purché ne sia stata verificata l’equivalenza con i prodotti europei sulla base di una<br />

procedura di riconoscimento da parte delle istituzioni europee e nazionali degli<br />

organismi di control<strong>lo</strong> esterni che vengono assoggettati alle stesse regole degli<br />

organismi europei. Tra le novità introdotte dal nuovo regolamento sul sistema dei<br />

controlli, oltre alla necessità di accreditamento degli organismi di control<strong>lo</strong> alla<br />

norma europea EN 45011 16 , va segnalata l’introduzione della valutazione del<br />

rischio di irregolarità <strong>per</strong> stabilire le modalità e la frequenza dei controlli, elemento<br />

che allinea la normativa sul bio<strong>lo</strong>gico a quella più generale riguardante la sicurezza<br />

alimentare (Reg (CE) 882/2004).<br />

I rapporti con il mercato vengono quindi razionalizzati, agevolati e<br />

riguardano tutti gli o<strong>per</strong>atori della filiera bio<strong>lo</strong>gica. Sono tuttavia esclusi la<br />

ristorazione collettiva - <strong>per</strong> la cui regolamentazione si demanda alle autorità<br />

nazionali - e tutto il comparto no food (cosmesi, tessile, aree verdi).<br />

Inoltre, con particolare riguardo all’importazione dei prodotti bio<strong>lo</strong>gici dai<br />

paesi terzi, nonostante i tentativi della Commissione di regolamentare meglio la<br />

materia (riduzione del rischio di frodi, maggiore trasparenza, semplificazione e<br />

armonizzazione delle procedure), le nuove regole relative ai rapporti commerciali<br />

internazionali <strong>per</strong> il bio<strong>lo</strong>gico non sono considerate adeguate ad assicurare<br />

condizioni eque <strong>per</strong> le imprese e a fornire effettive garanzie ai consumatori. Lo<br />

stesso Parlamento europeo “ritiene che in tale contesto sia necessario effettuare<br />

controlli più rigorosi sui prodotti bio<strong>lo</strong>gici provenienti dai paesi terzi, fornendo così<br />

la garanzia di una concorrenza leale tra i prodotti bio<strong>lo</strong>gici europei e quelli dei<br />

paesi terzi” 17 .<br />

Relativamente alle lacune sopra evidenziate, c’è ad ogni modo da<br />

considerare la nuova fi<strong>lo</strong>sofia del regolamento che vuole essere da riferimento<br />

16 La norma indica i requisiti che un organismo di parte terza che gestisce un sistema di certificazione di prodotto<br />

deve soddisfare <strong>per</strong> essere riconosciuto competente ed affidabile. Con il precedente regolamento sul<br />

bio<strong>lo</strong>gico, veniva richiesta so<strong>lo</strong> la conformità a tale norma.<br />

17 Risoluzione del Parlamento europeo del 25 marzo 2010 sulla politica di qualità dei prodotti agricoli: quale<br />

strategia seguire? (2009/2105(INI))<br />

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