Le strategie per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. - Sistema d ...
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La marca (o parte della marca) alla quale si conferisce protezione legale in<br />
quanto se ne afferma la proprietà esclusiva è il marchio d’impresa (trademark) che<br />
tutela il diritto esclusivo del venditore ad usare il nome della marca o la parte non<br />
pronunciabile della marca (brand mark), come il simbo<strong>lo</strong>, il disegno (<strong>lo</strong>go), il<br />
co<strong>lo</strong>re o il suono (Kotler, 2007). In Italia, il marchio d’impresa, che è disciplinato<br />
da fonti comunitarie e nazionali 71 , deve rispondere ai requisiti della capacità<br />
distintiva o originalità 72 , della novità estrinseca, della liceità 73 e della<br />
rappresentabilità grafica <strong>per</strong> poter essere registrato all’Ufficio Italiano Brevetti e<br />
Marchi (UIMB) e godere di tutela legale.<br />
Diverso dal marchio d’impresa è il marchio collettivo, che si distingue <strong>per</strong> la<br />
separazione tra titolarità del marchio e diritto d’uso, il quale è concesso a soggetti<br />
rispettosi di un disciplinare. Il marchio collettivo è assoggettato alle norme del<br />
Codice civile e del Codice della proprietà industriale (d. lgs. 30/05), in attuazione<br />
della direttiva 89/104/CEE, art. 15 punto 2, e del regolamento CE 40/94, art. 64 (e<br />
successive modifiche e integrazioni), svolge funzione di garanzia di natura, qualità<br />
e origine e costituisce patrimonio comune di tutti i produttori di un determinato<br />
luogo.<br />
Il marchio collettivo è pubblico quando la titolarità appartiene a un ente<br />
pubblico (anche territoriale) e può essere istituito con apposita legge regionale 74 .<br />
Esso svolge funzione di garanzia e di certificazione, attestando i caratteri intrinseci<br />
qualitativi dei prodotti che se ne fregiano (igiene, sicurezza, elevati standard di<br />
qualità mercantile, rintracciabilità della materia prima) ma non l’origine territoriale<br />
della materia prima (come accennato, il nesso di causalità qualità/origine<br />
geografica è esclusivo dei prodotti DOP/IGP) o la provenienza delle aziende di<br />
produzione, trasformazione e commercializzazione, dovendo essere a<strong>per</strong>to a tutte<br />
le imprese comunitarie ed extracomunitarie in regime di equivalenza (rispetto delle<br />
norme sulla libera concorrenza).<br />
Dalla lettura del primo comma dell’art. 24 del regolamento CE 834/2007 si<br />
evince che l’indicazione «Agricoltura UE» può essere integrata o sostituita<br />
dall’indicazione «Agricoltura italiana» nel<strong>lo</strong> stesso campo visivo del <strong>lo</strong>go<br />
comunitario <strong>per</strong> i prodotti in cui almeno il 98% degli ingredienti di origine agricola<br />
71 <strong>Le</strong> fonti nazionali sono il Codice civile, artt. 2569-2574 e il decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005<br />
recante il Codice della proprietà industriale (CPI), coordinato e aggiornato con le modifiche introdotte dal<br />
decreto legge 35/2005 e dal d.lgs. n. 140/2006.<br />
72 Non possono essere registrati i segni costituiti da denominazioni generiche di un prodotto o un servizio, né le<br />
descrizioni o i segni che indicano delle qualità intrinseche del prodotto o del servizio come la sua specie, la<br />
qualità, la quantità, la destinazione, l’epoca di fabbricazione o la provenienza geografica, <strong>per</strong> indicare la<br />
quale si deve ricorrere alla denominazione d’origine (CPI, art.13).<br />
73 Il marchio non deve essere contrario alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume, non deve ingannare il<br />
pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi e non<br />
deve costituire violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi<br />
(CPI,, art.14).<br />
74 In conformità alla direttiva 2008/95/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di<br />
marchi d’impresa e al reg. CE 207/2009 sul marchio comunitario.<br />
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