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le donne e il lavoro sognato. - Cestim

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prevista dalla <strong>le</strong>gislazione Islamica, ma che come vedremo più avanti, sta svolgendo un<br />

ruolo sempre più importante nel mercato matrimonia<strong>le</strong> benga<strong>le</strong>se. La dote marita<strong>le</strong> (mohr),<br />

è quindi quella somma di denaro o di altra proprietà che la sposa è titolata a ricevere dallo<br />

sposo in virtù dell’aver accettato <strong>il</strong> matrimonio con lui. L’importo può essere fissato prima o<br />

al momento del matrimonio e la <strong>le</strong>gge non specifica <strong>il</strong> suo ammontare. Il suo importo è<br />

usualmente diviso in due parti :<br />

a) - la dote pronta, che viene pagata subito su richiesta della sposa e che ricorda la<br />

Morgengabe dei popoli germanici (veniva pagata <strong>il</strong> mattino dopo la prima notte di<br />

matrimonio);<br />

b) - la dote differita, che viene pagata solo al momento dello scioglimento del matrimonio,<br />

sia a causa del divorzio che della morte del marito.<br />

Attualmente, secondo l’ordinanza della Legislazione Fam<strong>il</strong>iare Islamica, l’intero importo è<br />

da considerarsi come dote pronta. La moglie non perde <strong>il</strong> diritto alla dote nemmeno<br />

quando <strong>il</strong> matrimonio viene sciolto da una Corte Giudiziaria su richiesta della moglie o<br />

quando la moglie esercita <strong>il</strong> diritto al divorzio. La dote marita<strong>le</strong>, istituto giuridico che<br />

esisteva anche in Europa presso <strong>le</strong> tribù germaniche, ma che venne abolito con<br />

l’affermarsi della religione Cristiana, ha forse una funzione di freno nei riguardi del ripudio.<br />

Inoltre è una garanzia di sostentamento per la sposa ripudiata o per la vedova. Questa<br />

dote, non può essere fittizia, pena la nullità del matrimonio. Le più evidenti disuguaglianze<br />

nel diritto matrimonia<strong>le</strong> islamico tra uomo e donna, <strong>le</strong> troviamo nel caso del divorzio. Il<br />

marito, ha diritto al divorzio un<strong>il</strong>atera<strong>le</strong>, anche senza nessun motivo valido, diritto che è<br />

negato alla moglie. Quando <strong>il</strong> marito esercita questo suo diritto al divorzio, la moglie non<br />

ha diritto ad una riparazione. Le <strong>donne</strong> possono ottenere la separazione giudiziaria con<br />

l’intervento della Corte giudiziaria. L’Ordinanza della Legislazione Fam<strong>il</strong>iare Islamica del<br />

1961 ha previsto degli Arbitri, ma <strong>il</strong> Consiglio di Arbitrato non può impedire <strong>il</strong> divorzio<br />

(Talak) da parte del marito, nemmeno se questo è arbitrario ed ingiustificato. Esso può<br />

solo d<strong>il</strong>azionare nel tempo l’atto, nella speranza che si possa giungere ad una qualche<br />

forma di conc<strong>il</strong>iazione. La forma di divorzio più usata dall’uomo è <strong>il</strong> Bedai Talak (Divorzio<br />

Irrevocabi<strong>le</strong>), che ha effetto immediato anche senza la necessità di comunicarlo alla<br />

moglie. Il marito pronuncia per tre volte la frase con cui afferma di divorziare dalla moglie e<br />

con <strong>il</strong> terzo pronunciamento <strong>il</strong> talak diventa irrevocabi<strong>le</strong>. Ha però solo dopo che è passato<br />

un certo periodo di tempo. La procedura può essere effettuata anche scrivendo su un<br />

foglio di carta <strong>le</strong> tre frasi. Fino al 1961, una volta esercitato questo diritto, <strong>le</strong> due parti non<br />

potevano risposarsi finché la moglie non si fosse risposata con una terza persona e solo<br />

dopo la consumazione di questo matrimonio ed <strong>il</strong> suo scioglimento per divorzio o morte del<br />

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