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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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fuori luogo pensare a un’Unione fondata sulla volontà di una comunità politica di cittadini avulsa<br />

dalla concreta situazione di appartenenza nazionale a uno degli Stati membri dell’UE. Questi ultimi<br />

sono e restano tutti Stati pienamente sovrani, non solo al loro interno, ma anche nei confronti della<br />

stessa UE. E perciò i cittadini europei, che esercitano, assieme a tali Stati, la sovranità sull’UE, non<br />

possono essere diversi dai cittadini dei rispettivi Stati membri. Spetta piuttosto a questi ultimi decidere<br />

in quale misura estendere la rispettiva <strong>cittadinanza</strong> nazionale e quindi pure la connessa <strong>cittadinanza</strong><br />

europea a persone residenti sul proprio territorio, ma provenienti da Stati non membri<br />

dell’UE.<br />

23) E tuttavia la stessa “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione” prevede una serie di <strong>diritti</strong> di<br />

“<strong>cittadinanza</strong>” propriamente detta anche a coloro che non sono “cittadini dell’Unione”. Infatti essa<br />

riconosce a qualunque persona semplicemente risieda nel territorio dell’Unione i seguenti <strong>diritti</strong>: a)<br />

“alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano” 23 ; b) “ad una buona amministrazione”<br />

ossia “che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro<br />

un termine ragionevole” da parte dell’UE: “di essere ascoltata” prima di qualsiasi provvedimento a<br />

suo carico, “di accedere al fascicolo che la riguarda”, di esigere dall’amministrazione “di motivare<br />

le proprie decisioni”, “al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati” da questa, di “rivolgersi<br />

alle istituzioni dell’Unione in una delle lingue” degli Stati membri dell’UE e “ricevere una<br />

risposta nella stessa lingua” 24 ; c) “di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi<br />

dell’Unione, a prescindere dal loro supporto” 25 ; d) “di sottoporre al mediatore europeo casi di c<strong>attiva</strong><br />

amministrazione nell’azione delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, …” 26 ; e) “di presentare<br />

una petizione al Parlamento europeo” 27 . Pur nei loro limiti, si tratta di <strong>diritti</strong> che rientrano in<br />

pieno nell’ambito del rapporto tra i cittadini propriamente detti e le amministrazioni pubbliche responsabili<br />

propriamente solo di fronte a loro; perciò è comunque significativo che a godere di tali<br />

<strong>diritti</strong> siano tutte le persone residenti nell’Unione.<br />

24) Quel che resta viceversa assodato nella “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione” è che la<br />

“<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” è la necessaria base giuridica per il godimento già di alcuni <strong>diritti</strong> civili,<br />

altrimenti preclusi, ossia: a) “il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli<br />

Stati membri” 28 ; b) “la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in<br />

qualunque Stato membro” 29 ; c) la “tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato<br />

membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato” nel caso in cui il cittadino europeo si trovi<br />

“nel territorio di un Paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la <strong>cittadinanza</strong> [nazionale]<br />

non è rappresentato” 30 .<br />

25) Il carattere transnazionale della “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” è peraltro reso manifesto soprattutto<br />

dal fatto che essa dà luogo al godimento di un autentico diritto politico del cittadino europeo in<br />

quanto tale ossia a quello “di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui<br />

risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato” 31 . In tal modo si configura infatti la piena<br />

partecipazione di ogni cittadino europeo alla vita non solo civile, ma anche politica della città in cui<br />

23 Vedi art. I-51 TCE, ma, con la stessa formulazione, anche nella CDFU (art. II-68, secondo la numerazione del TCE).<br />

24 Vedi la CDFU (art. II- 101, secondo la numerazione del TCE).<br />

25 Vedi art. I-50 TCE (par. 3), ma, con la stessa formulazione, anche nella CDFU (art. II-102, secondo la numerazione<br />

del TCE).<br />

26 Vedi art. I-49 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-103, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 195 del trat-<br />

tato sulla Comunità europea.<br />

27 Vedi art. I-10 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-104, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 194 del trat-<br />

tato sulla Comunità europea.<br />

28 Vedi art. I-10 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-105, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 18 del trat-<br />

tato sulla Comunità europea.<br />

29 Vedi la CDFU (art. II-75, par. 2, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 39 del trattato sulla Comunità eu-<br />

ropea.<br />

30 Vedi art. I-10 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-106, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 20 del trat-<br />

tato sulla Comunità europea.<br />

31 Vedi art. I-10 TCE, ma anche nella CDFU (art. II-100, secondo la numerazione del TCE), nonché all’art. 19, par. 1,<br />

del trattato sulla Comunità europea.

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