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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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va Unione Europea in quanto tale, finiva proprio nei trattati costitutivi delle Comunità e precisamente<br />

nel trattato CEE, dove non si fa cenno alcuno all’Unione in quanto tale.<br />

A questo proposito il trattato di Maastricht, nella sua seconda parte, indicava appunto le “Disposizioni<br />

che modificano il trattato che istituisce la Comunità economica europea per creare la Comunità<br />

Europea”. Tale titolo significava che d’ora in poi la CEE sarebbe divenuta la Comunità Europea<br />

(CE), a motivo dei nuovi settori d’azione propri di essa, largamente eccedenti la sfera puramente<br />

economica. Alla nuova CE veniva data perciò la seguente, nuova e complessiva, missione:<br />

“La Comunità ha il compito di promuovere, mediante l’instaurazione di un mercato unico e di un’unione economica e<br />

monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni comuni” [descritte oltre] “uno sviluppo armonioso ed<br />

equilibrato delle attività economiche nell’insieme della Comunità, una crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti<br />

l’ambiente, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di occupazione e di protezione<br />

sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra<br />

gli Stati membri”.<br />

I nuovi principi regolativi della rafforzata autorità della Comunità Europea dovevano essere quello<br />

di “attribuzione” e soprattutto quello di “sussidiarietà” (tipici di un ordinamento “a vocazione federale”):<br />

“La Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente<br />

trattato.<br />

Nei settori che non sono di sua esclusiva competenza la Comunità interviene, secondo il principio della sussidiarietà,<br />

soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli<br />

Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio<br />

a livello comunitario.”<br />

Senza connessione né con tale missione complessiva, né con le politiche e azioni comuni previste,<br />

né con i due principi citati, una nuova Parte II del trattato CE veniva interamente dedicata (per i motivi<br />

sopra addotti) alla “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione”. Di essa si diceva semplicemente che spetta esclusivamente<br />

ai cittadini degli Stati membri e consiste unicamente nella seguente serie di <strong>diritti</strong> “speciali”<br />

o specifici:<br />

a) “di circolare e di soggiornare liberamente” nel territorio dell’Unione;<br />

b) “di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede”, anche se diverso<br />

dal proprio;<br />

c) “di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo nello Stato membro in cui risiede”,<br />

anche se diverso dal proprio;<br />

d) alla “tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro” in Paesi<br />

terzi;<br />

e) “di petizione dinanzi al Parlamento Europeo” (vedi oltre);<br />

f) di “rivolgersi al Mediatore” (vedi oltre).<br />

In tal modo si configurava una “<strong>cittadinanza</strong> europea” (e dunque anche un’Unione Europea) alquanto<br />

diversa da quella prospettata dal Parlamento Europeo nelle sue risoluzioni ovvero una serie di<br />

opportunità molto appetibili (nel senso dell’”Europa del popolo, della gente, dei cittadini”), ma sostanzialmente<br />

vuota di un nucleo fondati vo unitario e perciò scevra di impatto sia sullo sviluppo<br />

democratico dell’Unione, sia, prima ancora, sulla stessa consapevolezza politica dei “cittadini europei”<br />

in quanto tali, che, al di fuori del godimento di quei <strong>diritti</strong> specifici, erano e restavano, come<br />

prima, nient’altro che i cittadini degli Stati membri. Con tutti questi limiti, il trattato di Maastricht,<br />

peraltro, oltre a dare realtà al vecchio sogno di un’”Unione Europea” (tale almeno di nome), offriva,<br />

già con l’istituzione di una “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” e con gli stessi <strong>diritti</strong> da esso previsti, la possibilità<br />

di andare oltre, nella direzione ammessa e prevista nel trattato stesso.<br />

Una ben più sostanziosa modifica al trattato CE era data dalla previsione di una nutrita serie di “politiche<br />

della Comunità”.<br />

Già per quanto riguarda la libera circolazione dei capitali, vi si aggiungeva infatti il divieto di “tutte<br />

le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi”.

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