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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Qui l’Unione Europea veniva subito definita solo come “una nuova tappa nel processo di creazione”<br />

(come diceva già il Preambolo: da “portare avanti”) “di un’unione sempre più stretta tra i popoli<br />

dell’Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini” (come aggiungeva già<br />

il Preambolo: “secondo il principio di sussidiarietà”). 142 In altri termini veniva formalmente riconosciuto<br />

che l’Unione avrebbe dovuto avere un diretto rapporto con la <strong>cittadinanza</strong> “comune” (che infatti<br />

era denominata “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione”), ma che per il momento non poteva averlo. La<br />

spiegazione era data dal fatto che<br />

“l’Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente<br />

trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente e solidale le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.”<br />

In altri termini: l’Unione si imponeva soprattutto come quel “contesto istituzionale unico” atto a tenere<br />

insieme settori d’azione estremamente diversi tra loro quanto a modalità di gestione ossia i<br />

nuovi tre “pilastri” dell’Unione:<br />

1) i settori rientranti, direttamente o indirettamente, nell’orbita dei trattati costitutivi delle Comunità<br />

(in particolare della CEE), che infatti restavano in vigore, ossia tutto ciò che atteneva al campo economico<br />

e sociale; nonché due settori considerati estranei all’orizzonte delle Comunità ossia:<br />

2) il settore già della Cooperazione europea in politica estera, destinato a divenire ora la vera e propria<br />

“politica estera e di sicurezza comune” (PESC) e<br />

3) il nuovo settore emerso proprio dalla libera circolazione delle persone ossia quello della sicurezza<br />

interna, destinato a dar luogo ora alla semplice “cooperazione nel settore della giustizia e degli<br />

affari interni”.<br />

Malgrado una “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione”, proprio in quanto finalizzata alla “tutela dei <strong>diritti</strong> e degli<br />

interessi dei cittadini degli Stati membri”, avrebbe dovuto prospettare una voce in capitolo di questi<br />

ultimi a proposito di tutti e tre gli ambiti, e in particolare proprio del terzo (in quanto avente a che<br />

fare direttamente con i <strong>diritti</strong> e le libertà del cittadino), ciò non era tuttavia possibile. Infatti:<br />

a) il trattato non prevedeva affatto una Dichiarazione dei <strong>diritti</strong> dell’Unione a cui far riferimento<br />

preciso e vincolante in tribunale, bensì si limitava a dire che: “L’Unione rispetta i <strong>diritti</strong> fondamentali<br />

quali sono garantiti dalla Convenzione europea” (senza peraltro prospettare la sua adesione effettiva<br />

a quest’ultima) “e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in<br />

quanto principi generali del diritto comunitario”;<br />

b) l’istituzione dell’Unione rappresentativa dei “cittadini dell’Unione” ossia il Parlamento Europeo<br />

era ritenuto di fatto avere la propria autorità esclusivamente nel quadro dei trattati comunitari e<br />

dunque restava sostanzialmente esclusa una sua competenza effettiva nell’ambito degli altri due “pilastri”,<br />

sostanzialmente riservati al potere decisionale degli Stati membri.<br />

In ultima analisi il “contesto istituzionale unico” che l’Unione Europea avrebbe dovuto comportare,<br />

si riduceva sostanzialmente allo stesso Consiglio Europeo (comprensivo dei capi di Stato o di governo<br />

e del presidente della Commissione), che “dà all’Unione l’impulso necessario e ne definisce<br />

gli orientamenti politici generali”. 143<br />

La conseguenza paradossale di questa situazione era che l’intero dispositivo riguardante la “<strong>cittadinanza</strong><br />

dell’Unione”, la quale avrebbe dovuto essere la legittimazione democratica ultima della nuo-<br />

142 Ben più chiaro e incisivo era il testo del citato Progetto di trattato sull’Unione (proposto dalla Presidenza alla CIG):<br />

“Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo graduale verso un’Unione a vocazione federale.”<br />

143 Il Consiglio europeo diventava così ufficialmente l’unica istituzione propria della neonata Unione Europea in quanto<br />

tale (comprensiva dei tre pilastri), con un’autorità esclusiva e quindi un potere pressoché illimitato e perciò con<br />

un’enorme responsabilità, pari soltanto alla sostanziale irresponsabilità (nel senso politico-istituzionale del termine) di<br />

fronte alle stesse istituzioni comunitarie, di cui infatti non faceva parte (vedi oltre). Che i suoi componenti fossero gli<br />

stessi capi di Stato o di governo degli Stati membri, nonché lo stesso presidente della Commissione europea, non toglieva<br />

che, nell’esercizio delle funzioni di membri del Consiglio europeo, essi non dovessero rispondere a chicchessia<br />

delle decisioni di quest’ultimo. In tal senso la sua natura presentava perciò tratti analoghi a quelli del tradizionale capo<br />

di Stato o meglio del monarca.

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