cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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La Convenzione, dal canto suo, stabiliva la configurazione definitiva del suo progetto di trattato costituzionale:<br />
nella lettera del presidente dell’8 maggio 2003 ai membri della Convenzione “sul metodo<br />
di lavoro nella fase conclusiva” emergeva infatti che “la Parte II della Costituzione riprenderà<br />
il testo della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali” e quindi la Parte III sarebbe stata quella relativa alle<br />
“politiche” e la Parte IV quella riguardante le Disposizioni generali e finali.<br />
Nell’atmosfera di generale esultanza per la firma del trattato di adesione all’UE di dieci Paesi candidati<br />
e di grande apertura verso il “futuro dell’Europa” in termini di riforme istituzionali aleggiava<br />
peraltro ancora lo spettro inquietante della guerra in Iraq. Quest’ultima riceveva una sua prima chiarificazione,<br />
quando, con la resa incondizionata dell’Iraq e quindi l’apparente fine vittoriosa della<br />
guerra, le due potenze responsabili dell’invasione, della conquista e dell’occupazione del Paese ossia<br />
gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito inviavano l’8 maggio 2003 al Consiglio di sicurezza<br />
delle Nazioni Unite una lettera, nella quale comunicavano che intendevano istituire un regime di<br />
occupazione militare del Paese sotto l’Autorità Provvisoria della Coalizione (comprensiva di un Ufficio<br />
di Ricostruzione e Assistenza Umanitaria), “per esercitare poteri di governo temporaneamente<br />
e, se necessario, specialmente per garantire la sicurezza, per consentire la consegna di aiuti umanitari<br />
e per eliminare le armi di distruzione di massa.” Dopo aver elencato in dettaglio tutti i poteri militari,<br />
politici, finanziari, economici ecc. (praticamente illimitati, anche nel senso temporale) di tale<br />
Autorità, la lettera aggiungeva: “Le Nazioni Unite hanno un ruolo vitale da svolgere nel provvedere<br />
aiuti umanitari, nel sostenere la ricostruzione dell’Iraq, e nell’aiutare nella formazione di un’autorità<br />
provvisoria irachena.” La lettera sosteneva anzi che le due potenze occupanti erano pronte a collaborare<br />
strettamente con rappresentanti delle Nazioni Unite e con loro agenzie specializzate e attendevano<br />
la nomina di un coordinatore speciale da parte del segretario generale. Infine la lettera auspicava<br />
il sostegno e i contributi di Stati membri, organizzazioni internazionali e regionali e altre<br />
entità, previ accordi di appropriato coordinamento con l’Autorità predetta.<br />
In altri termini la lettera comunicava che la guerra in Iraq era il preludio di un regime di occupazione<br />
militare del Paese che sarebbe durato fintanto non si fossero distrutte tutte le armi di distruzione<br />
di massa e nel frattempo avrebbe garantito la sicurezza e consentito la consegna degli aiuti umanitari<br />
– ma attraverso il proprio Ufficio di ricostruzione e assistenza umanitaria, al quale avrebbe dovuto<br />
far capo il coordinatore speciale delle Nazioni Unite (secondo il principio “l’ONU sfama”) e altre<br />
organizzazioni internazionali e regionali, fra cui l’UE (secondo il principio “l’UE finanzia”). Il ristabilimento<br />
finale di un libero e democratico governo di un sovrano e indipendente Stato iracheno<br />
con proprie forze armate sufficienti a difendere il Paese sarebbe infine dipeso dal soddisfacimento<br />
di tutte le predette condizioni. 375<br />
Il seguito di questa lettera anglo-americana fu la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1483 del 22<br />
maggio 2003. Approvata all’unanimità sulla base di un’apposita proposta di risoluzione avanzata da<br />
Stati Uniti, Regno Unito e Spagna, essa diceva fra l’altro che il Consiglio di sicurezza:<br />
“Prendendo atto della lettera dell’8 maggio 2003 inviata dai rappresentanti permanenti degli Stati Uniti d’America e del<br />
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio di sicurezza (S/2003/538) e riconoscendo<br />
le specifiche autorità, responsabilità e obblighi rispetto alla legge internazionale applicabile di questi Stati come potenze<br />
d’occupazione sotto comando unificato (l’”Autorità”),<br />
Prendendo atto inoltre che altri Stati che non sono potenze d’occupazione stanno collaborando ora o nel futuro possono<br />
collaborare sotto questa Autorità,<br />
Accogliendo inoltre la volontà di Stati membri di contribuire alla stabilità e alla sicurezza in Iraq apportando personale,<br />
equipaggiamento e altre risorse sotto l’Autorità, […]<br />
1. Fa appello a Stati membri e organizzazioni pertinenti ad assistere il popolo d’Iraq nei suoi sforzi per riformare le sue<br />
istituzioni e ricostruire il suo Paese, e a contribuire a condizioni di stabilità e sicurezza in Iraq ai sensi di questa risoluzione;<br />
[…]”<br />
375 E’ quasi superfluo ricordare che le armi di distruzione di massa non si sarebbero mai trovate (perché non c’erano) e<br />
che l’Iraq proprio da quel momento sarebbe diventato il Paese più pericoloso del mondo, il principale crogiolo del terrorismo<br />
internazionale e la maggiore fonte di risentimento, a tutto beneficio di quest’ultimo, delle popolazioni arabe e islamiche<br />
in tutto il mondo contro l’Occidente e avrebbe conosciuto il periodo più sanguinoso e anarchico della sua intera<br />
storia.