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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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La Convenzione, dal canto suo, stabiliva la configurazione definitiva del suo progetto di trattato costituzionale:<br />

nella lettera del presidente dell’8 maggio 2003 ai membri della Convenzione “sul metodo<br />

di lavoro nella fase conclusiva” emergeva infatti che “la Parte II della Costituzione riprenderà<br />

il testo della Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali” e quindi la Parte III sarebbe stata quella relativa alle<br />

“politiche” e la Parte IV quella riguardante le Disposizioni generali e finali.<br />

Nell’atmosfera di generale esultanza per la firma del trattato di adesione all’UE di dieci Paesi candidati<br />

e di grande apertura verso il “futuro dell’Europa” in termini di riforme istituzionali aleggiava<br />

peraltro ancora lo spettro inquietante della guerra in Iraq. Quest’ultima riceveva una sua prima chiarificazione,<br />

quando, con la resa incondizionata dell’Iraq e quindi l’apparente fine vittoriosa della<br />

guerra, le due potenze responsabili dell’invasione, della conquista e dell’occupazione del Paese ossia<br />

gli Stati Uniti d’America e il Regno Unito inviavano l’8 maggio 2003 al Consiglio di sicurezza<br />

delle Nazioni Unite una lettera, nella quale comunicavano che intendevano istituire un regime di<br />

occupazione militare del Paese sotto l’Autorità Provvisoria della Coalizione (comprensiva di un Ufficio<br />

di Ricostruzione e Assistenza Umanitaria), “per esercitare poteri di governo temporaneamente<br />

e, se necessario, specialmente per garantire la sicurezza, per consentire la consegna di aiuti umanitari<br />

e per eliminare le armi di distruzione di massa.” Dopo aver elencato in dettaglio tutti i poteri militari,<br />

politici, finanziari, economici ecc. (praticamente illimitati, anche nel senso temporale) di tale<br />

Autorità, la lettera aggiungeva: “Le Nazioni Unite hanno un ruolo vitale da svolgere nel provvedere<br />

aiuti umanitari, nel sostenere la ricostruzione dell’Iraq, e nell’aiutare nella formazione di un’autorità<br />

provvisoria irachena.” La lettera sosteneva anzi che le due potenze occupanti erano pronte a collaborare<br />

strettamente con rappresentanti delle Nazioni Unite e con loro agenzie specializzate e attendevano<br />

la nomina di un coordinatore speciale da parte del segretario generale. Infine la lettera auspicava<br />

il sostegno e i contributi di Stati membri, organizzazioni internazionali e regionali e altre<br />

entità, previ accordi di appropriato coordinamento con l’Autorità predetta.<br />

In altri termini la lettera comunicava che la guerra in Iraq era il preludio di un regime di occupazione<br />

militare del Paese che sarebbe durato fintanto non si fossero distrutte tutte le armi di distruzione<br />

di massa e nel frattempo avrebbe garantito la sicurezza e consentito la consegna degli aiuti umanitari<br />

– ma attraverso il proprio Ufficio di ricostruzione e assistenza umanitaria, al quale avrebbe dovuto<br />

far capo il coordinatore speciale delle Nazioni Unite (secondo il principio “l’ONU sfama”) e altre<br />

organizzazioni internazionali e regionali, fra cui l’UE (secondo il principio “l’UE finanzia”). Il ristabilimento<br />

finale di un libero e democratico governo di un sovrano e indipendente Stato iracheno<br />

con proprie forze armate sufficienti a difendere il Paese sarebbe infine dipeso dal soddisfacimento<br />

di tutte le predette condizioni. 375<br />

Il seguito di questa lettera anglo-americana fu la risoluzione del Consiglio di sicurezza 1483 del 22<br />

maggio 2003. Approvata all’unanimità sulla base di un’apposita proposta di risoluzione avanzata da<br />

Stati Uniti, Regno Unito e Spagna, essa diceva fra l’altro che il Consiglio di sicurezza:<br />

“Prendendo atto della lettera dell’8 maggio 2003 inviata dai rappresentanti permanenti degli Stati Uniti d’America e del<br />

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al presidente del Consiglio di sicurezza (S/2003/538) e riconoscendo<br />

le specifiche autorità, responsabilità e obblighi rispetto alla legge internazionale applicabile di questi Stati come potenze<br />

d’occupazione sotto comando unificato (l’”Autorità”),<br />

Prendendo atto inoltre che altri Stati che non sono potenze d’occupazione stanno collaborando ora o nel futuro possono<br />

collaborare sotto questa Autorità,<br />

Accogliendo inoltre la volontà di Stati membri di contribuire alla stabilità e alla sicurezza in Iraq apportando personale,<br />

equipaggiamento e altre risorse sotto l’Autorità, […]<br />

1. Fa appello a Stati membri e organizzazioni pertinenti ad assistere il popolo d’Iraq nei suoi sforzi per riformare le sue<br />

istituzioni e ricostruire il suo Paese, e a contribuire a condizioni di stabilità e sicurezza in Iraq ai sensi di questa risoluzione;<br />

[…]”<br />

375 E’ quasi superfluo ricordare che le armi di distruzione di massa non si sarebbero mai trovate (perché non c’erano) e<br />

che l’Iraq proprio da quel momento sarebbe diventato il Paese più pericoloso del mondo, il principale crogiolo del terrorismo<br />

internazionale e la maggiore fonte di risentimento, a tutto beneficio di quest’ultimo, delle popolazioni arabe e islamiche<br />

in tutto il mondo contro l’Occidente e avrebbe conosciuto il periodo più sanguinoso e anarchico della sua intera<br />

storia.

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