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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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coordinare un prestabilito collegamento tra organi inquirenti (sia di magistratura, sia di polizia) specializzati nella lotta<br />

contro la criminalità organizzata; 4) avere a disposizione una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità<br />

internazionale<br />

d) per l’articolo K.3:<br />

- l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (CGMP) comprendeva: 1) cooperazione<br />

tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all’esecuzione delle<br />

decisioni; 2) facilitatazione dell’estradizione fra Stati membri; 3) garanzia della compatibilità delle normative applicabili<br />

negli Stati membri; 3) prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; 4) fissazione di norme minime relative<br />

agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il<br />

traffico illecito di stupefacenti<br />

e) per l’articolo K.4:<br />

- possibilità che le autorità competenti di polizia e giudiziarie potessero operare nel territorio di un altro Stato membro<br />

(in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo)<br />

f) per l’articolo K.6:<br />

- nel quadro della CPGMP, il Consiglio poteva adottare: 1) decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni<br />

legislative e regolamentari degli Stati membri, vincolanti per questi ultimi quanto ai risultati da ottenere; 2) decisioni<br />

vincolanti; 3) stabilire convenzioni, che, una volta adottate anche solo dalla metà degli Stati membri, entrassero in vigore<br />

per detti Stati membri<br />

- per l’adozione delle misure necessarie per l’attuazione delle decisioni di cui al punto 2) le deliberazioni del Consiglio<br />

erano prese a maggioranza qualificata, con soglia stabilita a 62 voti favorevoli espressi da 10 membri<br />

g) per l’articolo K.7:<br />

- il principio chiaro che la Corte di giustizia delle CE “è competente” a pronunciarsi in via pregiudiziali a) sulla validità<br />

o sull’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, b) sull’interpretazione di convenzioni stabilite nel quadro<br />

della CPGMP e sulla validità e c) sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse<br />

- la facoltà, esercitabile dallo Stato membro in qualsiasi momento, di effettuare una dichiarazione di accettazione di tale<br />

principio, in virtù della quale ogni giurisdizione di tale Stato membro, sia nel caso in cui avverso le sue decisioni non<br />

potesse proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sia direttamente, potesse chiedere alla Corte di giustizia di<br />

pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti alla sua giurisdizione e concernente<br />

la validità o l’interpretazione di un atto della CPGMP<br />

- la competenza della Corte di giustizia a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi<br />

proposti (entro un termine di due mesi dalla pubblicazione dell’atto impugnato) da uno Stato membro o dalla Commissione<br />

per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa<br />

alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere<br />

- la competenza della Corte di giustizia a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l’interpretazione o<br />

l’applicazione di atti adottati dalla CPGMP, nonché a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione<br />

concernente l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni stabilite dalla CPGMP<br />

h) per l’articolo K.11:<br />

- il diritto del Parlamento Europeo a venire consultato prima dell’adozione di qualsiasi atto del Consiglio in tema di<br />

CPGMP, con un termine di ostensione di tale parere di almeno tre mesi<br />

i) per l’articolo K.12:<br />

- la possibilità dell’autorizzazione del Consiglio (con voto a maggioranza qualificata con la soglia predetta) di una cooperazione<br />

rafforzata tra Stati membri in settori della CPGMP al “fine di consentire all’Unione di svilupparsi più rapidamente<br />

come spazio di libertà, sicurezza e giustizia”<br />

- il potere di veto del singolo Stato membro di opporsi a tale autorizzazione, che in tal caso non sarebbe stata messa ai<br />

voti<br />

l) per l’articolo K.13:<br />

- l’attribuzione anche delle spese operative della CPGMP a carico del bilancio comunitario<br />

m) per l’articolo K.14:<br />

- la possibilità che il Consiglio, con deliberazione all’unanimità, decidesse che un’azione in settori della CPGMP rientrasse<br />

nell’ambito del primo pilastro ossia comunitario<br />

Pur nel mantenimento della struttura a tre pilastri dell’UE, la nuova CSPGM era la vera novità della<br />

nuova versione del trattato sull’Unione Europea, sia perché, ristretta ormai ai soli settori della polizia<br />

e giudiziario in materia penale, era il segno della riconduzione di tutti gli altri aspetti della vecchia<br />

CSGAI all’ambito comunitario, sia per la sua dettagliata e ricca potenzialità.<br />

La convergenza tra CE e CPGMP era comunque assicurata dall’intento comune della costruzione<br />

dell’unico SLSG, rispetto alla quale l’UE nel suo complesso (quindi CE e CPGMP insieme) avrebbe<br />

dovuto provvedere a svolgere un’unica opera di prevenzione e di repressione del razzismo e della<br />

xenofobia, consistente nell’operazione della CE di farli divenire crimini penalmente perseguibili<br />

e della CPGMP di definirne esattamente gli elementi costitutivi e le relative sanzioni penali.

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