cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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coordinare un prestabilito collegamento tra organi inquirenti (sia di magistratura, sia di polizia) specializzati nella lotta<br />
contro la criminalità organizzata; 4) avere a disposizione una rete di ricerca, documentazione e statistica sulla criminalità<br />
internazionale<br />
d) per l’articolo K.3:<br />
- l’azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale (CGMP) comprendeva: 1) cooperazione<br />
tra i ministeri competenti e le autorità giudiziarie degli Stati membri in relazione ai procedimenti e all’esecuzione delle<br />
decisioni; 2) facilitatazione dell’estradizione fra Stati membri; 3) garanzia della compatibilità delle normative applicabili<br />
negli Stati membri; 3) prevenzione dei conflitti di giurisdizione tra Stati membri; 4) fissazione di norme minime relative<br />
agli elementi costitutivi dei reati e delle sanzioni, per quanto riguarda la criminalità organizzata, il terrorismo e il<br />
traffico illecito di stupefacenti<br />
e) per l’articolo K.4:<br />
- possibilità che le autorità competenti di polizia e giudiziarie potessero operare nel territorio di un altro Stato membro<br />
(in collegamento e d’intesa con le autorità di quest’ultimo)<br />
f) per l’articolo K.6:<br />
- nel quadro della CPGMP, il Consiglio poteva adottare: 1) decisioni-quadro per il ravvicinamento delle disposizioni<br />
legislative e regolamentari degli Stati membri, vincolanti per questi ultimi quanto ai risultati da ottenere; 2) decisioni<br />
vincolanti; 3) stabilire convenzioni, che, una volta adottate anche solo dalla metà degli Stati membri, entrassero in vigore<br />
per detti Stati membri<br />
- per l’adozione delle misure necessarie per l’attuazione delle decisioni di cui al punto 2) le deliberazioni del Consiglio<br />
erano prese a maggioranza qualificata, con soglia stabilita a 62 voti favorevoli espressi da 10 membri<br />
g) per l’articolo K.7:<br />
- il principio chiaro che la Corte di giustizia delle CE “è competente” a pronunciarsi in via pregiudiziali a) sulla validità<br />
o sull’interpretazione delle decisioni-quadro e delle decisioni, b) sull’interpretazione di convenzioni stabilite nel quadro<br />
della CPGMP e sulla validità e c) sull’interpretazione delle misure di applicazione delle stesse<br />
- la facoltà, esercitabile dallo Stato membro in qualsiasi momento, di effettuare una dichiarazione di accettazione di tale<br />
principio, in virtù della quale ogni giurisdizione di tale Stato membro, sia nel caso in cui avverso le sue decisioni non<br />
potesse proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno sia direttamente, potesse chiedere alla Corte di giustizia di<br />
pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente davanti alla sua giurisdizione e concernente<br />
la validità o l’interpretazione di un atto della CPGMP<br />
- la competenza della Corte di giustizia a riesaminare la legittimità delle decisioni-quadro e delle decisioni nei ricorsi<br />
proposti (entro un termine di due mesi dalla pubblicazione dell’atto impugnato) da uno Stato membro o dalla Commissione<br />
per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa<br />
alla sua applicazione ovvero per sviamento di potere<br />
- la competenza della Corte di giustizia a statuire su ogni controversia tra Stati membri concernente l’interpretazione o<br />
l’applicazione di atti adottati dalla CPGMP, nonché a statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione<br />
concernente l’interpretazione o l’applicazione delle convenzioni stabilite dalla CPGMP<br />
h) per l’articolo K.11:<br />
- il diritto del Parlamento Europeo a venire consultato prima dell’adozione di qualsiasi atto del Consiglio in tema di<br />
CPGMP, con un termine di ostensione di tale parere di almeno tre mesi<br />
i) per l’articolo K.12:<br />
- la possibilità dell’autorizzazione del Consiglio (con voto a maggioranza qualificata con la soglia predetta) di una cooperazione<br />
rafforzata tra Stati membri in settori della CPGMP al “fine di consentire all’Unione di svilupparsi più rapidamente<br />
come spazio di libertà, sicurezza e giustizia”<br />
- il potere di veto del singolo Stato membro di opporsi a tale autorizzazione, che in tal caso non sarebbe stata messa ai<br />
voti<br />
l) per l’articolo K.13:<br />
- l’attribuzione anche delle spese operative della CPGMP a carico del bilancio comunitario<br />
m) per l’articolo K.14:<br />
- la possibilità che il Consiglio, con deliberazione all’unanimità, decidesse che un’azione in settori della CPGMP rientrasse<br />
nell’ambito del primo pilastro ossia comunitario<br />
Pur nel mantenimento della struttura a tre pilastri dell’UE, la nuova CSPGM era la vera novità della<br />
nuova versione del trattato sull’Unione Europea, sia perché, ristretta ormai ai soli settori della polizia<br />
e giudiziario in materia penale, era il segno della riconduzione di tutti gli altri aspetti della vecchia<br />
CSGAI all’ambito comunitario, sia per la sua dettagliata e ricca potenzialità.<br />
La convergenza tra CE e CPGMP era comunque assicurata dall’intento comune della costruzione<br />
dell’unico SLSG, rispetto alla quale l’UE nel suo complesso (quindi CE e CPGMP insieme) avrebbe<br />
dovuto provvedere a svolgere un’unica opera di prevenzione e di repressione del razzismo e della<br />
xenofobia, consistente nell’operazione della CE di farli divenire crimini penalmente perseguibili<br />
e della CPGMP di definirne esattamente gli elementi costitutivi e le relative sanzioni penali.