cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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- il PE aveva perciò il diritto e il dovere di valutare “a quale spazio di libertà e democrazia corrisponda l’Europa dei cittadini”<br />
In base a queste chiare premesse, il PE, pur nell’ambito di un giudizio complessivamente positivo<br />
del trattato di Amsterdam e soprattutto dello SLSG, riteneva necessario offrire “una concezione<br />
d’insieme dello spazio di libertà e democrazia”, basata sui seguenti punti:<br />
“- precisare gli obiettivi comuni delle società europee;<br />
- arricchire il contenuto dei <strong>diritti</strong> riconosciuti ai cittadini europei in quanto tali;<br />
- rafforzare i <strong>diritti</strong> delle minoranze […];<br />
- determinare gli strumenti giuridici e le procedure più adeguati per l’attuazione di tali <strong>diritti</strong>;<br />
- organizzare la partecipazione dei cittadini alla creazione e all’arricchimento progressivo di detto spazio;”<br />
Per quanto riguarda la “libera circolazione”, la risoluzione affermava::<br />
- “mette in guardia gli Stati membri dalla tentazione di scaricare su “Bruxelles” le loro responsabilità in materia, traendo<br />
peraltro vantaggio dall’assenza di un controllo parlamentare [del PE] vincolante sulle misure relative alla libera circolazione<br />
delle persone”;<br />
- “deplora le limitazioni imposte alla Corte di giustizia”<br />
- “deplora che l’acquis di Schengen non sia stato ancora completamente integrato nel primo pilastro”;<br />
- “invita i governi di Danimarca, Irlanda e Regno Unito a partecipare fin dall’inizio alle misure comunitarie in questo<br />
ambito”;<br />
- “la libera circolazione delle persone, nella misura in cui si traduce nello sviluppo di relazioni personali transnazionali,<br />
implica segnatamente uno sforzo specifico di coordinamento delle legislazioni civili (divorzio per esempio)”;<br />
- “la libera circolazione dei lavoratori richiede il miglioramento del dispositivo relativo alle pensioni”;<br />
- “la libera circolazione delle merci andrebbe completata mediante disposizioni che assicurino un’efficace tutela del<br />
consumatore”;<br />
- “per essere efficace, la libertà di circolazione delle persone deve andare a beneficio, oltre che dei cittadini europei, dei<br />
cittadini di Paesi terzi entrati o residenti legalmente nell’Unione”;<br />
- “invita la Commissione ad esercitare <strong>attiva</strong>mente il diritto d’iniziativa” anche nel terzo pilastro ovvero nella CPGMP;<br />
- invocava l’effettiva realizzazione del diritto del cittadino a “fare appello alla Corte di giustizia delle Comunità europee<br />
nell’ambito della decisione pregiudiziale”;<br />
Per quanto riguarda i “<strong>diritti</strong> sociali”, la risoluzione sosteneva:<br />
- “ritiene che la libera circolazione sia imprescindibile dalla definizione di una base minima comune di disposizioni relative<br />
al diritto del lavoro e di protezione sociale e, in questa ottica, la Carta dei <strong>diritti</strong> sociali fondamentali […] debba<br />
venire attuata nella sua integrità nei cinque anni successivi all’entrata in vigore del trattato di Amsterdam”; 280<br />
Per quanto riguarda la “<strong>cittadinanza</strong> politica”, la risoluzione notava:<br />
- “ritiene che la <strong>cittadinanza</strong> europea implichi un legame diretto tra i cittadini e le istituzioni dell’Unione e che, in questa<br />
ottica, sia necessario sviluppare il ruolo degli interlocutori sociali europei”;<br />
- “ritiene che l’Unione necessiti di una direttiva sulla trasparenza della sua amministrazione, che descriva con precisione<br />
in che cosa consiste il diritto del cittadino all’informazione dell’Unione e le sue istituzioni”;<br />
- “ritiene che la <strong>cittadinanza</strong> europea implichi una partecipazione <strong>attiva</strong> dei cittadini al funzionamento democratico<br />
delle istituzioni europee; ritiene indispensabile a tale proposito il ruolo dei partiti politici transnazionali, che va legittimato<br />
e favorito riconoscendo loro uno statuto legale e accordando loro, a carico del bilancio dell’Unione, le risorse<br />
finanziarie necessarie per svolgere il proprio compito”;<br />
- “ritiene necessario riconoscere al cittadino europeo il diritto di espressione e il diritto ad un’informazione quanto più<br />
diretta possibile”;<br />
- si pronunciava “a favore dell’adozione di uno statuto dell’associazione europea, in modo da agevolare l’espressione<br />
di organizzazioni derivanti dalla società civile; suggerisce inoltre che venga incoraggiata, per esempio, la creazione di<br />
reti di servizi di interesse generale, di progetti territoriali o di cooperazioni interterritoriali”;<br />
280 La Carta dei <strong>diritti</strong> sociali fondamentali avrebbe dunque dovuto venire attuata entro il 1° maggio 2004. Se questo<br />
impegno fosse stato integralmente soddisfatto, - si sarebbe tentati di chiedersi - l’esito del referendum francese del<br />
maggio 2005 sul TCE avrebbe potuto essere forse diverso?