cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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santi di frontiere interne, il diritto all’informazione e alla consultazione preventiva su misure di rilevanza<br />
transfrontaliera come le maggiori opere pubbliche, temi ambientali, trasporti e materie aventi<br />
comunque rilievo per la salute e la sicurezza dei cittadini.<br />
Per quanto riguarda il quarto punto ossia “il cittadino in relazione agli strumenti legali della Comunità”,<br />
il Rapporto finale proponeva: a) una sistematica codificazione e semplificazione ovvero il cosiddetto<br />
“consolidamento” della legge della Comunità, allo scopo di fornire ai cittadini un quadro<br />
unitario e perciò immediatamente consultabile degli atti legislativi comunitari; b) la cessazione della<br />
produzione di atti giuridici, sia comunitari, sia nazionali, in settori dove essi si rivelassero non più<br />
necessari (con la conseguente nascita del principio di sussidiarietà); c) l’uso di un linguaggio più<br />
semplice e dunque più chiaro nella formulazione delle leggi; d) un uso della legge comunitaria mirato<br />
soprattutto all’armonizzazione delle leggi nazionali tra loro; e) l’attuazione piena, semplice e<br />
rapida della legge comunitaria da parte degli Stati membri.<br />
Per quanto riguarda il quinto punto ossia “il cittadino e la patente di guida europea”, il Rapporto finale<br />
proponeva che la patente di guida con formato di modello comunitario, decisa dal Consiglio<br />
già il 4 dicembre 1980, fosse di fatto disponibile entro il 1° gennaio 1986 e soprattutto fosse abolita<br />
la necessità di cambiare la patente di guida entro la Comunità in caso di un cambio di residenza.<br />
Per quanto riguarda il sesto punto ossia “il cittadino come lavoratore al di fuori della Comunità”, il<br />
Rapporto finale proponeva il diritto del cittadino a ottenere assistenza da parte delle autorità diplomatiche<br />
di un altro Stato membro, nel caso dell’assenza di quelle nazionali nel territorio dello Stato<br />
terzo in cui si trovasse.<br />
Tutti questi “<strong>diritti</strong> speciali dei cittadini” non solo saranno ripresi in trattati successivi, ma anche costituiranno<br />
(in particolare il quarto punto) uno dei principali motivi ispiratori dell’intera architettura<br />
del futuro Trattato costituzionale europeo.<br />
La seconda condizione dell’educazione alla <strong>cittadinanza</strong> europea doveva essere un’attenzione speciale<br />
ai temi “cultura e comunicazione”. A questo proposito il Rapporto finale così si esprimeva:<br />
“E’ anche attraverso un’azione nelle aree della cultura e della comunicazione, che sono essenziali all’identità europea e<br />
all’immagine della Comunità nelle menti del suo popolo, che può e deve essere cercato un supporto per l’avanzamento<br />
dell’Europa. L’eredità culturale europea non è comunque confinata ai territori degli Stati membri della Comunità, né,<br />
per questa materia, alle frontiere degli Stati del Consiglio d’Europa. 79 Dobbiamo perciò evitare ogni esclusività in<br />
quest’area e cercare una cooperazione con altri Paesi europei.<br />
Il Comitato si compiace di prendere atto che gli incontri del Consiglio e dei ministri della cultura della Comunità stanno<br />
continuando su una base regolare e che è stato fatto un progresso in quest’area, inclusa la decisione su un’annuale “città<br />
europea della cultura”, cominciando con Atene per il 1985.<br />
Il Comitato ha scelto, fra i vari spetti della cultura, quattro aree d’azione […]:<br />
1) Televisione (“l’area audiovisiva”)<br />
2) Accademia di scienza, tecnologia e arte<br />
3) Eurolotteria<br />
3) Accesso a musei e a eventi culturali”<br />
Per quanto riguarda il primo punto ossia la “televisione (“l’area audiovisiva”)”, il Rapporto finale<br />
proponeva a) l’incoraggiamento, a livello della Comunità, di “coproduzioni audiovisive europee al<br />
fine di promuovere un’industria veramente europea e competitiva”; b) la previsione nazionale di<br />
una certa aliquota dei fondi generali programmati, destinata a coproduzioni, se fatte da produttori<br />
cinematografici o televisivi europei provenienti da almeno due Stati membri; c) la dichiarazione del<br />
1988 come “Anno europeo del film e della televisione”; d) la possibilità che “ogni cittadino possa<br />
aver accesso al maggior numero di programmi emessi dai vari canali dei Paesi della Comunità”; e)<br />
la creazione di un “canale televisivo europeo”, con emissione “multilingue”.<br />
Per quanto riguarda il secondo punto ossia una prevista ”Accademia di scienza, tecnologia e arte”, il<br />
Rapporto finale sosteneva: “L’Europa ha bisogno di un’istituzione con influenza internazionale per<br />
mettere in evidenza le conquiste della scienza europea e l’originalità della civiltà europea in tutto il<br />
suo carattere comune e in tutta la sua diversità.”<br />
79 Tale espressione in negativo intendeva alludere ai Paesi europei a regime comunista [NdA].