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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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proposto per l’UE. Esso comprendeva infatti non solo il Consiglio europeo, bensì anche tutte le istituzioni<br />

“comunitarie” (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione e Corte di giustizia); per la<br />

prima volta si proponeva dunque di mettere insieme tutte queste istituzioni come “le” istituzioni<br />

dell’UE in quanto tale. E ciò significava tendenzialmente una sola cosa: il superamento graduale<br />

della struttura “a pilastri” verso la riduzione degli ultimi due al primo ossia al metodo comunitario,<br />

a sua volta notevolmente potenziato sia quanto a poteri, sia quanto a legittimazione democratica.<br />

Per quanto riguarda il Parlamento Europeo, si prevedeva:<br />

- una procedura elettorale uniforme;<br />

- la sua partecipazione, assieme al Consiglio europeo, nella definizione delle linee guida politiche<br />

generali dell’Unione (secondo il principio della “duplice sovranità” degli Stati e dei cittadini, applicato<br />

persino ai compiti più alti nella vita politica dell’Unione);<br />

- la partecipazione, assieme al Consiglio, nella legislazione, nell’adozione del bilancio e<br />

nell’approvazione dei trattati internazionali firmati dall’Unione (con una totale parificazione al<br />

Consiglio, sempre in omaggio al principio della “duplice sovranità”, estesa persino al settore della<br />

PESC);<br />

- l’elezione del presidente della Commissione e il voto di fiducia alla Commissione (con il potere di<br />

controllo sulla Commissione);<br />

- l’esercizio della supervisione politica sulle attività dell’Unione e la possibilità di istituire commissioni<br />

d’inchiesta (in funzione anche alle risultanze delle attività del Mediatore, nominato dal PE<br />

stesso).<br />

Per quanto riguarda il Consiglio europeo, si prevedeva una condivisione con il PE del potere sopra<br />

indicato.<br />

Per quanto riguarda il Consiglio, si prevedeva:<br />

- diverse formazioni a seconda dei settori;<br />

- la condivisione con il PE dei poteri sopra indicati;<br />

- il coordinamento delle politiche degli Stati membri;<br />

- l’elezione, a maggioranza (non ponderata) dei cinque sesti degli Stati membri, del presidente del<br />

Consiglio per un periodo di un anno;<br />

- il sistema del voto a doppia maggioranza (degli Stati membri e della popolazione dell’UE), con i<br />

seguenti tipi: semplice e qualificata (due terzi degli Stati membri e della popolazione dell’UE);<br />

quest’ultima, la doppia maggioranza qualificata, sarebbe stata necessaria laddove una decisione avesse<br />

trovato l’opposizione di un quarto degli Stati membri rappresentanti un ottavo della popolazione<br />

dell’UE oppure un ottavo degli Stati membri rappresentanti un quarto della popolazione<br />

dell’UE (la futura “minoranza di blocco”);<br />

Per quanto riguarda la Commissione, si prevedeva:<br />

- l’elezione del suo presidente da parte del PE (su proposta del Consiglio europeo) all’inizio di ogni<br />

legislazione europea (con la conseguenza di determinare la nomina in rapporto ai risultati delle elezioni<br />

parlamentari, che sarebbero divenute così elezioni “politiche”);<br />

- la selezione dei commissari da parte del presidente, l’approvazione della lista da parte del Consiglio<br />

e il voto di fiducia all’intera Commissione da parte del PE (con la piena “politicizzazione” della<br />

Commissione come “governo” dell’UE responsabile anche di fronte al PE);<br />

- la possibilità di una mozione di sfiducia da parte del PE, in seguito alla quale l’intera Commissione<br />

avrebbe dovuto dimettersi;<br />

- il potere del presidente di assegnare gli incarichi, di coordinare il lavoro, di far pesare un proprio<br />

voto determinante in caso di contrasti in seno alla Commissione, di “licenziare” un commissario (su<br />

richiesta di uno dei due corpi legislativi);<br />

- il potere di monitorare il rispetto della Costituzione e degli atti dell’Unione;<br />

- di partecipare al processo legislativo e di esercitare il potere di iniziativa legislativa;<br />

- di eseguire il bilancio e le leggi dell’Unione;<br />

- di negoziare e concludere i trattati internazionali firmati dall’UE (con un conseguente “sconfinamento”<br />

della Commissione nel settore della PESC).

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