cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
proposto per l’UE. Esso comprendeva infatti non solo il Consiglio europeo, bensì anche tutte le istituzioni<br />
“comunitarie” (Consiglio, Parlamento Europeo, Commissione e Corte di giustizia); per la<br />
prima volta si proponeva dunque di mettere insieme tutte queste istituzioni come “le” istituzioni<br />
dell’UE in quanto tale. E ciò significava tendenzialmente una sola cosa: il superamento graduale<br />
della struttura “a pilastri” verso la riduzione degli ultimi due al primo ossia al metodo comunitario,<br />
a sua volta notevolmente potenziato sia quanto a poteri, sia quanto a legittimazione democratica.<br />
Per quanto riguarda il Parlamento Europeo, si prevedeva:<br />
- una procedura elettorale uniforme;<br />
- la sua partecipazione, assieme al Consiglio europeo, nella definizione delle linee guida politiche<br />
generali dell’Unione (secondo il principio della “duplice sovranità” degli Stati e dei cittadini, applicato<br />
persino ai compiti più alti nella vita politica dell’Unione);<br />
- la partecipazione, assieme al Consiglio, nella legislazione, nell’adozione del bilancio e<br />
nell’approvazione dei trattati internazionali firmati dall’Unione (con una totale parificazione al<br />
Consiglio, sempre in omaggio al principio della “duplice sovranità”, estesa persino al settore della<br />
PESC);<br />
- l’elezione del presidente della Commissione e il voto di fiducia alla Commissione (con il potere di<br />
controllo sulla Commissione);<br />
- l’esercizio della supervisione politica sulle attività dell’Unione e la possibilità di istituire commissioni<br />
d’inchiesta (in funzione anche alle risultanze delle attività del Mediatore, nominato dal PE<br />
stesso).<br />
Per quanto riguarda il Consiglio europeo, si prevedeva una condivisione con il PE del potere sopra<br />
indicato.<br />
Per quanto riguarda il Consiglio, si prevedeva:<br />
- diverse formazioni a seconda dei settori;<br />
- la condivisione con il PE dei poteri sopra indicati;<br />
- il coordinamento delle politiche degli Stati membri;<br />
- l’elezione, a maggioranza (non ponderata) dei cinque sesti degli Stati membri, del presidente del<br />
Consiglio per un periodo di un anno;<br />
- il sistema del voto a doppia maggioranza (degli Stati membri e della popolazione dell’UE), con i<br />
seguenti tipi: semplice e qualificata (due terzi degli Stati membri e della popolazione dell’UE);<br />
quest’ultima, la doppia maggioranza qualificata, sarebbe stata necessaria laddove una decisione avesse<br />
trovato l’opposizione di un quarto degli Stati membri rappresentanti un ottavo della popolazione<br />
dell’UE oppure un ottavo degli Stati membri rappresentanti un quarto della popolazione<br />
dell’UE (la futura “minoranza di blocco”);<br />
Per quanto riguarda la Commissione, si prevedeva:<br />
- l’elezione del suo presidente da parte del PE (su proposta del Consiglio europeo) all’inizio di ogni<br />
legislazione europea (con la conseguenza di determinare la nomina in rapporto ai risultati delle elezioni<br />
parlamentari, che sarebbero divenute così elezioni “politiche”);<br />
- la selezione dei commissari da parte del presidente, l’approvazione della lista da parte del Consiglio<br />
e il voto di fiducia all’intera Commissione da parte del PE (con la piena “politicizzazione” della<br />
Commissione come “governo” dell’UE responsabile anche di fronte al PE);<br />
- la possibilità di una mozione di sfiducia da parte del PE, in seguito alla quale l’intera Commissione<br />
avrebbe dovuto dimettersi;<br />
- il potere del presidente di assegnare gli incarichi, di coordinare il lavoro, di far pesare un proprio<br />
voto determinante in caso di contrasti in seno alla Commissione, di “licenziare” un commissario (su<br />
richiesta di uno dei due corpi legislativi);<br />
- il potere di monitorare il rispetto della Costituzione e degli atti dell’Unione;<br />
- di partecipare al processo legislativo e di esercitare il potere di iniziativa legislativa;<br />
- di eseguire il bilancio e le leggi dell’Unione;<br />
- di negoziare e concludere i trattati internazionali firmati dall’UE (con un conseguente “sconfinamento”<br />
della Commissione nel settore della PESC).