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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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massa esistenti nello spazio pubblico europeo sui temi dell’Unione: impresa titanica, dato che questi<br />

ultimi (soprattutto la stampa) erano e sono essenzialmente nazionali e interessati quindi ai temi, anche<br />

i più banali, della vita politico-parlamentare statale. Inoltre tale strategia della comunicazione<br />

aveva senso solo in funzione della vera sfida a cui il PE si era posto esso stesso di fronte, con tale<br />

ridimensionamento della dimensione partecipativa, ossia un decisivo sviluppo della democrazia<br />

rappresentativa attraverso il conferimento al PE del potere di scelta del presidente della Commissione<br />

e lo sviluppo di un effettivo sistema di partiti politici europei che concorressero, all’atto delle<br />

elezioni europee, nella proposizione di un proprio candidato alla guida del “governo” dell’Unione,<br />

conferendo perciò ai cittadini il potere di determinare, con il loro voto, la scelta di colui al quale affidarlo.<br />

Ma questa sfida faceva ormai parte del tema affrontato dalla seconda risoluzione del PE, “sul processo<br />

costituzionale e il futuro dell’Unione” (A5-0368/2001) (relatori: Jo Leinen e Iñigo Méndez<br />

de Vigo). In essa il PE ribadiva: “l’obiettivo della Conferenza intergovernativa del 2003 deve essere<br />

una Costituzione per l’Unione Europea”. I “lavori preparatori” avrebbero dunque dovuto affrontare,<br />

oltre ai quattro temi già previsti dal trattato di Nizza, anche i seguenti temi generali:<br />

1) la creazione di una PESC e di una PESD con la chiara “definizione dei principi e degli orientamenti generali” e con<br />

l’inclusione tra i suoi obiettivi della “lotta contro il terrorismo”;<br />

2) l’inserimento della PESC nel pilastro comunitario, con la riunione in un unico capitolo di tutte le disposizioni sui<br />

“vari aspetti della politica estera”;<br />

3) il “riconoscimento della personalità giuridica dell’Unione”;<br />

4) il “consolidamento nel trattato dei <strong>diritti</strong> fondamentali, dei <strong>diritti</strong> dei cittadini e di tutte le altre disposizioni direttamente<br />

o indirettamente connesse con l’azione delle istituzioni europee a favore delle persone in quanto titolari di un diritto<br />

fondamentale”;<br />

5) “l’eliminazione del deficit democratico che caratterizza attualmente l’UEM e l’istituzione di un sistema economico e<br />

monetario equilibrato, attraverso il consolidamento della politica di coesione economica e sociale e un maggiore coordinamento<br />

delle politiche economiche degli Stati membri”;<br />

6) l’effettiva realizzazione dello SLSG attraverso:<br />

- la fusione, nel quadro comunitario, della CPGMP con gli altri settori dello SLSG;<br />

- la piena competenza della Corte di giustizia per tutte le misure adottate per realizzare lo SLSG;<br />

- l’integrazione di EUROJUST e di EUROPOL nel quadro istituzionale dell’Unione;<br />

- la creazione di un “pubblico ministero responsabile dinanzi alla Corte di giustizia”;<br />

Inoltre avrebbe dovuto essere riaperto il capitolo sulle “riforme istituzionali”, con le seguenti proposte<br />

davvero “rivoluzionarie”:<br />

1) la ridefinizione delle funzioni del Consiglio europeo, del Consiglio “Affari generali” e delle formazioni settoriali del<br />

Consiglio;<br />

2) un nuovo sistema di designazione delle presidenze del Consiglio europeo, del Consiglio “Affari generali” e delle<br />

formazioni settoriali del Consiglio;<br />

3) la “semplificazione delle procedure legislative”, sia nel senso della trasparenza, sia nel senso del loro affidamento al<br />

voto a maggioranza qualificata in Consiglio e alla codecisione con il PE, sia nel senso della pubblicità delle deliberazioni<br />

e delle decisioni del Consiglio in materia di normativa europea;<br />

4) le proposte già avanzate in materia di bilancio;<br />

5) la creazione di “un procuratore europeo indipendente, il quale eserciti le funzioni di pubblico ministero presso le<br />

giurisdizioni competenti degli Stati membri nell’ambito della protezione degli interessi finanziari comunitari”;<br />

6) l’introduzione di una “gerarchia di norme” ossia dei tipi di atti giuridici dell’UE;<br />

7) la piena partecipazione del PE alla politica commerciale comune, alle relazioni economiche esterne e allo sviluppo<br />

delle cooperazioni rafforzate;<br />

8) “l’elezione del presidente della Commissione da parte del Parlamento Europeo”;<br />

9) la nomina dei membri della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado a maggioranza qualificata e previo parere<br />

conforme del PE.<br />

Per quanto riguarda le modalità di esecuzione dei “lavori preparatori” il PE confermava la sua volontà<br />

che “venga creata una Convenzione”, che riflettesse “il pluralismo politico europeo” e in cui<br />

perciò “la componente parlamentare nazionale ed europea dovrà essere largamente rappresentata”,<br />

precisando che il PE “deve esservi rappresentato nella stessa proporzione rispetto agli altri compo-

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