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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Il giorno dopo, la Convenzione entrava nel vivo dei suoi lavori con la creazione, il 17 maggio 2002,<br />

dei “gruppi di lavoro” della Convenzione. Il Praesidium istituiva sei gruppi di lavoro, tra i quali il<br />

gruppo III “Personalità giuridica” riceveva un mandato a rispondere alle seguenti domande: “Quali<br />

sarebbero le conseguenze del riconoscimento esplicito della personalità giuridica dell’UE? E quelle<br />

di una fusione della personalità giuridica dell’Unione con quella della Comunità europea? Possono<br />

contribuire alla semplificazione dei trattati?” La presidenza del gruppo di lavoro III venne affidata a<br />

uno dei due vicepresidenti della Convenzione ossia a Giuliano Amato e il termine del mandato fu<br />

fissato per il successivo novembre. Il 5 giugno 2002 veniva comunicata la composizione del gruppo<br />

di lavoro III: gli unici membri del PE erano Cristiana Muscardini (UEN), Antonio Tajani (PPE) e<br />

Johannes Voggenhuber (Verdi).<br />

Poco tempo dopo il PE adottava invece la risoluzione del 12 giugno 2002 sulle elezioni dei deputati<br />

al Parlamento Europeo. Con essa il PE dava il proprio parere conforme al progetto di decisione del<br />

Consiglio che modificava le elezioni europee. Quest’ultimo adottava quindi il 25 giugno 2002 e il<br />

23 settembre 2002 la decisione con cui veniva modificata l’elezione del PE secondo le seguenti regole:<br />

la sostituzione della dizione “rappresentante” del PE con quella di “membro del PE”;<br />

l’introduzione di un sistema uniforme in base al quale “i membri del Parlamento Europeo sono eletti<br />

a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale” ossia di<br />

un universale sistema elettorale proporzionale (valido anche nel Regno Unito); la possibilità di<br />

consentire il voto di preferenza, di costituire circoscrizioni elettorali, di prevedere la fissazione di<br />

una soglia minima non oltre il 5% dei suffragi espressi e di fissare un massimale per le spese dei<br />

candidati relative alla campagna elettorale; l’incompatibilità della carica di membro del PE con<br />

quella di membro del Parlamento nazionale. Si trattava di una svolta effettivamente chiarificatrice<br />

nel concetto stesso di <strong>cittadinanza</strong> europea quanto all’effettiva omogeneità dei <strong>diritti</strong> politici: infatti<br />

essa andava in direzione di un PE visto davvero come la rappresentanza dei cittadini europei in<br />

quanto tali, che perciò avrebbero potuto da allora in poi eleggere i propri rappresentanti, senza che<br />

questi ultimi fossero insieme i rappresentanti dei loro rispettivi popoli, e anzi in base a un unico sistema<br />

elettorale, a prescindere dalle loro diverse realtà nazionali.<br />

Nel frattempo si era svolto il Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002.<br />

Il primo punto all’ordine del giorno era naturalmente “il futuro dell’Unione”, e in primo luogo si<br />

approvava una “riforma del Consiglio”, da attuare senza modifiche dei trattati. Essa era comprensiva<br />

sia del Consiglio europeo, sia del Consiglio.<br />

Per il Consiglio europeo, si stabiliva: 1) le quattro riunioni ordinarie annuali (due per semestre); 2)<br />

la seguente tabella di marcia preliminare alla riunione del Consiglio europeo: a) quattro settimane<br />

prima il Consiglio “Affari generali” avrebbe stabilito un progetto di ordine del giorno (distinto per<br />

punti: destinati a essere approvati senza discussione o sottoposti a discussione o in vista o di definire<br />

orientamenti politici generali o di approvare una decisione o senza essere destinati a essere oggetto<br />

di conclusioni), b) due settimane prima le varie formazioni del Consiglio avrebbero trasmesso i<br />

rispettivi contributi al Consiglio “Affari generali”, c) alla vigilia il Consiglio “Affari generali” avrebbe<br />

adottato l’ordine del giorno definitivo; 3) la riunione del Consiglio europeo avrebbe dovuto<br />

svolgersi in due giornate: nella prima con la distribuzione di uno schema delle conclusioni (con una<br />

distinzione tra le parti su cui vi è già accordo e quelle su cui si deve discutere in vista di conclusioni)<br />

e una riunione limitata pomeridiana, nella seconda con una riunione per tutta la giornata, preceduta<br />

dall’intervento del presidente del PE e seguita da conclusioni “il più concise possibile”. Inoltre<br />

si affermava la disponibilità generale ad approfondire la questione della Presidenza dell’Unione<br />

ossia a considerare una possibile alternativa al sistema di rotazione semestrale della Presidenza del<br />

Consiglio europeo tra gli Stati membri.<br />

Per il Consiglio, si stabiliva che entro il 31 luglio 2002 si sarebbe dovuto creare: 1) il Consiglio<br />

“Affari generali e relazioni esterne” (composto dai ministri degli esteri), che avrebbe dovuto trattare<br />

in sessioni distinte (con ordini del giorno separati e a date diverse): a) preparazione e seguito del<br />

Consiglio europeo, questioni istituzionali e amministrative, fascicoli trasversali a diverse politiche;<br />

b) condotta dell’insieme dell’azione esterna dell’UE ossia PESC, PESD, commercio esterno, coope-

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