cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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Il giorno dopo, la Convenzione entrava nel vivo dei suoi lavori con la creazione, il 17 maggio 2002,<br />
dei “gruppi di lavoro” della Convenzione. Il Praesidium istituiva sei gruppi di lavoro, tra i quali il<br />
gruppo III “Personalità giuridica” riceveva un mandato a rispondere alle seguenti domande: “Quali<br />
sarebbero le conseguenze del riconoscimento esplicito della personalità giuridica dell’UE? E quelle<br />
di una fusione della personalità giuridica dell’Unione con quella della Comunità europea? Possono<br />
contribuire alla semplificazione dei trattati?” La presidenza del gruppo di lavoro III venne affidata a<br />
uno dei due vicepresidenti della Convenzione ossia a Giuliano Amato e il termine del mandato fu<br />
fissato per il successivo novembre. Il 5 giugno 2002 veniva comunicata la composizione del gruppo<br />
di lavoro III: gli unici membri del PE erano Cristiana Muscardini (UEN), Antonio Tajani (PPE) e<br />
Johannes Voggenhuber (Verdi).<br />
Poco tempo dopo il PE adottava invece la risoluzione del 12 giugno 2002 sulle elezioni dei deputati<br />
al Parlamento Europeo. Con essa il PE dava il proprio parere conforme al progetto di decisione del<br />
Consiglio che modificava le elezioni europee. Quest’ultimo adottava quindi il 25 giugno 2002 e il<br />
23 settembre 2002 la decisione con cui veniva modificata l’elezione del PE secondo le seguenti regole:<br />
la sostituzione della dizione “rappresentante” del PE con quella di “membro del PE”;<br />
l’introduzione di un sistema uniforme in base al quale “i membri del Parlamento Europeo sono eletti<br />
a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale” ossia di<br />
un universale sistema elettorale proporzionale (valido anche nel Regno Unito); la possibilità di<br />
consentire il voto di preferenza, di costituire circoscrizioni elettorali, di prevedere la fissazione di<br />
una soglia minima non oltre il 5% dei suffragi espressi e di fissare un massimale per le spese dei<br />
candidati relative alla campagna elettorale; l’incompatibilità della carica di membro del PE con<br />
quella di membro del Parlamento nazionale. Si trattava di una svolta effettivamente chiarificatrice<br />
nel concetto stesso di <strong>cittadinanza</strong> europea quanto all’effettiva omogeneità dei <strong>diritti</strong> politici: infatti<br />
essa andava in direzione di un PE visto davvero come la rappresentanza dei cittadini europei in<br />
quanto tali, che perciò avrebbero potuto da allora in poi eleggere i propri rappresentanti, senza che<br />
questi ultimi fossero insieme i rappresentanti dei loro rispettivi popoli, e anzi in base a un unico sistema<br />
elettorale, a prescindere dalle loro diverse realtà nazionali.<br />
Nel frattempo si era svolto il Consiglio europeo di Siviglia del 21-22 giugno 2002.<br />
Il primo punto all’ordine del giorno era naturalmente “il futuro dell’Unione”, e in primo luogo si<br />
approvava una “riforma del Consiglio”, da attuare senza modifiche dei trattati. Essa era comprensiva<br />
sia del Consiglio europeo, sia del Consiglio.<br />
Per il Consiglio europeo, si stabiliva: 1) le quattro riunioni ordinarie annuali (due per semestre); 2)<br />
la seguente tabella di marcia preliminare alla riunione del Consiglio europeo: a) quattro settimane<br />
prima il Consiglio “Affari generali” avrebbe stabilito un progetto di ordine del giorno (distinto per<br />
punti: destinati a essere approvati senza discussione o sottoposti a discussione o in vista o di definire<br />
orientamenti politici generali o di approvare una decisione o senza essere destinati a essere oggetto<br />
di conclusioni), b) due settimane prima le varie formazioni del Consiglio avrebbero trasmesso i<br />
rispettivi contributi al Consiglio “Affari generali”, c) alla vigilia il Consiglio “Affari generali” avrebbe<br />
adottato l’ordine del giorno definitivo; 3) la riunione del Consiglio europeo avrebbe dovuto<br />
svolgersi in due giornate: nella prima con la distribuzione di uno schema delle conclusioni (con una<br />
distinzione tra le parti su cui vi è già accordo e quelle su cui si deve discutere in vista di conclusioni)<br />
e una riunione limitata pomeridiana, nella seconda con una riunione per tutta la giornata, preceduta<br />
dall’intervento del presidente del PE e seguita da conclusioni “il più concise possibile”. Inoltre<br />
si affermava la disponibilità generale ad approfondire la questione della Presidenza dell’Unione<br />
ossia a considerare una possibile alternativa al sistema di rotazione semestrale della Presidenza del<br />
Consiglio europeo tra gli Stati membri.<br />
Per il Consiglio, si stabiliva che entro il 31 luglio 2002 si sarebbe dovuto creare: 1) il Consiglio<br />
“Affari generali e relazioni esterne” (composto dai ministri degli esteri), che avrebbe dovuto trattare<br />
in sessioni distinte (con ordini del giorno separati e a date diverse): a) preparazione e seguito del<br />
Consiglio europeo, questioni istituzionali e amministrative, fascicoli trasversali a diverse politiche;<br />
b) condotta dell’insieme dell’azione esterna dell’UE ossia PESC, PESD, commercio esterno, coope-