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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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nimi” (al di sotto dei quali neppure il singolo Stato membro può scendere) di tutte le persone che<br />

risiedono nell’Unione (a prescindere da qualsiasi loro <strong>cittadinanza</strong>, comunitaria o extracomunitaria),<br />

agendo come testo normativo originario, come una serie di “principi generali” 15 , che stanno alla base<br />

di tutto il diritto dell’Unione e quindi di tutti gli atti giuridici di essa. Questi ultimi, perciò, non<br />

hanno valore se non nella misura in cui non violano tali <strong>diritti</strong> umani e anzi li traducono in effettivi<br />

<strong>diritti</strong> civili. In questo modo tale Carta è l’autentico punto d’incontro tra i bisogni immediati e le aspettative<br />

concrete di tutti gli esseri umani, di tutte le persone, che risiedono nell’UE, e le risposte<br />

che a tali bisogni l’Unione, grazie alle competenze a essa appositamente attribuite 16 , è in grado di<br />

fornire. Perciò tale Carta costituisce anzi il vero legame tra la vita delle persone che vivono nell’UE<br />

e l’Unione stessa e dunque si presenta come l’autentico nucleo di legittimazione giuridica della sua<br />

autorità. E di conseguenza tali <strong>diritti</strong> umani sono chiamati “<strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione”, anche<br />

nel senso che essi e la loro traduzione in effettivi <strong>diritti</strong> civili e quindi la stessa Carta nella sua cogenza<br />

normativa costituiscono il fondamento, la ragion d’essere della stessa Unione e della sua autorità.<br />

20) La “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione” costituisce peraltro l’autentico fondamento<br />

dell’UE anche perché in tale Carta stessa è definita e istituita la “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” 17 ossia<br />

una “<strong>cittadinanza</strong> europea” nel senso proprio e pieno del termine. Si tratta cioè dell’istituzione di un<br />

complesso di <strong>diritti</strong> non solo civili, ma anche politici nei confronti della stessa UE, che la rendono<br />

soggetta alla volontà appunto anche dei suoi cittadini per quanto riguarda sia la scelta delle persone<br />

che devono ricoprire le cariche istituzionali dell’Unione, sia il contenuto degli atti giuridici che tali<br />

istituzioni producono. In altri termini tale Carta costituisce il vero fondamento dell’Unione anche<br />

perché stabilisce, attraverso l’istituzione della “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione”, le basi di una “vita democratica<br />

dell’Unione” 18 ossia di una “democrazia europea”, che legittima definitivamente l’UE<br />

nella propria autorità, proprio in quanto basata appunto sulla democrazia, sulla volontà dei cittadini<br />

europei in quanto tali, a prescindere dalle loro diverse nazionalità.<br />

21) La “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” fonda dunque una democrazia come potere di un “popolo”, che<br />

in modo del tutto inedito non coincide con una nazione, bensì con una comunità politica di cittadini<br />

di diverse nazionalità, che si riconoscono nell’Unione solo e proprio in quanto essa ha come obiettivo<br />

principale quello di “promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli” 19 sia<br />

all’interno, sia all’esterno dell’UE, ovvero in quanto l’UE si fonda su <strong>diritti</strong> umani riconosciuti e<br />

condivisi, così come risultano delineati nella “Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione”. In tal<br />

modo i <strong>diritti</strong> umani diventano il vero fattore unificante di diversi Stati, di diverse nazioni, di diversi<br />

popoli, in una nuova comunità politica transnazionale e sovrastatuale, caratterizzata anch’essa, perciò,<br />

da una propria <strong>cittadinanza</strong> e da una propria vita democratica.<br />

22) Ma chi sono i “cittadini europei”, chi gode della “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione”? Poiché l’UE sorge<br />

“dalla volontà dei cittadini e degli Stati d’Europa di costruire un futuro comune” 20 , risulta che “è<br />

cittadino dell’Unione chiunque abbia la <strong>cittadinanza</strong> di uno Stato membro” 21 dell’UE. Ovvero la<br />

“<strong>cittadinanza</strong> europea” è, per così dire, una <strong>cittadinanza</strong> indiretta, che infatti “si aggiunge alla <strong>cittadinanza</strong><br />

nazionale e non la sostituisce” 22 . Tale suo carattere vuole con ciò significare che è del tutto<br />

nuovo promulgata dalle tre massime autorità istituzionali dell’Unione e pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale”dell’UE<br />

entro il 2007.<br />

15 Vedi art. I-9 TCE (par. 3), ora nel nuovo art. 6 TUE (par. 3).<br />

16 Vedi nota 7.<br />

17 La “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” è prevista: nel preambolo e all’art. 2 del TUE, nella parte II (“Cittadinanza<br />

dell’Unione”) del trattato consolidato sulla Comunità europea, nel titolo II (“Cittadinanza”) della CDFU e nell’art. I-10<br />

TCE, il cui contenuto sarà mantenuto nella parte seconda (“Cittadinanza dell’Unione”) del TFU.<br />

18 Tale è la denominazione del titolo VI della parte I del TCE; il contenuto di tale titolo costituirà il nuovo titolo II (“Disposizioni<br />

relative ai principi democratici”) del TUE.<br />

19 Vedi nota 6.<br />

20 Vedi nota 1.<br />

21 Vedi art. I-10 TCE (par. 1), ma già nell’art. 17 del trattato consolidato sulla Comunità europea (par. 1).<br />

22 Ibidem.

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