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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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In altri termini: la maggiore integrazione europea, comportata dal varo di un’Unione Europea, di tipo<br />

politico e quindi dotata di maggiori poteri e di più ampie competenze, doveva essere accompagnata<br />

da una legittimazione democratica di essa, conferente <strong>diritti</strong> e anzi poteri politici effettivi ai<br />

cittadini europei, in vista della creazione di una compiuta democrazia europea, comprensiva sia della<br />

dimensione rappresentativa, sia della dimensione partecipativa di essa.<br />

Ciò avrebbe dovuto peraltro far compiere un deciso salto qualitativo al concetto di “cittadino europeo”,<br />

da intendere non più solo come il cittadino del singolo Stato membro, a cui si attribuiscano, in<br />

modo estemporaneo, questo o quello di una serie di “<strong>diritti</strong> speciali” a seconda e in virtù<br />

dell’appartenenza del proprio Stato membro alla Comunità, bensì come il detentore di una vera e<br />

propria “<strong>cittadinanza</strong> europea”, espressa nei seguenti termini:<br />

F. premesso che, comunque, la <strong>cittadinanza</strong> della Comunità deve essere definita come un concetto in se stesso e in modo<br />

tale da costituire una forma genuina di stato, derivante dal pieno riconoscimento e dalla piena protezione dei <strong>diritti</strong><br />

umani e delle libertà fondamentali di tutte le persone, come definite nella Convenzione europea dei <strong>diritti</strong> umani, sia<br />

come individui, sia in unità sociali, in particolare la famiglia,<br />

In altri termini: la “<strong>cittadinanza</strong> europea” avrebbe dovuto intendersi come un concetto originario e<br />

unitario e costituire uno stato giuridico effettivo e indivisibile, proprio in quanto fondata sull’intero<br />

universo dei <strong>diritti</strong> umani e delle libertà fondamentali di ogni persona, secondo la definizione di<br />

quest’ultima data dalla Convenzione europea dei <strong>diritti</strong> umani ossia intesa sia come individuo, sia<br />

come membro di una comunità, a partire da quella naturale della famiglia; tale intero universo avrebbe<br />

dovuto essere peraltro formulato, riconosciuto e fatto valere appunto da un soggetto politico<br />

transnazionale e sovrastatale, qual avrebbe dovuto essere appunto la futura Unione Europea. Rispetto<br />

a quest’ultima perciò avrebbe dovuto essere declinata la “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” e anzi proprio<br />

l’Unione (fatto salvo il principio della <strong>cittadinanza</strong> europea come aggiuntiva a quella dello Stato<br />

membro) avrebbe dovuto decidere persino le condizioni dell’acquisizione e della perdita della<br />

<strong>cittadinanza</strong> stessa:<br />

“D. premesso che la <strong>cittadinanza</strong>, e le obbligazioni a essa inerenti, devono necessariamente essere soggette a dei criteri<br />

per l’acquisizione e la perdita di essa e premesso che questi criteri possono, per il momento, essere posti in modo tale da<br />

corrispondere alle condizioni alle quali la nazionalità dei differenti Stati membri può essere acquisita o è perduta,”<br />

In altri termini: era stabilito il principio che solo l’Unione avrebbe potuto stabilire tali criteri e che,<br />

solo fin tanto che non li si fossero elaborati, ci si poteva rimettere alle diverse legislazioni nazionali<br />

sulle rispettive cittadinanze nazionali; ma, rispetto a tali criteri, non si mancava, peraltro, di offrire<br />

fin da allora una suggestione al riguardo:<br />

“I. premesso che la <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione può essere basata sul senso di solidarietà con e di appartenenza a una<br />

Comunità nella quale sono messe insieme, promosse e salvaguardate le differenti culture dei popoli in essa presenti e<br />

sono riconosciuti i comuni valori e interessi condivisi dai cittadini europei,”<br />

In altri termini: il criterio fondamentale per l’acquisizione o viceversa la perdita della <strong>cittadinanza</strong><br />

europea avrebbe dovuto essere rispettivamente l’acquisizione o la perdita del personale sentimento<br />

nei confronti della Comunità in quanto tale. Con delle implicazioni notevoli, anche se sottaciute:<br />

1) la “<strong>cittadinanza</strong> europea” avrebbe potuto essere concessa a chi, pur non essendo cittadino di uno<br />

Stato membro, avesse dimostrato, nel periodo della sua residenza legale e permanente nel territorio<br />

della Comunità, di essersi pienamente riconosciuto nei “comuni valori e interessi condivisi dai cittadini<br />

europei”, come pure essere viceversa perduta se tale concessione fosse stata viziata da errori<br />

amministrativi, frode o corruzione;<br />

2) la “<strong>cittadinanza</strong> europea” avrebbe potuto rivelarsi compatibile o viceversa incompatibile con una<br />

volontà politica manifesta dei cittadini di uno Stato membro di appartenere o viceversa non appartenere<br />

a un’Unione Europea di tipo politico, con la conseguente prospettiva strutturale, in

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