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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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- introduzione di una procedura di notifica, consistente nella pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di un breve riassunto<br />

di qualsiasi misura pianificata dalla Commissione, con la fissazione di una scadenza entro la quale le parti interessate<br />

possono sottoporre i loro commenti;<br />

- pubblicazione di programmi di lavoro e di programmi legislativi nella Gazzetta ufficiale per pubblicizzare un’azione<br />

pianificata dalla Commissione;<br />

- realizzazione del programma di lavoro entro ottobre allo scopo di esaltare l’apertura;<br />

- pubblicazione nel programma legislativo di piani per il consolidamento della legislazione della Comunità;<br />

- disposizione per un accesso pubblico più facile ai documenti tenuti dalla Commissione con effetto dal 1° gennaio<br />

1994;<br />

- migliorare la conoscenza delle raccolte di dati e la loro accessibilità, incluso un miglioramento della rete di scambio<br />

esistente;<br />

- una più veloce pubblicazione dei documenti della Commissione in tutte le lingue della Comunità;<br />

- adozione di una nuova politica per l’informazione e la comunicazione, che occupi una larga parte nelle attività<br />

della Commissione; un pronunciato coordinamento delle attività d’informazione sia dentro, sia fuori della Commissione;<br />

- adozione di misure aggiuntive per facilitare la comprensione da parte del pubblico generale degli affari della Commissione,<br />

in particolare rendendo disponibili le risorse e l’equipaggiamento necessari a fornire un’adeguata risposta alle richieste<br />

provenienti dai mezzi di comunicazione;<br />

- miglioramento nel trattamento dei contatti telefonici, postali e personali tra i cittadini e la Commissione;<br />

- promozione dell’istituzione di un’autoregolamentazione da parte dei gruppi d’interesse specifico, richiedendo loro<br />

di redigere un codice di condotta e un elenco nominativo;<br />

- creazione da parte della Commissione di una raccolta di dati sui gruppi d’interesse specifico quale strumento per<br />

l’uso da parte del pubblico generale e da parte dei funzionari della Commissione.”<br />

Come si vede, per quanto riguarda i primi due principi, la “parte del leone” spettava, senza paragoni,<br />

al tema della “trasparenza” e, per quanto riguarda quest’ultima, senza dubbio, allo spazio riservatole<br />

e soprattutto alla particolare concezione datane da parte della Commissione. Quest’ultima,<br />

infatti, prevedeva da un lato una vasta opera di pubblicizzazione delle proprie attività, che aveva<br />

come suo elemento di maggior rilievo la creazione di un’apposita nuova “politica per<br />

l’informazione e la comunicazione” (con presumibile nuovo portafoglio specifico per un apposito<br />

membro della Commissione), volta a coordinare e a sviluppare tutte le attività finalizzate sia<br />

all’”informazione”, ossia alla pubblicazione, senza commenti, dei lavori svolti o progettati, sia alla<br />

“comunicazione”, ossia alla strategia di trasmissione <strong>attiva</strong> di messaggi persuasivi e convincenti ai<br />

prossimi “cittadini dell’Unione”, volta a riguadagnare e mantenere il loro consenso alle Comunità<br />

europee.<br />

Ma la Commissione si spingeva, d’altro lato, ben oltre il tema della vera e propria “trasparenza”,<br />

lanciando un nuovissimo programma di coinvolgimento diretto dei cittadini nelle sue attività. In<br />

particolare la Commissione legava strutturalmente il proprio compito istituzionale d’iniziativa legislativa<br />

a una preliminare consultazione, altrettanto strutturata, con i cittadini, soprattutto nella forma<br />

associata dei cosiddetti “gruppi d’interesse specifico” (GIS). Si trattava di quelle che si sarebbero<br />

denominate le “lobbies” ovvero appunto i gruppi d’interesse specifico legati a questo o a quel settore<br />

d’intervento della Commissione. Quest’ultima, peraltro, non faceva distinzioni rispetto ai mandatari<br />

dei GIS, se cioè questi fossero espressione di gruppi d’aziende o invece di gruppi di organizzazioni<br />

non governative della società civile, consentendo così a entrambi i tipi di realtà di avvalersi<br />

della struttura dei GIS. Questi ultimi avrebbero dovuto registrarsi in un apposito elenco nominativo,<br />

redigendo un rispettivo codice di condotta e permettendo che tutti i dati loro relativi fossero resi<br />

pubblici; a quel punto avrebbero avuto a disposizione i contenuti, i tempi e i modi per un loro coinvolgimento<br />

nelle consultazioni poste in essere dalla Commissione allo scopo di pervenire a un testo<br />

finale “condiviso” della sua proposta legislativa. Era l’inizio di una nuova epoca della “democrazia<br />

europea”, ovvero della nascita della “democrazia partecipativa” europea nel senso attuale del termine.<br />

Infine, sempre in nome del principio della “trasparenza”, il Parlamento Europeo rendeva noto un<br />

suo “Progetto di decisione, che delinea le regole e le condizioni generali, che governano lo svolgimento<br />

dei doveri del Mediatore”, previsto dal trattato di Maastricht.

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