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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Il soggetto della Carta sono dunque gli stessi “popoli europei” che decidono di “condividere un futuro<br />

di pace fondato su valori comuni”. Questi ultimi derivano dalla consapevolezza dell’esistenza<br />

di un “patrimonio spirituale e morale” europeo ovvero dall’origine storica specificamente europea<br />

di tali valori comuni, anche se essi si affermano, per la loro stessa natura intrinseca, come valori in<br />

realtà universali ossia validi per ogni essere umano. Infatti si riassumono nei “<strong>diritti</strong> indivisibili e<br />

universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà”. La Carta, in cui questi <strong>diritti</strong><br />

vengono specificati, ha la funzione di legittimare un soggetto politico, l’Unione Europea, deputato a<br />

rispettarli e a farli rispettare e perciò basato a sua volta “sui principi della democrazia e dello Stato<br />

di diritto”. Come tale, l’Unione deve porre “la persona” al centro della sua azione e perciò istituire<br />

la “<strong>cittadinanza</strong> dell’Unione” (come pienezza di godimento dei <strong>diritti</strong>, anche politici, della persona)<br />

e creare uno “spazio di libertà, sicurezza e giustizia”, dove tale <strong>cittadinanza</strong> possa avere concreta<br />

realizzazione. La stessa esistenza di una specifica Carta viene peraltro giustificata con l’intento di<br />

rendere tali <strong>diritti</strong> “più visibili”, nonché con quello di aggiornarli “alla luce dell'evoluzione della società,<br />

del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici”. Infine il carattere impegnativo,<br />

universale e definitivo di essa è dato dalla solenne affermazione che il godimento di tali <strong>diritti</strong> fa<br />

sorgere “responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle<br />

generazioni future”.<br />

Il testo propriamente detto della Carta si suddivide in sette “capi”: 1) dignità, 2) libertà, 3) uguaglianza,<br />

4) solidarietà, 5) <strong>cittadinanza</strong>, 6) giustizia e 7) disposizioni generali.<br />

La “dignità” sta a significare la “axìa” greca, da cui deriva il termine “assioma”, come ciò che ha<br />

tanto evidente valore intrinseco, da non poter essere messo in discussione e perciò da rivestire il<br />

ruolo di vero e proprio principio. Tale “assioma” è originariamente quello della “dignità umana”<br />

(art. 1) ovvero dell’essere umano in quanto tale come termine di riferimento assoluto di ogni diritto.<br />

Indissolubilmente connessi a questa fonte suprema sono gli altri “assiomi” costituiti dai <strong>diritti</strong> “alla<br />

vita” (art. 2) 321 e “all’integrità della persona” (art. 3) 322 e dalle proibizioni “della tortura e delle pene<br />

o trattamenti inumani o degradanti” (art. 4) e “della schiavitù e del lavoro forzato” (art. 5). 323 Di<br />

conseguenza, secondo la Carta, anche gli altri <strong>diritti</strong> scaturenti da questa originaria “dignità” complessiva<br />

valgono, a parte qualche eccezione, per qualunque persona soggiorni legalmente nel territorio<br />

dell’Unione.<br />

Sotto la voce “libertà” sono rubricati i seguenti <strong>diritti</strong>: “diritto alla libertà e alla sicurezza” (art. 6),<br />

“rispetto della vita privata e della vita familiare” (art. 7), “protezione dei dati di carattere personale”<br />

(art. 8), “diritto di sposarsi e di costituire una famiglia” (art. 9), 324 “libertà di pensiero, di coscienza<br />

e di religione” (art. 10), “libertà di espressione e d’informazione” (art. 11), “libertà di riunione e di<br />

associazione” (art. 12), 325 “libertà delle arti e delle scienze” (art. 13), “diritto all’istruzione” (art.<br />

14), 326 “libertà professionale e diritto di lavorare” (art. 15), 327 “libertà d’impresa” (art. 16), “diritto<br />

di proprietà” (art. 17), “diritto di asilo” (art. 18), “protezione in caso di allontanamento, di espulsione<br />

e di estradizione” (art. 19).<br />

321<br />

Esso comprende il divieto della pena di morte. In tal modo il diritto europeo acquista, fin in questa originaria fonte,<br />

una netta distinzione rispetto al diritto vigente tuttora persino in alcuni degli Stati Uniti d’America.<br />

322<br />

Esso comprende il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle<br />

persone, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, nonché il divieto della clonazione<br />

riproduttiva degli esseri umani.<br />

323<br />

Esso comprende la proibizione della “tratta degli esseri umani”.<br />

324<br />

Questo diritto vale “secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio”.<br />

325<br />

Questo articolo afferma anche: “I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica<br />

dei cittadini dell'Unione”. In tal modo tale tipo di associazione è, secondo la Carta, rivolto essenzialmente ai veri e<br />

propri “cittadini dell’Unione”.<br />

326<br />

Questo articolo prevede: “Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.”<br />

327<br />

Questo articolo precisa: “Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di<br />

prestare servizi in qualunque Stato membro”. In tal modo l’Unione garantisce tale diritto solo per i suoi cittadini propriamente<br />

detti.

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