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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Naturalmente il punto più importante era ancora una volta il primo. Per quanto riguarda l’”Unione<br />

Politica”, il Consiglio europeo prendeva in considerazione: a) i principi; b) la politica estera e di sicurezza<br />

comune; c) la legittimazione democratica; d) la politica sociale; e) la coesione economica e<br />

sociale; f) l’adempimento della legge della Comunità; g) la cooperazione negli affari interni e giudiziaria.<br />

Quanto ai “principi”, il Consiglio europeo enunciava i seguenti: a) pieno mantenimento e sviluppo<br />

dell’acquis communautaire, b) un unico quadro istituzionale con procedure appropriate ai requisiti<br />

delle varie sfere d’azione, c) la natura evolutiva del processo d’integrazione o d’unione, d) il principio<br />

di sussidiarietà, e) il principio della coesione economica e sociale e soprattutto f) la creazione<br />

della <strong>cittadinanza</strong> dell’Unione.<br />

Quanto alla “politica estera e di sicurezza comune” (PESC), il Consiglio europeo auspicava un approccio<br />

autenticamente globale della PESC, esprimendo:<br />

“il desiderio unanime di rafforzare l’identità e il ruolo dell’Unione come un’entità politica sulla scena internazionale,<br />

così come la preoccupazione di assicurare la coerenza di tutte le sue attività esterne. […] La politica estera e di sicurezza<br />

comune si estenderà a tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione.”<br />

Quanto alla “legittimazione democratica”, il Consiglio europeo confermava la necessità di rafforzare<br />

“il ruolo politico, legislativo e di monitoraggio del Parlamento Europeo, che deve andare di pari<br />

passo con lo sviluppo dell’Unione”, proponendo il riconoscimento del principio della procedura decisionale.<br />

Quanto alla “cooperazione negli affari interni e giudiziaria”, la stessa CIG aveva presentato delle<br />

proposte relative a 1) la politica sull’asilo, sull’immigrazione e sugli stranieri e 2) la lotta contro il<br />

traffico internazionale di droga e il crimine organizzato (con la previsione della piena creazione di<br />

un Ufficio investigativo centrale europeo, “Eurogol”). In tal modo questi temi, altrimenti tipici delle<br />

competenze dei ministri dell’interno o della giustizia dello Stato nazionale, ma, con l’avvento prossimo<br />

di un’Europa senza frontiere interne, affrontabili ormai soltanto a livello comunitario, venivano<br />

proposti come nuovi settori d’azione per l’Unione Europea in quanto tale, prefigurando per<br />

quest’ultima un nuovo ampio campo d’azione comune, la ”politica degli affari interni e giudiziaria”.<br />

Infine il successivo Consiglio europeo di Maastricht del 9-10 dicembre 1991 annunciò la conclusione<br />

delle due CIG e la fusione dei rispettivi risultati in un unico testo ovvero nel progetto di un trattato<br />

sull’Unione Europea, che avrebbe dovuto essere firmato all’inizio del febbraio 1992.<br />

II. Il Trattato di Maastricht<br />

E difatti i ministri degli esteri e delle finanze degli Stati membri firmavano poi a Maastricht il 7<br />

febbraio 1992 il Trattato sull’Unione Europea.<br />

Il trattato confermava le proprie finalità generali già nel suo Preambolo, dove gli Stati membri affermavano<br />

la loro volontà di “segnare una nuova tappa nel processo d’integrazione europea”, dal<br />

momento che con la “fine della divisione del continente europeo” si imponeva “la necessità di creare<br />

solide basi per l’edificazione dell’Europa futura”. Tali solide basi erano da ricercare in primo<br />

luogo nel “proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei <strong>diritti</strong><br />

dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché dello Stato di diritto” e insieme nel desiderio di “intensificare<br />

la solidarietà tra i loro popoli”. La garanzia di tale impegno democratico era la istituzione<br />

di “una <strong>cittadinanza</strong> comune ai cittadini dei loro Paesi”. Coniugando la rinnovata democrazia<br />

delle istituzioni con una loro rafforzata efficienza, sarebbe stato possibile ottenere la loro efficacia<br />

complessiva in ordine al conseguimento dei compiti loro affidati. L’efficienza delle istituzioni era<br />

da individuare a sua volta nella creazione di “un contesto istituzionale unico”, valido per tutti i pur<br />

diversi settori di azione emersi dallo sviluppo dell’integrazione europea. E tale contesto istituzionale<br />

unico doveva essere appunto quello dato dalla creazione dell’”Unione europea”.<br />

Il testo vero e proprio del trattato concentrava la propria attenzione sull’Unione Europea in quanto<br />

tale nella prima parte di esso, dedicata alle cosiddette “Disposizioni comuni”.

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