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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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lificata “ordinaria”, che si aveva nel caso fosse stata a messa a votazione una proposta della Commissione,<br />

consisteva nella soglia minima di “169 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza<br />

dei membri”; altrimenti, nella soglia minima di “169 voti che esprimano il voto favorevole<br />

di almeno due terzi dei membri”. L’elemento più importante erano dunque i voti, ossia il perdurante<br />

sistema della votazione ponderata, nella quale ogni Stato disponeva di un certo “pacchetto” di voti<br />

(diverso da quello di un altro), in riconoscimento del suo rispettivo “peso specifico”. Per ogni Stato<br />

membro si trattava, allora, di fronte all’accresciuta importanza del voto a maggioranza qualificata e<br />

nella prospettiva di doverlo far valere nel contesto di un’Unione prevista persino a 27 Stati membri,<br />

di acquisire per sé una ridefinizione al rialzo del proprio “pacchetto” di voti. Dalle “trattative” scaturì<br />

una ripartizione dei voti, che prevedeva che, a partire dal 1° gennaio 2005, Germania, Regno<br />

Unito, Francia e Italia avrebbero disposto ciascuno di 29 voti e la Spagna di 27 voti. Tale risultato<br />

fu l’esito di un compromesso quanto mai incongruo, che vedeva una Germania sottovalutata e una<br />

Spagna sopravvalutata. Veniva stabilita perciò una clausola che prevedeva che uno Stato membro<br />

potesse chiedere la verifica dei voti, per appurare se la maggioranza qualificata ottenuta corrispondesse<br />

a un numero di Stati membri, la somma delle popolazioni dei quali raggiungesse almeno il<br />

62% della popolazione complessiva dell’Unione e che, in caso negativo, la decisione relativa non<br />

sarebbe stata adottata. 342<br />

Per quanto riguarda la Commissione, si stabiliva che dal 1° gennaio 2005 essa avrebbe compreso un<br />

solo cittadino per ogni Stato membro. Quando, però, l’Unione avesse compreso tutti e 27 gli Stati<br />

membri previsti, in occasione della formazione della Commissione successiva a tale entrata, si sarebbe<br />

adottata la seguente composizione: il numero dei membri della Commissione sarebbe stato<br />

inferiore al numero degli Stati membri ossia a 27, e perciò i membri della Commissione sarebbero<br />

stati scelti in base a una rotazione paritaria, nel rispetto di alcuni criteri di equità. 343<br />

Le decisioni forse più cariche di conseguenze furono peraltro quelle contenute nell’atto finale della<br />

conferenza intergovernativa, che era stato appunto siglato a Nizza il 26 febbraio 2001, e soprattutto<br />

nelle dichiarazioni a esso allegate, e precisamente nelle quattro dichiarazioni seguenti.<br />

Nella Dichiarazione n. 20 “relativa all’allargamento dell’Unione Europea”, infatti, venivano stabilite,<br />

per ognuno dei 27 Stati membri previsti, le disposizioni già riportate nell’analogo protocollo. Da<br />

tali disposizioni emergeva che uno dei previsti nuovi Stati membri ossia la Polonia (con una popolazione<br />

di più di 38 milioni di abitanti) era riuscita a condividere, per ragioni di quasi analogo peso<br />

demografico, le stesse posizioni ottenute dalla Spagna (con una popolazione di poco più di 45 milioni<br />

di abitanti) ossia 50 membri del PE e un “pacchetto” di 27 voti ponderati. Nel caso di un’UE a<br />

27 Stati membri, il numero dei voti necessario a raggiungere la maggioranza qualificata sarebbe stato<br />

pari a 258 voti, fatte salve le relative disposizioni presenti nel protocollo sull’allargamento<br />

dell’UE. 344<br />

342 Si introduceva così, di fatto, il principio della doppia maggioranza, di Stati e di popolazione, che, con la soppressione<br />

della votazione ponderata, si affermerà pienamente come la nuova definizione di maggioranza qualificata nel TCE.<br />

L’ostinata opposizione, nella CIG del 2003, del governo dello Stato membro che più aveva da perdere da tale cambiamento<br />

ossia della Spagna comporterà il rinvio della firma del TCE dal 2003 al 29 ottobre 2004, con grave ritardo sia<br />

rispetto all’allargamento del 1° maggio 2004, sia rispetto alle elezioni europee del giugno 2004, contribuendo a compromettere<br />

il buon esito del processo delle ratifiche e quindi l’entrata in vigore del TCE. Dopo il suo abbandono, il<br />

principio della doppia maggioranza è tuttavia conservato nel “trattato di riforma” ora in corso di approvazione da parte<br />

dell’attuale CIG. Nel frattempo continua peraltro a vigere il sistema di Nizza.<br />

343 Nel successivo TCE il numero “definitivo” dei membri della Commissione verrà stabilito come pari ai due terzi degli<br />

Stati membri. Con l’abbandono del TCE, tale disposizione è mantenuta ora nel “trattato di riforma” in corso<br />

d’approvazione nell’attuale CIG. Nel frattempo continua a vigere il sistema “un cittadino per ogni Stato membro”.<br />

344 Questa Dichiarazione fece sì che, una volta entrata anche la Polonia nell’UE il 1° maggio 2004 e avvenuta, anche da<br />

parte sua, la firma del TCE il 29 ottobre 2004, in presenza dell’esito negativo dei referendum francese e olandese del<br />

maggio-giugno 2005 sul trattato costituzionale, il nuovo governo di tale Stato membro rinviasse e anzi sospendesse la<br />

procedura di ratifica. Una volta abbandonato il TCE e approntato il progetto di “trattato di riforma” destinato a sostituirlo<br />

e insieme a mantenerne pressoché tutti i contenuti, la Polonia, nel corso dell’ultimo Consiglio europeo del giugno<br />

2007, è riuscita a ottenere il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove norme relative alla maggioranza qualificata nel voto<br />

in sede di Consiglio al 2014, con la piena applicazione di esso solo nel 2017. Perciò, se tale clausola verrà inserita nel

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