cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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stituzionalizzazione” della futura Unione Europea. Sia nella prima, sia nell’ultima di queste tre risoluzioni<br />
il Parlamento Europeo aveva proposto, rispettivamente alla Conferenza dei Parlamenti nazionali<br />
e al Consiglio europeo di Roma di fine anno, la creazione, fra l’altro, di un Comitato delle<br />
Regioni e delle autorità locali come nuovo organo consultivo della Comunità, quale riconoscimento<br />
ufficiale della nuova dimensione della “democrazia partecipativa”, costituita appunto dalla voce<br />
delle autonomie locali nella vita politica europea.<br />
La prevista apertura contemporanea delle due CIG coincise con lo svolgimento del Consiglio europeo<br />
di Roma del 14-15 dicembre 1990. Le sue conclusioni erano quindi una sorta di ultimo mandato<br />
immediato alle due CIG. I punti presi in considerazione furono: a) l’Unione Politica; b) l’Unione<br />
Economica e Monetaria; c) il mercato interno; d) il libero movimento delle persone; e) la politica<br />
dei trasporti; f) la dimensione sociale; g) la lotta contro le droghe e il crimine organizzato. Ma il<br />
punto più importante era ovviamente il primo. Per quanto riguarda l’Unione Politica, il Consiglio<br />
europeo dava un’ultima definizione globale di essa:<br />
“L’Unione sarà basata sulla solidarietà dei suoi Stati membri, sulla più piena realizzazione delle aspirazioni dei suoi cittadini,<br />
sulla coesione economica e sociale, su un più adeguato equilibrio tra le responsabilità dei singoli Stati e quelle<br />
della Comunità e tra i ruoli delle istituzioni, sulla coerenza dell’azione esterna globale della Comunità nel quadro delle<br />
sue politiche estera, di sicurezza, economica e dello sviluppo e dei suoi sforzi per eliminare la discriminazione razziale<br />
e la xenofobia al fine di assicurare il rispetto della dignità umana.”<br />
In quest’unica frase era concentrato effettivamente tutto il senso della novità storica dell’Unione<br />
Europea. Ma il Consiglio europeo dava anche specifici suggerimenti molto concreti alla relativa<br />
CIG, in ordine ai seguenti punti: 1) la legittimazione democratica; 2) la politica estera e di sicurezza<br />
comune; 3) la <strong>cittadinanza</strong> europea; 4) l’estensione e il rafforzamento dell’azione della Comunità;<br />
5) l’efficacia e l’efficienza dell’Unione.<br />
Quanto alla “legittimazione democratica”, il Consiglio europeo avanzava una serie di proposte di<br />
vasto respiro, soprattutto in ordine al rafforzamento del ruolo del Parlamento Europeo: 1)<br />
l’estensione e il miglioramento della procedura di cooperazione; 2) l’estensione della procedura per<br />
consenso agli accordi internazionali che richiedano approvazione unanime da parte del Consiglio;<br />
3) il coinvolgimento del Parlamento Europeo nella nomina della Commissione e del suo presidente;<br />
4) accresciuti poteri sul controllo del bilancio e sull’affidabilità finanziaria; 5) un più stretto monitoraggio<br />
della realizzazione delle politiche della Comunità; 6) il consolidamento dei <strong>diritti</strong> di petizione<br />
e d’inchiesta riguardo a materie della Comunità; 7) l’eventuale sviluppo di procedure di codecisione<br />
per atti di natura legislativa, entro il quadro della gerarchia degli atti della Comunità; un accenno<br />
alla possibilità per i Parlamenti nazionali di “giocare un loro ruolo pieno nello sviluppo della<br />
Comunità” e per le istituzioni regionali o locali di venire consultate.<br />
Quanto alla “politica estera e di sicurezza comune”, il Consiglio europeo avanzava: 1) la proposta di<br />
un apposito “quadro istituzionale” (con un solo centro decisionale cioè il Consiglio, ma con la previsione<br />
di un “Segretariato” unificato e di un diritto non esclusivo di iniziativa da parte della Commissione)<br />
e di uno specifico “processo decisionale” (con la norma del consenso nella definizione<br />
delle linee guida, al posto dell’unanimità, e la possibilità del ricorso al voto a maggioranza qualificata<br />
per l’attuazione delle politiche concordate); 2) precise indicazioni sui contenuti della “sicurezza<br />
comune”, prossimi (controllo delle armi, disarmo, materie della CSCE, operazioni di mantenimento<br />
della pace (peace-keeping), cooperazione economica e tecnologica nel campo degli armamenti, coordinamento<br />
della politica di esportazione di armamenti) e remoti (per la prima volta si fece menzione<br />
esplicita della vera e propria “difesa”, prospettando una “mutua assistenza” e facendo leva<br />
sull’esistente UEO).<br />
Quanto alla “<strong>cittadinanza</strong> europea”, il Consiglio europeo, per “dare sostanza a questo concetto”,<br />
prevedeva i seguenti <strong>diritti</strong>: 1) <strong>diritti</strong> civili (la partecipazione alle elezioni del Parlamento Europeo e<br />
a quelle comunali nel Paese di residenza); 2) <strong>diritti</strong> sociali ed economici (la libertà di movimento e<br />
di residenza a prescindere dall’impiego in attività economiche, l’uguaglianza di opportunità e di