cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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- “il presidente della Commissione deve essere eletto dal Parlamento su proposta del Consiglio europeo; i membri della<br />
Commissione devono essere nominati dal suo presidente; la Commissione così costituita deve presentarsi in Parlamento<br />
per un voto di fiducia”<br />
- “il Consiglio deve tenere le sue riunioni legislative in pubblico”<br />
- “il Parlamento deve essere coinvolto, attraverso la procedura per consenso, nella nomina degli organi giudiziari e di<br />
controllo e di quelli responsabili dell’amministrazione dei poteri monetari dell’Unione”<br />
- “La Corte di giustizia, consolidando il suo ruolo di Corte suprema dell’Unione, deve avere più ampie competenze rispetto<br />
alla verifica di legittimità, dei <strong>diritti</strong> fondamentali, delle relazioni tra le istituzioni e delle relazioni con e tra gli<br />
Stati membri; essa deve avere giurisdizione, come stipulato nei trattati esistenti, rispetto alla demarcazione di poteri tra<br />
gli Stati membri e l’Unione delineata nella Costituzione, tenendo conto del principio di sussidiarietà; deve essere fatta<br />
una disposizione per sanzioni appropriate contro gli Stati membri che mancano di applicare la legislazione della Comunità<br />
o di adempiere prontamente alle sue decisioni”<br />
- “devono essere rafforzati le relazioni e il dialogo tra il Parlamento Europeo e i Parlamenti degli Stati membri, al fine<br />
di garantire più effettivo controllo ai vari livelli”<br />
- “deve assolutamente essere assegnata un’appropriata importanza al ruolo delle Regioni, sia quando le leggi sono progettate,<br />
sia quando sono eseguite, assegnando poteri consultivi al Comitato delle autorità locali e regionali, con debito<br />
riguardo alle strutture costituzionali di ogni Stato”<br />
Per quanto riguarda “l’efficienza delle istituzioni”, si prevedeva:<br />
- “il Consiglio Europeo deve avere il compito di guidare e dare impulso all’azione dell’Unione Europea”<br />
- “le decisioni del Parlamento Europeo devono essere adottate a maggioranza semplice, salvo laddove disposto altrimenti<br />
dalla Costituzione, e in particolare nel caso di emendamenti alla Costituzione, incluso l’accesso di nuovi Stati<br />
membri; il primo esercizio di competenze concorrenti; l’elezione del presidente della Commissione e il voto di fiducia;<br />
il consenso alle nomine agli organi legali e della Corte dei conti e agli organi della Banca Centrale, nei quali casi deve<br />
essere richiesta una maggioranza assoluta dei suoi membri”<br />
- le decisioni del Consiglio devono essere adottate per mezzo di una maggioranza dei suoi membri; esse devono comunque<br />
essere prese a maggioranza qualificata, secondo le disposizioni della Costituzione, quando il Consiglio esercita<br />
le sue responsabilità rispetto alla politica estera e di sicurezza, l’adozione di leggi, il bilancio e l’autorizzazione alla ratifica<br />
di trattati internazionali”<br />
- “la Commissione deve essere l’organo di governo dell’Unione; deve avere anche il potere d’iniziativa rispetto alla legislazione<br />
e al bilancio, come già stabilito nei trattati della Comunità: il Parlamento e il Consiglio possono chiedere alla<br />
Commissione di introdurre un progetto di legge, e nel caso la Commissione dovesse rifiutarsi, essi possono introdurre<br />
un progetto di legge in linea con la richiesta originaria”<br />
- “la Commissione deve eseguire le leggi e anche le decisioni di politica internazionale ricadenti nell’ambito della sua<br />
giurisdizione, e deve realizzare il bilancio e i trattati internazionali dell’Unione, sotto il controllo politico del Parlamento<br />
e del Consiglio; la Commissione deve emanare regolamenti nell’ambito del quadro di una legge generale<br />
dell’Unione”<br />
- “la Commissione deve, per quanto è possibile, delegare i suoi compiti alle autorità nazionali, regionali e locali, ma deve<br />
rimanere responsabile di questi compiti e può, laddove necessario, assumerli in prima persona”<br />
- “la Commissione deve avere un potere generale di controllo rispetto all’adempimento della Costituzione, secondo procedure<br />
simili a quelle delineate nei trattati della Comunità”<br />
- “la Banca Centrale dell’Unione deve godere della necessaria autonomia costituzionale, con il dovuto rispetto del ruolo<br />
delle istituzioni politiche in materia di politica economica”<br />
Per quanto riguarda le “competenze dell’Unione”, si prevedeva:<br />
- “l’Unione deve avere tutte le competenze disposte nella Costituzione o esercitate in conseguenza della Costituzione,<br />
secondo i principi delineati nel Progetto di trattato istitutivo dell’Unione Europea del 14 febbraio 1984” [l’originario<br />
progetto Spinelli]<br />
- “l’Unione deve condurre le politiche estera, di sicurezza e di difesa comuni in tutte le aree dove gli Stati membri condividono<br />
interessi essenziali; deve definire gli intenti di queste politiche e realizzarle al livello dell’Unione, laddove necessario,<br />
al fine di rispondere effettivamente alle richieste della situazione internazionale e assicurare l’unità e coerenza<br />
dell’azione internazionale dell’Unione”<br />
- “il Consiglio, con la partecipazione della Commissione, deve delineare le linee guida per la sicurezza dell’Unione e le<br />
politiche estere e il Parlamento deve approvarle; le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri devono realizzarle<br />
nell’ambito delle loro rispettive aree di competenza”<br />
- “la linee guida della politica estera e di sicurezza devono essere vincolanti per l’Unione e gli Stati membri”<br />
- “l’Unione deve avere competenze in materia di sicurezza interna, che deve esercitare secondo il principio di sussidiarietà”