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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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con soggiorno legale nell’UE), “allargamento”, “Cipro”, “Balcani occidentali” (i cui Paesi “diverranno<br />

parte integrante dell’UE, una volta soddisfatti i criteri stabiliti”), “Europa allargata/nuovi vicini”,<br />

tematiche economico-sociali e “relazioni esterne, PESC e PESD”. Proprio nell’ambito di<br />

quest’ultimo punto rientravano i temi costituenti l’oggetto dei due allegati a tali conclusioni, ovvero<br />

la “relazione della presidenza del Consiglio europeo sull’azione esterna dell’UE nella lotta contro il<br />

terrorismo (comprese PESC/PESD)” e la “dichiarazione del Consiglio europeo sulla non proliferazione<br />

delle armi di distruzione di massa”.<br />

Questi due ultimi documenti erano del tutto funzionali alla preparazione del successivo vertice tra<br />

UE e Stati Uniti, svoltosi a Washington il 25 giugno 2003. Si trattava del primo vertice euroamericano<br />

dopo la guerra in Iraq e suggellò il varo della nuova strategia europea diretta, attraverso<br />

una piena adesione agli obiettivi della lotta contro il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione<br />

di massa, a rafforzare la collaborazione euro-americana nell’ambito della NATO,<br />

dell’OCSE e dell’OSCE e soprattutto a ricondurre gradualmente gli Stati Uniti a un approccio multilaterale<br />

ai problemi internazionali e alla ricerca delle loro soluzioni nell’ambito delle Nazioni Unite.<br />

b) L’onnicomprensivo “trattato costituzionale”<br />

Nel frattempo la Convenzione approntava il resto del trattato costituzionale. La richiesta del PE di<br />

applicare alle varie politiche dell’UE (compresa la PESC) il principio della decisione a maggioranza<br />

qualificata non trovava peraltro accoglienza, venendo quindi sostituita dall’estensione della clausola<br />

della “passerella” ovvero della possibilità, riconosciuta agli Stati membri, di decidere all’unanimità<br />

l’eventuale passaggio di una determinata azione dal voto all’unanimità al voto a maggioranza qualificata.<br />

Il testo completo del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa veniva<br />

infine approvato per consenso il 10 luglio 2003, con la conseguente conclusione dei lavori e quindi<br />

lo scioglimento della Convenzione.<br />

Una settimana dopo, il presidente della Convenzione consegnava a Roma il 18 luglio 2003 al presidente<br />

del Consiglio europeo il testo completo del Progetto di trattato che istituisce una Costituzione<br />

per l’Europa (per una lunghezza complessiva di circa 263 pagine). L’avventura cominciava.<br />

Dopo la pausa estiva e prima dell’inizio della CIG si verificava peraltro un nuovo episodio che faceva<br />

capire come non solo il nuovo contesto “costituzionale”, bensì lo stesso acquis comunitario<br />

fosse lontano dall’essere effettivamente recepito da qualche Stato membro. Secondo i trattati, infatti,<br />

l’adesione all’euro era un preciso obbligo per ogni Stato membro, a meno che non si fosse già ottenuta,<br />

a suo tempo, una deroga, come era il caso di Danimarca e Regno Unito. Perciò anche la<br />

Svezia avrebbe già dovuto aderire di fatto all’euro o comunque impegnarsi ad aderirvi prima o poi.<br />

Invece il governo svedese indisse un referendum popolare sull’euro, che, svoltosi il 14 settembre<br />

2003, diede esito negativo. Da quel momento la Svezia, pur non godendo di alcuna deroga, si comportò<br />

esattamente come se l’avesse e infatti non fa tuttora parte della zona euro. Tale esempio non<br />

esemplare sarà poi puntualmente imitato da qualche nuovo Stato membro, che, come la Polonia,<br />

non sembra tuttora seriamente intenzionato ad assumere la moneta dell’Unione.<br />

In ogni caso, in previsione dell’ormai imminente CIG, il PE adottava la risoluzione del 24 settembre<br />

2003 “sul progetto di trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa, recante parere del Parlamento<br />

Europeo sulla convocazione della Conferenza intergovernativa (CIG)”. In essa il PE in primo<br />

luogo metteva in risalto la “qualità dei lavori della Convenzione” e quindi che “il metodo della<br />

Convenzione dovrebbe applicarsi per tutte le future revisioni”. 384 Nella lunghissima sequenza di<br />

384 In tal modo il PE poneva l’intero futuro trattato costituente come dotato di dignità appunto costituzionale, prevedendo<br />

anche per le disposizioni della parte III e della parte IV una procedura di revisione tramite una nuova Convenzione.<br />

Ciò confermava e anzi accresceva la tendenza già in atto a considerare tutto il trattato costituzionale come la “Costituzione<br />

europea” in quanto tale, confermando e accrescendo di conseguenza i timori tra i cittadini per un trattato unico<br />

(sostitutivo dei trattati esistenti), che, dato il suo carattere “costituzionale”, avrebbe previsto, per qualsiasi sua parte, una<br />

procedura di revisione talmente complessa, da rendere molto difficile una sua sia pur parziale modifica. Si ingenerava in

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