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cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"

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Sotto la voce “uguaglianza” sono rubricati i seguenti <strong>diritti</strong>: “uguaglianza davanti alla legge” (art.<br />

20), “non discriminazione” (art. 21), “diversità culturale, religiosa e linguistica” (art. 22), “parità tra<br />

uomini e donne” (art. 23), “<strong>diritti</strong> del bambino” (art. 24), “<strong>diritti</strong> degli anziani” (art. 25), “inserimento<br />

dei disabili” (art. 26).<br />

Sotto la voce “solidarietà” 328 sono rubricati i seguenti <strong>diritti</strong>: “diritto dei lavoratori all’informazione<br />

e alla consultazione nell’ambito dell’impresa” (art. 27), “diritto di negoziazione e di azioni collettive”<br />

(art. 28), 329 “diritto di accesso ai servizi di collocamento” (art. 29), “tutela in caso di licenziamento<br />

ingiustificato” (art. 30), “condizioni di lavoro giuste ed eque” (art. 31), “divieto del lavoro<br />

minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32), “vita familiare e vita professionale”<br />

(art. 33), “sicurezza sociale e assistenza sociale” (art. 34), “protezione della salute” (art. 35), “accesso<br />

ai servizi d’interesse economico generale” (art. 36), “tutela dell’ambiente” (art. 37), “protezione<br />

dei consumatori” (art. 38).<br />

Sotto la voce “<strong>cittadinanza</strong>” sono rubricati i seguenti <strong>diritti</strong>, riservati (salvo qualche eccezione) ai<br />

veri e propri cittadini dell’Unione: “diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento Europeo”<br />

(art. 39), “diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali” (art. 40), 330 “diritto ad una<br />

buona amministrazione” (art. 41), “diritto d’accesso ai documenti” (art. 42), “mediatore” (art. 43),<br />

“diritto di petizione” (art. 44), 331 “libertà di circolazione e di soggiorno” (art. 45), “tutela diplomatica<br />

e consolare “ (art. 46).<br />

Sotto la voce “giustizia” sono rubricati i seguenti <strong>diritti</strong>, anch’essi validi per qualsiasi persona soggiorni<br />

legalmente nel territorio dell’Unione: “diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale”<br />

(art. 47), “presunzione di innocenza e <strong>diritti</strong> della difesa” (art. 48), “principi della legalità e della<br />

proporzionalità dei reati e delle pene” (art. 49), “diritto di non essere giudicato o punito due volte<br />

per lo stesso reato” (art. 50).<br />

Sotto la voce “disposizioni generali”, infine, sono elencate le seguenti norme: “ambito di applicazione”<br />

(art. 51), 332 “portata dei <strong>diritti</strong> garantiti” (art. 52), “livello di protezione” (art. 53) e “divieto<br />

dell’abuso di diritto” (art. 54).<br />

La Carta era inoltre accompagnata dalle cosiddette “spiegazioni” allegate, che dovevano fungere da<br />

guida ineludibile all’interpretazione di essa da parte dei tribunali dell’UE e degli Stati membri.<br />

Con tutto ciò, il Consiglio europeo di Nizza, pur auspicando che “alla Carta sia data la più ampia<br />

diffusione possibile presso i cittadini dell’Unione”, precisava peraltro: “la questione della portata<br />

della Carta sarà esaminata in un secondo tempo”. In tal modo veniva vanificato il piano d’azione<br />

del PE per la “costituzionalizzazione” dei trattati, almeno per quanto riguardava la tabella di marcia<br />

prevista.<br />

Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo di Nizza prevedeva, invece, per l’allargamento, confermato<br />

come “la priorità politica” dell’UE, la possibilità “di accogliere, a partire dalla fine del 2002, i<br />

nuovi Stati membri che saranno pronti, con la speranza che possano partecipare alle prossime elezioni<br />

del Parlamento Europeo” del 2004.<br />

La maggiore decisione presa dal Consiglio europeo di Nizza era peraltro l’approvazione<br />

dell’”Agenda sociale europea” (ASE), che istituiva per i cinque anni successivi una politica sociale<br />

europea, tesa a creare “un legame indissociabile tra prestazione economica e progresso sociale” ovvero<br />

un saldo legame tra politica economica e politica sociale. Anche di questa il Consiglio europeo<br />

328 Sotto questa voce sono raggruppati i cosiddetti “<strong>diritti</strong> sociali” fondamentali, che costituiscono la parte della Carta<br />

meno gradita al governo di uno Stato membro ossia del Regno Unito.<br />

329 Questo articolo precisa: “compreso lo sciopero”.<br />

330 Entrambi gli artt. 39 e 40 precisano: “nello Stato membro in cui risiede” ovvero anche in uno Stato membro diverso<br />

da quello di appartenenza.<br />

331 Gli artt. 41, 42 , 43 e 44 valgono per qualsiasi persona soggiorni legalmente nel territorio dell’UE nei confronti<br />

delle istituzioni e degli organi dell’Unione.<br />

332 Questo articolo recita al paragrafo 1: “Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi<br />

dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto<br />

dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i <strong>diritti</strong>, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione<br />

secondo le rispettive competenze.”

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