cittadinanza attiva - Archivio "Pace diritti umani"
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- “ogni emendamento dei trattati costitutivi deve essere soggetto al consenso del Parlamento e deve essere introdotto un<br />
nuovo metodo per preparare e adottare emendamenti del trattato” 256<br />
- “la procedura di codecisione deve essere estesa alle rimanenti aree di legislazione […]”<br />
- la compiuta assunzione, da parte della Commissione, dei propri compiti, da svolgere in prima persona, senza deleghe a<br />
funzionari<br />
- “l’Unione e le Comunità devono fondersi in un’unica personalità legale”<br />
- “gli accordi internazionali significativi devono essere soggetti al consenso del Parlamento”<br />
- una collaborazione alla pari, funzionale e democratica tra Consiglio e PE riguardo ai temi di bilancio<br />
- “deve essere definita l’attendibilità democratica della futura Banca Centrale Europea” 257<br />
- “deve essere elaborata una specifica Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione”<br />
- il controllo della Corte di giustizia su ogni “sospensione di certi <strong>diritti</strong> di uno Stato membro” (in presenza di “una violazione<br />
seria e persistente” dei principi generali dell’UE) prevista dal trattato CE emendato<br />
- “nell’area della politica sociale il Parlamento deve essere tenuto informato dei negoziati tra datori di lavoro e lavoratori<br />
e, quando gli accordi tra questi ultimi sono realizzati per mezzo di una decisione del Consiglio, devono essere soggetti<br />
al consenso del Parlamento”<br />
- una realizzazione risoluta del “progresso nel campo dell’uguaglianza tra uomini e donne”<br />
- l’estensione del voto a maggioranza qualificata alla sfera della “cultura”<br />
- il perfezionamento dei meccanismi per la solidarietà e la coesione economica, sociale e territoriale<br />
- la realizzazione delle disposizioni del trattato per l’ulteriore sviluppo di partiti politici europei<br />
- “il trattato EURATOM deve essere rivisto urgentemente, in particolare allo scopo di rimediare al deficit democratico<br />
nel suo funzionamento”<br />
- “lamenta che il trattato di Amsterdam ha determinato la sede del Parlamento Europeo senza il coinvolgimento di<br />
quest’ultimo”<br />
2) le seguenti riforme istituzionali da realizzare assolutamente prima del previsto allargamento:<br />
- riforma della ponderazione dei voti nel Consiglio e del numero dei membri della Commissione<br />
- l’assunzione del voto a maggioranza qualificata come la norma generale nel Consiglio<br />
- la restrizione del requisito dell’unanimità a decisioni di natura costituzionale (emendamenti al trattato, adesioni, decisioni<br />
sulle risorse proprie, procedura elettorale, “applicazione dell’articolo 308 (ex-235) CE” 258 )<br />
Per quanto riguarda, infine, la “strategia futura”, il PE sosteneva:<br />
- “il trattato di Amsterdam segna la fine di un’era storica, quando l’opera di unificazione europea poteva essere intrapresa,<br />
fase per fase, usando i metodi della diplomazia classica”<br />
- invece “la politica dovrebbe diventare la forza guida sottostante alla formazione della nuova Unione Europea” e “il<br />
Parlamento Europeo e i Parlamenti degli Stati membri dovrebbero svolgere un pieno ruolo a questo riguardo”<br />
- perciò “il Parlamento dovrebbe essere pienamente coinvolto nella prossima Conferenza intergovernativa”, in modo<br />
tale che “il trattato possa entrare in vigore solo con l’approvazione del Parlamento”.<br />
Nel suo complesso, tale risoluzione del PE si segnalava per una grande serenità e fiducia rispetto alle<br />
prospettive future. Nella riaffermazione decisa degli obiettivi fondamentali del superamento della<br />
struttura “a pilastri” dell’Unione attraverso il conferimento di una precisa “personalità legale” a<br />
quest’ultima e dell’elaborazione di “una specifica Carta dei <strong>diritti</strong> fondamentali dell’Unione” come<br />
motivo determinante del riconoscimento di tale “personalità legale”, la risoluzione focalizzava, peraltro,<br />
la sua attenzione sui traguardi immediati da raggiungere ovvero sulla già prevista CIG successiva,<br />
che avrebbe dovuto occuparsi delle “riforme istituzionali” più urgenti in vista<br />
dell’allargamento dell’UE.<br />
Ed è proprio in tale prospettiva che affiorava nel PE una nuova consapevolezza di se stesso e del<br />
proprio ruolo. Di fatto il PE era stato da sempre ossia almeno fin dal 1979 la vera “coscienza criti-<br />
256<br />
A questo proposito la risoluzione del PE osservava: “la recente Conferenza intergovernativa ha mostrato i limiti del<br />
metodo del negoziato diplomatico”.<br />
257<br />
A questo proposito la risoluzione del PE notava: “gli ulteriori poteri politici conferiti all’Unione dal trattato di Amsterdam<br />
sono troppo limitati per essere un valido accompagnamento per l’unione monetaria; […] di conseguenza c’è<br />
bisogno di focalizzare il più rapidamente possibile il modus operandi istituzionale dell’unione monetaria, in particolare<br />
l’attendibilità democratica”.<br />
258<br />
L’articolo in questione recita: “Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento<br />
del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione<br />
a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il<br />
Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.”